Il marchio d’impresa: una guida pratica

L’impresa che utilizza un segno distintivo per individuare i propri beni o servizi sta utilizzando un marchio di fatto. 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ed avvalersi della tutela che la legge riconosce al titolare del marchio, occorre procedere alla sua registrazione.  

In questo modo, si eviterà che i competitors registrino marchi uguali o molto simili a quello in uso per individuare prodotti affini e, dunque, riescano a condurre in inganno i propri clienti. 

Però non tutti i segni distintivi utilizzati possono costituire un marchio ed essere registrato. In questo articolo analizzeremo cos’è un marchio, quali caratteristiche deve avere e cosa fare per registrarlo e ottenere la protezione prevista dal nostro ordinamento. 

 

Indice:

1. Cos’è un marchio e a cosa serve?

2. quali caratteristiche deve avere un marchio?

3. Quante tipologie di marchio esistono? 

4. La registrazione del marchio: cos’è e a cosa serve?

5. Come si procede alla registrazione del marchio nazionale?

6. Quanto costa registrare un marchio?

 

1. Cos’è un marchio e a cosa serve?

Il marchio è un segno distintivo dell’impresa, costituito da un elemento raffigurativo in grado di individuare i beni o servizi offerti da un’attività imprenditoriale al fine di distinguerli da quelli dei competitors.

In una società consumistica, come quella in cui oggi viviamo, circondati da svariate declinazioni di ogni singolo, bene o servizio, le imprese sentono l’esigenza di comunicare in maniera diretta con i propri consumatori e attrarre il maggior numero di clienti, distinguendo i propri beni da quelli degli altri produttori.

Il marchio, dunque, serve all’imprenditore per identificare in maniera univoca e immediata i prodotti o servizi realizzati per   orientare la scelta dei consumatori.

Inoltre, la diffusione del marchio consente all’impresa di accrescere la propria notorietà.

Tuttavia, per godere in maniera esclusiva del marchio e avvalersi della tutela, che l’ordinamento riconosce al titolare dello stesso, è necessario che si proceda alla registrazione.

Il Codice della Proprietà Intellettuale (c.d. “C.P.I.)[i], all’art. 7[ii], prevede che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;


b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

 

2. Quali caratteristiche deve avere un marchio?

Secondo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 13 C.P.I., il marchio, per poter essere registrato, deve necessariamente essere, a pena di nullità:

  • nuovo
  • originale
  • lecito

Il requisito della novità[iii] prevede che il marchio utilizzato sia diverso dai segni distintivi utilizzati dagli altri imprenditori. Si tratta di un requisito fondamentale, posto a garanzia sia dell’impresa che dei consumatori e ha lo scopo di evitare che, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dell’identità o affinità fra le attività, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Ad esempio, in caso di due beni uguali con due marchi simili, il consumatore potrebbe essere tratto in inganno e acquistare il prodotto di una società diversa da quella verso cui era inizialmente orientato o di cui è abitualmente acquirente. Contemporaneamente, la società potrebbe subire un decremento delle proprie vendite connesso alla confusione indotta nel pubblico.

Pertanto, per procedere alla registrazione di un marchio, occorre che il segno distintivo utilizzato sia diverso da quello degli altri competitors, operanti nella medesima aera merceologica (e quindi siano diretti concorrenti), al fine di non creare confusione nei consumatori.

In merito alla novità è necessaria una precisazione: la distinzione tra marchio ordinario e marchio celebre.

Il marchio celebre (o “notorio”) è quel marchio che, a seguito dell’utilizzo, è diventato noto al pubblico e da questo immediatamente riconoscibile (si pensi, ad esempio, a marchi come “Armani” o “Coca-Cola”). Nel caso si intenda registrare un marchio composto da elementi distintivi simili a quello di un marchio noto, non sarà sufficiente far riferimento alla sola area di attività in cui opererà il marchio da registrare, ma la novità verrà meno ogniqualvolta la rinomanza del marchio notorio comporti un indebito vantaggio all’impresa che lo proponga. Ad esempio, non sarà ritenuto nuovo il marchio “Valentino” per la produzione di orologi.

