Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La S.r.l. è il modello di società più diffuso in Italia per lo svolgimento di attività commerciali. Sotto il profilo organizzativo-patrimoniale, la S.r.l. presenta numerose analogie con la S.p.a. In particolare essa gode di autonomia patrimoniale perfetta in quanto per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La S.r.l., come le altre tipologie di società di capitale, deve costituirsi per atto pubblico che deve essere iscritta nel registro delle imprese.

 

Il capitale sociale, dell’ammontare minimo di € 1 deve essere integralmente sottoscritto ed almeno il 25% dei conferimenti di denaro deve essere versato all’atto della sottoscrizione.

 

E’ ammesso il conferimento di opera o di servizi, a condizione che il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti e per l’intero valore ad essi assegnato.

 

I diritti sociali spettanti ai soci sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva la possibilità di attribuire ai singoli soci dei particolari diritti relativi all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

 

Il modello decisionale principale è quello dell’assemblea collegiale per le decisioni maggiormente rilevanti.

Per quanto attiene all’organo amministrativo è prevista la massima autonomia allo statuto, prevedendo un’ampia libertà di scelta in ordine alla configurazione del rapporto di amministrazione, alla individuazione delle persone cui affidare l’amministrazione ed alla determinazione del metodo secondo il quale esse sono chiamate ad operare.

 

La S.r.l. unipersonale

Esiste la possibilità che la S.r.l. sia costituita da un unico socio. Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere fatta espressa menzione dell’esistenza di un socio unico e all’atto della costituzione della società il conferimento in denaro deve essere interamente versato.

 

Generalmente l’unico socio è anche amministratore unico. Tuttavia è possibile che il socio affidi l’amministrazione ad altri soggetti.

 

All’atto della costituzione deve essere versato l’intero ammontare del capitale sociale. 

L’unico socio perde il beneficio della responsabilità limitata, in caso d’insolvenza della società, esclusivamente alla ricorrenza di seguenti presupposti:

 

  • mancato versamento dell’intero ammontare dei conferimenti in denaro all’atto della costituzionefino a quando non venga attuata la pubblicità dei dati relativi all’unico socio mediante iscrizione nel registro delle imprese
  • fino a quando non venga attuata la pubblicità dei dati relativi all’unico socio mediante iscrizione nel registro delle imprese

 

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