Juventus, plusvalenze e bilanci: intervista al Professore Fabrizio Bava.

Introduzione

In questa intervista approfondiamo con il Dottor Fabrizio Bava, professore ordinario di Economia aziendale, alcuni aspetti del processo sportivo che coinvolge FC Juventus spa , tema seguito dal Professor Bava sin dal dicembre 2021, con un cenno anche al procedimento penale in tema, tra le altre, di falso in bilancio presso il Tribunale di Torino.

 

D: Gentile Professore, buongiorno. Il tema che affrontiamo è tecnico. Prima di entrare nel merito della vicenda, vorremmo comprendere gli strumenti coinvolti. Cosa si intende per plusvalenza?

R: Quando si "acquista" un calciatore, o meglio, per essere più precisi, si sostiene il costo per il "diritto all'utilizzazione pluriennale del calciatore", tale costo, comprensivo degli oneri accessori, è iscritto tra le attività immateriali di Stato patrimoniale. Tale valore è poi ripartito nel Conto economico in base alla durata del contratto attraverso il processo di ammortamento, in base alla durata del contratto.

Prendiamo ad esempio un calciatore acquistato a 10 nei confronti del quale viene stipulato un contratto della durata di 4 anni. Il “calciatore” viene iscritto in Stato patrimoniale a 10 e ogni anno il suo valore si riduce di 2,5 (cioè 10 diviso 4); allo stesso tempo, 2,5 sarà iscritto nel Conto economico a titolo di ammortamento. Al termine del secondo anno, il calciatore sarà iscritto in Stato patrimoniale al valore di 5. In caso di cessione all’inizio del terzo anno, ipotizzando che nei due anni sia cresciuto tecnicamente e, conseguentemente, possa essere ceduto al prezzo di 14, il club ottiene una plusvalenza di 9. La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita, pari a 14, ed il valore residuo di iscrizione del calciatore in bilancio, pari a 5 (costo iniziale di 10 meno gli ammortamenti effettuati, pari a 5). La plusvalenza non è pertanto la differenza tra il costo di acquisto (10 nel nostro esempio) ed il prezzo di vendita (14), in quanto il costo inziale è assoggettato al processo di ammortamento.

 

D: L’obiettivo che si pone una azienda, e in particolare una società di calcio mediante il player trading, di generare una plusvalenza, e quindi beneficiarne, è oggi da considerarsi come illecito ed esiste una norma che lo vieti?

R: Le società di calcio ottengono i propri ricavi principalmente dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni e dalle pubblicità, dallo stadio, dal merchandising e dalla gestione dei diritti dei calciatori (cioè dalle plusvalenze). Per una società di calcio le plusvalenze costituiscono un ricavo ordinario. Non c'è (e non potrebbe esserci) una norma che vieti le plusvalenze.

Le operazioni di player trading più "chiacchierate" sono quelle in cui avviene uno scambio tra due giocatori al medesimo prezzo, cioè senza la movimentazione di denaro (o con un movimento di denaro modesto in caso di prezzo leggermente differente). Anche tali operazioni sono perfettamente legali, ma espongono al rischio di comportamenti scorretti, in quanto le due società di calcio potrebbero accordarsi per attribuire un prezzo troppo elevato ai calciatori scambiati, al fine di abbellire i rispettivi bilanci.

 

D: Lo strumento della plusvalenza è quindi uno strumento perfino necessario nel business dell’azienda calcio? Riportandoci ad una definizione tratta dall’articolo del Suo portale, per il management di una società di calcio è effettivamente uno strumento idoneo per la massimizzazione del risultato economico?

R: Lo strumento della plusvalenza è fondamentale per le cosiddette squadre di provincia; le più brave, riescono a far crescere nel loro vivaio giovani calciatori che vengono rivenduti alle squadre più blasonate ottenendo rilevanti plusvalenze, che talvolta rappresentano la voce maggiore di ricavo. La cessione dei calciatori può naturalmente costituire anche una politica di massimizzazione del risultato, in modo particolare, qualora le altre fonti di ricavo siano insufficienti. Si pensi, ad esempio, al crollo dei ricavi subito nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19.

