Società di persone
Nelle società di persone i soci - ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice -
rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali. I soci, pertanto, rispondono sia col capitale
apportato nella società sia con il proprio patrimonio personale. La responsabilità personale è sussidiaria: i
creditori sociali possono infatti rivalersi sul patrimonio del singolo socio solo dopo che il patrimonio sociale
si sia rivelato insufficiente.
Nelle società di persone ogni socio illimitatamente responsabile, salvo diverso accordo previsto dal
contratto sociale, è amministratore della società.
Le società di persone si distinguono in tre tipi:
- società semplice (S.S.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)
1. La società semplice (S.S.)
La costituzione della società semplice non prevede particolari formalità.
Questa tipologia di società è riservata a tutte quelle attività economiche che non siano qualificabili come
commerciali, quali ad esempio: le attività agricole, attività professionali, attività di gestione di immobili.
I soci possono conferire beni o servizi in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime, ecc), crediti,
aziende in proprietà oppure prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della
società (cd. Socio d’opera)
I soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il creditore sociale può chiedere il pagamento direttamente ad ogni socio, senza doversi rivolgere
preventivamente alla società. Il socio, tuttavia, può pretendere che venga preventivamente escusso il
patrimonio sociale - indicando i beni della società su cui il creditore possa agevolmente soddisfare (cd.
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale). Solo se l’escussione del patrimonio della società
risulta negativo il creditore potrà agire verso il socio.
Se il contratto sociale non prevede a chi spetti il potere di amministrare, l’amministrazione della società
spetta a ciascun socio disgiuntamente: cioè senza l’obbligo, per il socio amministratore che agisce, di
chiedere il consenso degli altri soci amministratori. Nel caso di amministrazione disgiuntiva, il socio
amministratore ha comunque il diritto di opporsi all’operazione che un altro socio amministratore voglia
compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci decidere sull’opposizione.
Nel contratto sociale può prevedersi l’amministrazione congiuntiva. Per cui è invece necessario il consenso
di tutti i soci amministratori per compiere le operazioni sociali. I singoli amministratori possono compiere
autonomamente solo atti urgenti necessari ad evitare una danno alla società.
2. La società in nome collettivo (S.n.c.)
La società in nome collettivo deve essere costituita tramite atto costitutivo autenticato dal notaio,
registrato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
L’atto costitutivo (unitamente allo statuto, che ne è parte), detta gli elementi essenziali dell’organizzazione
e disciplina il funzionamento della società.
La ragione sociale della società in nome collettivo deve contenere almeno un nome dei soci e la sigla s.n.c.
Non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione e al posto del denaro il socio può conferire
anche beni in natura – sia in proprietà sia in godimento -, crediti, la propria opera professionale. E’
comunque necessario attribuire un valore in denaro ai conferimenti apportati dai soci, al fine di
determinare il valore del capitale sociale.
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni sociali.
Gli utili e le perdite vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente al capitale conferito.
Se il contratto sociale non dispone diversamente l’amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci.
3. La società in accomandita semplice (S.a.s.)
La società in accomandita semplice è una società di persone costituita da due categorie di soci: i soci
accomandanti e i soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo: hanno
l’amministrazione della società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
I soci accomandanti, invece:
- rispondono limitatamente alla quota conferita, pertanto il loro patrimonio personale non puòessere aggredito dai creditori sociali;
- non possono compiere atti di amministrazione se non in forza di procure speciali e comunque persingoli atti (se contravvengono a questo divieto automaticamente la responsabilità limitata viene meno,essi diverranno quindi responsabili in via solidale e illimitata per tutte le obbligazioni sociali similmente aquanto accade per i soci accomandatari);
- possono prestare la propria opera nell’impresa. Purché sempre sotto la direzioni degliamministratori (soci accomandatari).
La s.a.s. deve essere costituita con atto scritto autenticato dal notaio, registrato e depositato presso
l’Ufficio di Registro della Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale.
La ragione sociale deve contenere il nome di uno dei soci accomandatari e la dizione s.a.s..
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)