Per rafforzare ulteriormente la distinzione dei marchi, la norma impone, infatti, anche il requisito dell’originalità[iv], secondo cui il marchio deve avere una propria capacità distintiva.

Per tale motivo, non è possibile registrare marchi che:

  • consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio, non è possibile utilizzare come marchio parole tipo “extra” o “super”)
  • costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (ad esempio, non è possibile utilizzare il marchio “penna”).

Unica deroga è consentita per quei segni che, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo prima che sia presentata domanda di registrazione.

Il requisito della liceità[v], infine, prevede che il marchio non violi le norme imperative, sia quelle di ordine pubblico che quelle di buon costume. È, inoltre, vietato registrare segni “idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”.

 

3. Quante tipologie di marchio esistono?

In base agli elementi che compongono il marchio, è possibile distinguerlo in:

  • denominativo: costituito solo da parole;
  • figurativo: costituito da figure o riproduzioni di oggetti reali o di fantasia;
  • misto o complesso: risultante della combinazione di parole e di figure;
  • marchio di forma o tridimensionale: costituito da una forma tridimensionale (e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto);
  • marchio sonoro: costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;
  • marchio di movimento: caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
  • marchio multimediale: costituito dalla combinazione di immagine e di suono;
  • marchio olografico: costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

Le ultime 4 tipologie di marchi (sonoro, di movimento, multimediale e olografico) sono di recente introduzione nella disciplina nazionale e, ad oggi, non vi sono ancora linee guida precise sulle modalità di presentazione della domanda.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 C.P.I., i segni che costituiscono il marchio devono essere idonei a essere rappresentati nel registro. Dunque, tali tipologie, benché riconosciute, ad oggi non sono ancora registrabili.

 

4. La registrazione del marchio: cos’è e a cosa serve?

La registrazione del marchio si effettua depositando apposita domanda presso l’ “UIBM”, cioè  Ufficio Italiano Brevetti e Marchi , di cui analizzeremo la procedura nel prossimo paragrafo.

A seguito del deposito della domanda, la normativa in essere riconosce al titolare del marchio la possibilità di godere dei diritti esclusivi previsti dalla legge.

In particolare, una volta effettuata la registrazione, il titolare ha la possibilità di godere e usare in via esclusiva il proprio marchio, apponendolo ad esempio sul prodotto o sulla sua confezione o utilizzandolo ai fini pubblicitari.

Inoltre, con la registrazione e in virtù del requisito della novità richiesto per i marchi, il titolare si mette al riparo da eventuali usi distorti da parte di altri soggetti, poiché, secondo quanto disposto dall’art. 20 C.P.I. [vi]il titolare ha diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello
di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi
”.

Ma quanto dura la registrazione? E che estensione territoriale ha?

La registrazione del marchio in Italia ha una validità di 10 anni[vii],che può essere rinnovata ad ogni scadenza per tutto il tempo in cui si usufruisce di tale segno distintivo.

Il raggio di tutela del marchio italiano è relativo a tutto il territorio nazionale.

Se, invece, un’impresa opera anche oltre i confini nazionali, è opportuno valutare la registrazione del marchio anche oltre Italia, in base all’estensione dell’attività.

In base al raggio di tutela è possibile distinguere:

  • il marchio europeo: la cui tutela è estesa a tutti i pasi Europei;
  • il marchio internazionale: la cui tutela è valida in tutti i Paesi selezionati in fase di registrazione e che hanno aderito al Protocollo di Madrid;
  • il marchio estero: la cui tutela è valida per ogni singolo Paese estero in cui viene depositata la domanda.

 

5. Come si procede alla registrazione del marchio nazionale?

Per richiedere la registrazione di un marchio nazionale occorre, presentare apposita domanda all’UIBM presso le sedi delle Camere di Commercio sparse sul territorio italiano.

Prima di procedere con la presentazione, è necessario:

  • assicurarsi che il marchio abbia tutti i requisiti richiesti;
  • effettuare una ricerca di anteriorità per assicurarsi che il marchio sia nuovo, non confondibile con quello di terzi e che non violi alcun diritto altrui.