 

D: È corretto dire che la Corte Federale non ha punito l’utilizzo di singole plusvalenze tout court come strumento adottato da FC Juventus SpA, ma l’utilizzo di un sistema, o di una strategia, di plusvalenze tesa a migliorare il bilancio?

R: Dalla lettura delle motivazioni della Sentenza sportiva traspare che è stata punita la strategia perpetuata nel tempo di migliorare i bilanci in modo particolare attraverso le cosiddette operazioni incrociate, cioè scambi di calciatori tra società, sostanzialmente al medesimo prezzo, evitando in questo modo di dover sostenere un esborso finanziario. Tale strategia è stata ritenuta sleale dal punto di vista sportivo. È inoltre stato considerato un comportamento sleale, sempre secondo le motivazioni della Sentenza, l'asserito tentativo di dissimulare la natura permutativa di tale operazioni. A mio parere, la strategia di incrementare i risultati di bilancio attraverso le plusvalenze non può essere ritenuta scorretta, nemmeno dal punto di vista sportivo, anche se si concretizza attraverso le cosiddette operazioni incrociate. Naturalmente, a condizione che i calciatori siano valutati correttamente, cioè i prezzi applicati non siano stati "gonfiati" al fine di migliorare i bilanci e, a condizione che l'operazione presenti il cosiddetto "fondamento economico", ovvero ci sia anche un'esigenza di tipo sportivo alla base dello scambio. Ancora di più per una società quotata in Borsa, il perseguire obiettivi di bilancio non può essere considerato in conflitto con i principi di lealtà sportiva. Il tema della dissimulazione della permuta, invece, se provato, è più delicato.

 

D: La Corte federale qualifica le plusvalenze in questione come in realtà permute effettuate da Juventus: che differenza corre tra plusvalenza e permuta e, in particolare, cosa si intende per la così detta “plusvalenza a specchio”?

R: Il tema è piuttosto complesso, le operazioni incrociate da cui originano le cosiddette plusvalenze "a specchio", secondo la Juventus sarebbero sempre da considerare due distinte operazioni, una di cessione e una di acquisto, così come evidenziano i singoli contratti. La Consob, invece, nella propria Delibera a conclusione dell'ispezione, sostiene invece che, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come richiesto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, le operazioni incrociate debbano essere considerate permute e, conseguentemente, essere trattate sotto il profilo contabile come tali.

 

D: È oggettivamente dimostrabile la simulazione di una plusvalenza in luogo di una permuta? E la qualificazione dell’una in luogo dell’altra quale benefici porterebbe ad una società?

R: Il tema è particolarmente tecnico. Se l'operazione incrociata viene qualificata quale permuta, infatti, in alcuni casi è possibile iscrivere l'eventuale plusvalenza e in altri no. Nell'ambito dei principi contabili internazionali (IAS 38, par. 45), è previsto che non si possa iscrivere la plusvalenza derivante dalla permuta a meno che non sia: 

  1. dimostrabile sia la natura commerciale dell'operazione;
  2. stimabile in modo attendibile il fair value dei calciatori scambiati.

In assenza di uno o di entrambi i due requisiti, i beni permutati devono essere iscritti nei rispettivi bilanci al valore contabile al momento della permuta. In sostanza, in tali casi, non si può scrivere la plusvalenza. Per tornare all'esempio iniziale, l'applicazione di tale disciplina contabile ai due calciatori porterebbe alla loro iscrizione a bilancio al valore di 5 e all'impossibilità di "beneficiare" della plusvalenza di 9.

La Consob, dopo avere ipotizzato che le 15 operazioni incrociate relative a due bilanci non presentassero i presupposti richiesti dallo IAS 38 per poter consentire l'iscrizione della plusvalenza, ha analizzato le singole operazioni incrociate, una per una, anche sulla base della documentazione prodotta dalla Juventus, e ha concluso che quantomeno 10 operazioni non presentassero i due requisiti richiesti per poter iscrivere la plusvalenza.

