Società per azioni (S.p.a.)

La società per azioni (S.p.a.)

La società per azioni si costituisce con atto notarile che deve essere registrato e poi depositato presso l’Ufficio di Registro della Camera di commercio. L’atto si compone di due documenti: l’atto costitutivo (nel quale sono indicati gli elementi essenziali della società e lo statuto (in cui sono definite le norme di funzionamento della società, amministrazione, assemblee, ecc.).

Per costituire una Spa è necessario un capitale sociale minimo di € 50.000,00 di cui almeno il 25% deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione e resta vincolato fino all’iscrizione nel registro delle imprese.

 

Il capitale sociale è diviso in azioni. La società può emettere per la raccolta di capitali vari tipi di azioni, tra cui, quelle di maggior diffusione sono le azioni ordinarie, le azioni privilegiate, le azioni di risparmio.

 

Il socio che possiede azioni ordinarie ha diritto di voto su tutte le materia che coinvolgono il generale funzionamento della società, quali l’approvazione del bilancio d’esercizio, la nomina degli amministratori e dei sindaci, le decisioni in ordine alla distribuzione dei dividendi, nonché le decisioni di natura straordinaria concernenti la modifica dell’atto costitutivo (denominazione sociale, capitale sociale, regole di funzionamento della società ecc.).

 

Le azioni privilegiate, invece, garantiscono al possessore taluni privilegi di natura patrimoniale, quali la precedenza nella distribuzione degli utili oppure il diritto a un dividendo superiore a quello delle altre azioni.

 

Le azioni di risparmio garantiscono privilegi per ciò che concerne la ripartizione degli utili, ma escludono il diritto di voto.

 

L’organizzazione della S.p.a. può configurarsi secondo il modello così detto tradizionale – l’unico in questa sede esaminato: in cui gli organi sociali preposti a garantire il funzionamento della società individuato per legge sono:

 

- l’assemblea, investita del potere deliberativo,

- l’organi amministrativo, investito del potere gestionale ed esecutivo,

- l’organo di controllo, investito, appunto del controllo sulla gestione e amministrazione della società.

 

Organo amministrativo ed organo di controllo sono nominati dall’assemblea dei soci.

 

La società per azioni uni personale

Il socio unico e? tenuto a versare il 100% del capitale sociale, indicato nell'atto costitutivo, fin dal momento della costituzione. L’/Gli amministratore/i della società? sono tenuti a dare pubblicità? dell’esistenza di un socio unico nel registro delle imprese – tale circostanza deve essere menzionata anche negli atti e nella corrispondenza della società.

 

All’atto della costituzione deve essere versato l’intero ammontare del capitale sociale.

 

Il socio unico fondatore può? essere sia una persona fisica o una persona giuridica.

 

(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)

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