Società
Il diritto societario riguarda il complesso di norme che regola l’esercizio di un’impresa per il tramite di una società, di persone o di capitali, nonché i rapporti dei suoi soci e degli organi sociali preposti al funzionamento della società stessa.
A seconda delle dimensioni e della natura dell’attività svolta, l’impresa potrà convenientemente essere governata secondo il modello di una società di capitali, che, in estrema sintesi, ha quale sua caratteristica distintiva la separazione del patrimonio dell’impresa da quello personale dei soci, oppure secondo il modello di una società di persone, in cui, per converso, il patrimonio personale dei soci, seppur con alcune eccezioni, può essere coinvolto nelle vicende patrimoniali della società.
Nello specifico si individuano tre tipi di società di capitale:
- società per azioni (che può avere anche un unico azionista);
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata (che può avere anche un unico socio);
Nelle società di persone ogni socio illimitatamente responsabile, salvo diverso accordo previsto dal contratto sociale, è amministratore della società.
Le società di persone si distinguono in tre tipi:
- società semplice (S.S.);
- società in nome collettivo (S.n.c.);
- società in accomandita semplice (S.a.s.);
Diritto Penale d’Impresa
Il diritto penale d’impresa è il settore dell’ordinamento giuridico che disciplina la responsabilità penale connessa all’esercizio dell’attività di impresa che può coinvolgere non solo la persona fisica che ha commesso il reato, ma anche la società stessa che può subire importanti sanzioni amministrative.
Le areeinteressate sono le seguenti:
- Diritto penale tributario
I principali reati tributari sono previsti dal D. Lgs. 74/2000, che punisce le principali violazioni riscontrabili: Dichiarazione fraudolenta, Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Omesso versamento di ritenute dovute o certificate e Omesso versamento di IVA.
- Diritto penale fallimentare
Alcune figure di reato che possono essere commesse in situazioni di dissesto economico dell’azienda e relative procedura concorsuali, con particolare riferimento al fallimento.
In particolare, rilevano i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, rispettivamente previsti dagli artt. 216 e 217 del predetto Decreto. Tali fattispecie di reato puniscono la condotta degli amministratori delle società che causano danno al patrimonio di esse o alla sua precisa individuazione, al fine di pregiudicare gli interessi dei creditori e/o trarre profitto o anche solo a causa di una negligente gestione aziendale, portando così al dissesto societario.
- Diritto penale societario
Anche all’interno del Codice Civile sono previsti alcuni specifici reati. In particolare, nel libro V del codice, ove è presente la disciplina relativa all’esercizio dell’attività di impresa, personale o in forma societaria, si riscontra un’apposita parte, esattamente il titolo XI dedicato alle “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”.
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
Il Codice Penale prevede alcuni reati volti a punire le condotte di chi, nella sua veste di Pubblico Funzionario o di privato cittadino, tiene comportamenti volti ad influire negativamente sul funzionamento della macchina pubblica, con danno in via immediata per quest’ultima e in via mediata per i cittadini.
- Responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Il D. Lgs 231/2001 stabilisce che gli enti, quindi le società o, più in generale, quegli enti forniti di personalità giuridica, possono essere sanzionati, previo accertamento di responsabilità, qualora vengano commessi nel loro ambito i reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del predetto decreto, tra cui si annoverano alcune delle fattispecie di reato poco sopra indicate
In questi casi viene instaurato nei confronti dell’ente un procedimento giudiziario avanti al Tribunale competente che segue le regole procedurali del processo penale e che, in caso di condanna, può comportare ingenti sanzioni pecuniarie ed interdittive, tali da determinare notevoli danni per l’azienda. Per evitare di incorrere in queste conseguenze, ottenendo quella che viene definita come la così detta “esimente” , l’ente deve dimostrare di avere adottato e efficacemente attuato le misure preventive necessarie a prevenire le fattispecie di reato cui può essere esposta nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Tra le misure prescritte i è l’adozione di un modello di organizzazione e gestione - e del complesso di presidi di controllo sottostante - e la designazione di un organismo di vigilanza con il compito di vigilare e monitorare l’attuazione efficace del modello.