In passato venivano contestati i prezzi attribuiti ai calciatori e, in genere, non si riusciva però poi a dimostrare che tali valori fossero stati indebitamente alterati al rialzo, non esistendo un valore di mercato riconosciuto dei calciatori. In questo caso, per la prima volta, non viene contestato (o quantomeno non viene contestato soltanto) l'ammontare del prezzo attribuito al calciatore ceduto, ma l'errata rappresentazione contabile. La contestazione è cioè basata su un tecnicismo.

Peraltro, al momento, la stessa Consob afferma che soltanto due società portoghesi applicherebbero tale par. 45 dello IAS 38. Da un'analisi dei principi contabili nazionali OIC, ho potuto evidenziare come, a mio parere, se si afferma che le operazioni incrociate devono essere trattate come permute, il trattamento contabile prima illustrato dovrebbe valere anche per tutte le altre società di serie A, in quanto anche se negli OIC la permuta è disciplinata soltanto per le immobilizzazioni materiali, gli OIC stessi richiedono l'applicazione del ragionamento analogico qualora ci si trovi di fronte all'esigenza di individuare un trattamento contabile non disciplinato. Si tratta di una policy contabile che sembra quasi sconosciuta nell'ambito del settore del calcio. La Juventus ha dichiarato alla Consob di non aver mai applicato tale policy nemmeno in passato (e, aggiungo, mai era stata sollevata alcuna contestazione).

 

D: Come la Corte Federale d’Appello ha ricavato una definizione di violazione della lealtà sportiva?

R: Secondo le motivazioni della Sentenza, dai documenti e dalle intercettazioni emergerebbe la consapevolezza, un po' a tutti i livelli, del rischio di dover valutare, caso per caso, l'applicabilità o meno del par. 45 dello IAS 38. La Juventus è accusata di avere cercato di impostare le operazioni incrociate dissimulandone la natura di permuta, per non esporsi al rischio di non poter iscrivere la plusvalenza. Tale comportamento è ritenuto in violazione dei principi di lealtà sportiva. Nelle motivazioni si afferma che vi sarebbero numerose prove di ciò ma, a mio parere, i documenti e le intercettazioni citate a sostegno di ciò non sono del tutto convincenti.

 

D: Un cenno al procedimento ordinario penale. In tema di bilancio, cosa si intende con la c.d. manovra stipendi, contestata dal revisore Deloitte Touche Tohmatsu – che invece non ha contestato le plusvalenze - e realizzata da FC Juventus spa e cosa la Procura della Repubblica contesta a Juventus su questo punto?

R: Nelle cosiddette "manovre stipendi", considerato che sono due, la contestazione riguarda la violazione del principio di competenza economica. Prendiamo come esempio la cosiddetta prima manovra. Come noto, la Juventus ha comunicato (prima manovra stipendi) che i giocatori avevano rinunciato a n. 4 mensilità nel periodo del Covid e che, in caso di ripresa del campionato, si sarebbe valutato, una loro restituzione. I costi corrispondenti agli stipendi rinunciati non sono stati iscritti nel bilancio al 30 giugno 2020. A seguito dell'indagine della Procura di Torino, sono emersi documenti che hanno indotto a ritenere che, secondo l'ipotesi dell'accusa, fin da subito fosse stato stabilito che tre delle quattro mensilità sarebbero state restituite negli anni successivi. La Consob e i Revisori, verificati i documenti, ritengono che già al 30 giugno 2020 si configurasse un'obbligazione implicita con riferimento alla restituzione di tre delle quattro mensilità e, conseguentemente, in applicazione degli IAS/IFRS, tali costi sarebbero stati da iscrivere già nel bilancio al 30 giugno 2020 e non nei bilanci degli esercizi successivi, in cui sono stati formalmente sottoscritti gli accordi con i singoli giocatori. Quantomeno, afferma la Consob, se non un debito sarebbe comunque stato da iscrivere un fondo.

Stiamo quindi parlando di stipendi il cui costo è stato iscritto a bilancio e che sono stati pagati ma, secondo Consob e Revisori, l'iscrizione del costo e del debito sarebbe avvenuta in violazione del principio di competenza economica.