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal titolare;
  • da un rappresentante.

Occorre, però, precisare che gli unici soggetti abilitati a rappresentare un soggetto avanti all’UIBM sono i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (definiti “mandatari”) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (definiti “rappresentanti”). Nessun’altra categoria professionale è abilitata a rappresentare un soggetto presso l’UIBM.

Nel caso in cui si desideri avvalersi di un rappresentante, occorrerà conferire l’incarico per iscritto attraverso una procura generale o una lettera di incarico che dovrà essere depositata congiuntamente alla domanda.

Quali dati occorre inserire nella richiesta di registrazione?

La compilazione della domanda prevede:

  • i dati del titolare (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza per le persone fisiche o denominazione, partita iva, legale rappresentante e sede legale in caso di società) e i relativi documenti;
  • la descrizione del marchio che si intende registrare;
  • l’indicazione della tipologia di marchio (denominativo, figurativo, misto ecc.);
  • la raffigurazione del marchio;
  • l’indicazione della classe merceologica.

Il marchio, infatti, come abbiamo visto, ha lo scopo di collegare il prodotto ad una determinata attività imprenditoriale, al fine di distinguerlo dai prodotti uguali o simili forniti da un terzo imprenditore. Assume, quindi, estrema rilevanza il tipo di bene o servizio offerto e, conseguentemente, la classe merceologica di riferimento.

Le classi merceologiche sono stabilite dalla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d. “Classificazione di Nizza”), istituita nel 1957 e annualmente aggiornata in base alle esigenze del mercato e degli utenti.

Nella domanda di registrazione è possibile inserire una o più classi, in base alle aree di riferimento del bene o servizio offerto, tenendo a mente che la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

 

6. Quanto costa registrare un marchio?

Ma quanto costa registrare un marchio o richiedere il rinnovo[viii]?

Per la prima registrazione di un marchio presso l’UIBM, i costi da sostenere sono pari a:

  • Euro 101,00 a titolo di tassa di registrazione, inclusiva di 1 classe;
  • Euro 34,00 per ogni eventuale ulteriore classe.

Inoltre, sarà dovuta una marca da bollo di Euro 16,00 ogni 4 pagine della domanda di presentazione qualora si proceda al deposito cartaceo.

In caso di deposito della richiesta on-line, sarà dovuta una marca da bollo omnicomprensiva di Euro 42,00.

Infine, nel caso in cui ci si avvalga di un rappresentante (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), occorrerà presentare la relativa lettera di incarico bollata con marca da bollo di Euro 16,00 (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza) e dovrà, altresì, essere corrisposta la tassa di concessione governativa di Euro 34,00.

Per il rinnovo della registrazione, invece, occorrerà versare:

  • Euro 67,00 a titolo di tassa di registrazione, inclusiva di 1 classe;
  • Euro 34,00 per ogni eventuale ulteriore classe;

oltre alle marche da bollo per il deposito della domanda e a eventuali imposte per la lettera di incarico, i cui importi sono i medesimi di quelli indicati per la prima registrazione.

Precisiamo che i costi indicati devono essere corrisposti solo in occasione del primo deposito e/o del successivo rinnovo e non annualmente.

 

_________________________

Note:

[i] D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30

[ii] Art.7 C.P.I. (Oggetto della registrazione)

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”

[iii] Art. 12 C.P.I.: (Novità)

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione”

[iv] Art. 13 C.P.I.: (Capacità distintiva)

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.”

[v] Art. 14 C.P.I.: (Liceità e diritti di terzi)

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto
esclusivo di terzi;

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.

Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare,

dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.”

[vi] Art. 20 C.P.I. (Diritti conferiti dalla registrazione)

“1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o
su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei  prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

3.Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.”

[vii] Art. 15 C.P.I. (Effetti della registrazione)

“1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.

Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale”.

[viii] https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/registrare-in-italia/costi-di-un-deposito-nazionale

 

 

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