Marchi e Brevetti
ll marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza e rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda.
Il marchio è quindi quello strumento (o segno) - suscettibile di essere rappresentato graficamente - con la funzione e la capacità di distinguere la provenienza commerciale di determinati prodotti o servizi.
La tutela del marchio si ottiene attraverso la registrazione. Questa, infatti, attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.
I requisiti per poter registrare il marchio sono i seguenti:
- CAPACITÀ DISTINTIVA: Il marchio deve essere idoneo a contraddistinguere un prodotto o un servizio. È importante evidenziare come un segno sfornito o privo, all'inizio, di capacità distintiva, può essere oggetto di registrazione come marchio se, per effetto dell’uso fatto prima del deposito della domanda, abbia acquistato carattere distintivo;
- NOVITÀ: Un marchio registrato è nullo, per difetto di novità, se siano già esistenti segni altrui identici o simili, impiegati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, se possa determinarsi un rischio di confusione per i consumatori, ovvero un rischio di associazione tra i due segni.
- LICEITÀ: Il nostro Ordinamento vieta la registrazione per quei segni che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume. È inoltre vietata la registrazione come marchio per quei segni idonei ad ingannare il pubblico e per quelli il cui uso realizzerebbe una violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.
Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
La legge impone il rispetto di alcuni requisiti per poter ottenere il brevetto che qui di seguito riepiloghiamo
- Attività inventiva o non ovvietà: l’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto.
- Industrialità: è l’attitudine di un’invenzione ad avere una applicazione industriale, cioè la concreta capacità dell’oggetto dell’invenzione di essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria.
- Liceitá: non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico od al buon costume.
- Sufficienza di descrizione: l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.
Locazioni Commerciali
Con il contratto di locazione ad uso commerciale un soggetto (detto locatore) concede a un altro soggetto (conduttore), dietro pagamento di un canone, in godimento per una durata determinata, un immobile destinato ad attività economiche produttive di reddito sia di impresa che di lavoro autonomo.
Il contratto di locazione di immobili non abitativi è soggetto a una specifica disciplina, distinta da quella stabilita per gli immobili a uso abitativo, prevista sia dal codice civile che dalla legge c.d. “sull’equo canone”.
La locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo (c.d. “locazione commerciale”) è disciplinata dalle norme del codice civile e della L. 392/78.
Questa normativa trova applicazione ogni volta che il contratto di locazione stipulato tra locatore e conduttore ha ad oggetto un immobile destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, sportive, professionali, artigianali, alberghiere o teatrali.
In tema di locazione commerciale i principi più importanti evidenziati dalla normativa sono i seguenti:
- in termini di DURATA, la locazione o lo sublocazione di immobili adibiti ad uso non abitativo non può essere inferiore a sei anni (per quanto riguarda gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali turistiche o professionali) o a nove anni (per quanto riguarda gli immobili adibiti ad attività alberghiera);
- il contratto si RINNOVA tacitamente alla sua scadenza per un ulteriore identico periodo, salvo tempestiva disdetta. Il locatore, tuttavia, può dare disdetta alla prima scadenza solo per limitati motivi (tassativamente indicati dalla legge e, in particolare all’art. 29);
- in relazione al RECESSO, invece, si ricorda che il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza quando ricorrono gravi motivi oppure nel caso in cui questa facoltà sia stata concessa in sede contrattuale anche in assenza di gravi motivi;
- alla cessazione del rapporto di locazione il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore l’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO. Si tratta di una somma riconosciuta per la perdita dell’avviamento commerciale e che deve essere corrisposta dal locatore quando la cessazione del rapporto di locazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento del debitore o per suo recesso, quando il conduttore esercita un’attività commerciale a contatto diretto con il pubblico.
- da ultimo si ricorda che il conduttore, nell’ambito della locazione commerciale, ha DIRITTO DI PRELAZIONE per l’acquisto dell’immobile locato nel caso in cui il proprietario voglia vendere l’immobile.