La Juventus, invece, sostiene che l'obbligo di restituzione sia sorto soltanto successivamente e ritiene di non avere commesso errori nell'iscrizione di tali costi a bilancio.

 

D: Può spiegarci cosa si intenda con obbligazione implicita, con riferimento alle scritture private oggetto della c.d. manovra stipendi? E come questa impatterebbe su un bilancio societario falsificato?

R: Riprendendo quanto afferma la Consob nella propria Delibera a conclusione dell'ispezione, alla data di chiusura dell'esercizio 2019/2020, secondo l'Organismo di Vigilanza, in capo alla Società esisteva un'obbligazione nei confronti dei calciatori e dell'allenatore della Prima Squadra a cui la stessa non poteva sottrarsi, in quanto, era sua intenzione evitare un pericoloso “muro contro muro” con i calciatori che “costituiscono l'asset strategico e infungibile dell'Emittente, che esso ha inteso preservare attraverso la ricerca di una soluzione concordata”. La Consob cita, a sostegno di ciò, un'intesa programmatica formalizzata nel documento firmato il 28 marzo 2020 (pertanto prima del 30 giugno 2020).

Sebbene la Juventus non lo ritenga giuridicamente vincolante, la Consob precisa che costituisce un'obbligazione implicita che la Società ha assunto con i propri tesserati, avendo generato valide aspettative circa la redistribuzione da parte della Società di tre dei quattro ratei dei compensi della stagione sportiva 2019/2021. Non addentrandomi troppo in una materia da legale, naturalmente va poi ricordato che affinchè si possa configurare il reato di false comunicazioni sociali, oltre ad accertare che effettivamente sia stato commesso l'errore nella redazione dei bilanci, è anche necessario dimostrare che tale comportamento sia stato consapevole, nonché concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

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Ringraziamo il Professor Fabrizio Bava per l’estrema disponibilità.

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Nota bio:

Fabrizio Bava è professore ordinario in Economia aziendale nel Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino.

Dottore commercialista e Revisore legale, ha al suo attivo oltre 700 articoli su quotidiani nazionali, tra gli altri Il Sole 24 ore e Italia Oggi, e riviste specializzate dei principali editori professionali nazionali e numerosi libri sui temi del bilancio e della revisione contabile.

Cura il proprio portale https://www.fabriziobava.com

In particolare sul tema trattato nella nostra intervista ha pubblicato gli articoli riflessioni (critiche) sulle motivazioni della sentenza sportiva plusvalenze, oggetto di una intervista, sul Corriere della Sera, ed. Torino, l’articolo un errore da penna blu nelle motivazioni della sentenza sportiva Juventus (pubblicato anche dal Corriere della Sera, ed. Torino) e l'articolo operazioni incrociate nei bilanci Juventus: Consob vs Revisori.

Ha recentemente pubblicato, nel 2021, il testo Come leggere il bilancio dell’impresa. Un approccio semplice ma rigoroso , rivolto non solo a specialisti del settore ma a una platea vasta, per spiegare in termini efficaci ed immediati il funzionamento del bilancio di un’impresa. In tale libro, tra gli esempi di bilanci commentati, oltre a quello della Lavazza, vi è proprio quello della Juventus al 30 giugno 2020 (estratto e indice del libro).

Nel 2022 ha pubblicato  il secondo libro: Come valutare la performance dell’impresa. Un approccio semplice ma rigoroso, complementare al primo, anche se più complesso, che affronta il tema dell'analisi di bilancio, al centro del dibattito a seguito dell'entrata in vigore della riforma della crisi d'impresa.

Nel 2023 ha pubblicato il libro Come leggere i bilanci del calcio: Un approccio semplice ma rigoroso rivolto a tutti i tifosi, un libro che accompagna il lettore, passo dopo passo, nell’affascinante mondo dei bilanci del calcio, oggi non più semplici comparse, ma veri protagonisti assoluti che condizionano le campagne acquisti e la posizione in classifica.

 

 

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