Scelta della società: aspetti da considerare
La scelta più importante che ogni imprenditore si trova a compiere al momento di iniziare una nuova attività è la forma giuridica da conferire alla sua iniziativa imprenditoriale.
Tale scelta rappresenta un momento fondamentale nella vita dell’impresa in quanto da essa dipendono i successivi risvolti di natura giuridica, fiscali, organizzativi e di responsabilità.
In particolare è opportuno analizzare una serie di elementi, tra cui:
- la responsabilità patrimoniale: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale apportato in società (cd. responsabilità limitata) o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell’imprenditore (cd. responsabilità illimitata);
- la convenienza fiscale: la tassazione del reddito d’impresa varia a seconda della forma giuridica assunta. La differenza fondamentale è che per la società di persone la tassazione avviene in capo ai soci (IRPEF), mentre per quelle di capitali ricade direttamente sulla società (IRES);
- il capitale economico da investire: se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma societaria, nella specie della società capitali;
- adempimenti amministrativi e organizzativi: il capitale minimo richiesto per la costituzione delle società di capitali oggi non rappresenta più un ostacolo insormontabile. Il legislatore ha infatti modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata (S.r.l.): dall’agosto 2013 la costituzione di una S.r.l. può perfezionarsi con un capitale minimo corrispondente ad 1 euro. Ciò nonostante le società di capitali richiedono un maggiore carico di adempimenti e quindi maggiori costi, inoltre non possono adottare la contabilità semplificata. Questa è una delle principali ragioni per cui iniziative imprenditoriali di dimensioni economiche contenute, e dove non sussista l’esigenza di una particolare regolamentazione dei rapporti dei soci, tendono a svolgersi, se in forma associata, attraverso lo schema delle società di persone.