L’eredità corrisponde comunemente al patrimonio lasciato dal defunto al momento della sua morte. Il patrimonio è l’insieme di tutti i beni, compresi i debiti e crediti, riferiti a una persona.
Con la successione ereditaria il patrimonio ereditario del defunto viene quindi trasmesso dal defunto ai suoi eredi, secondo regole ben precise indicate dalla legge ed, eventualmente, dallo stesso defunto qualora abbia fatto testamento.
Le principali problematiche che tipicamente coinvolgono chi è interessato da un’eredità, riguardano la predisposizione del testamento, la revoca di alcune sue disposizioni, l’apertura della successione e l’ eventuale accettazione o rinuncia dell’eredità, il pagamento dei debiti dell’eredità, la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la divisione dell’eredità laddove vi siano più coeredi.
Al fine di consentire una maggiore consapevolezza delle problematiche coinvolte e una migliore valutazione circa l’opportunità di richiedere consulenza ed assistenza legale, di seguito si fornisce una sintetica disamina delle problematiche appena indicate.
La divisione ereditaria
Si tratta di una procedura che consente ai coeredi di sciogliere la comunione tra di loro istituita in ragione dell’accettazione dell’eredità. In altri termini, quando più soggetti sono stati nominati eredi, attraverso l’accettazione dell’eredità gli stessi divengono proprietari, per la rispettiva quota, di tutti i beni che formano oggetto dell’eredità medesima. Si verifica così una situazione di comproprietà tra i vari eredi che prende il nome di comunione ereditaria.
Qualora, per qualsiasi ragione, uno dei coeredi voglia svincolarsi dalla situazione di comproprietà sopra i beni ereditari, può sollecitare lo scioglimento della comunione ereditaria. Procedendo, quindi, alla divisione dell’eredità.
Le ipotesi attraverso cui giungere alla divisione dell’eredità sono le seguenti:
- Divisione contrattuale: quando vi è accordo tra tutti i coeredi, questi possono con un contratto sciogliere la comunione ereditaria e assegnare a ciascuno dei beni (regolando anche eventuali conguagli in denaro);
- Divisione giudiziale: quando i coeredi non trovano un accordo, ciascuno di loro può attivarsi per ottenere la divisione ereditaria presso il Tribunale competente. In questo caso nella gestione della procedura di divisione è attivamente coinvolto un terzo, il Giudice.
- Divisione testamentaria: quando si è in presenza di un testamento che disciplini esplicitamente la divisione, prevista dal testatore.
Accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità determina, salvo eccezioni, il subentro dell’erede nel patrimonio del defunto e quindi la confusione del patrimonio proprio dell’erede con quello ereditato. Il patrimonio oggetto dell’eredità, ovviamente, può essere costituito da attività e da passività. E’ quindi importantissimo verificare con attenzione il patrimonio ereditario per determinare la consistenza di eventuali passività. Al fine di evitare che i debiti ereditari, laddove rilevanti, intacchino anche il patrimonio personale dell’erede per effetto della citata confusione.
L’accettazione dell’eredità è un atto che può manifestarsi sia in modo espresso sia in modo tacito, ad esempio nel caso in cui colui che è interessato ad un eredità (il così detto “chiamato all’eredità”) compia degli atti di disposizione sui beni ereditari che presuppongano la sua volontà di accettare.
Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Per tutelare il chiamato all’eredità contro le eventuali passività presenti nel patrimonio ereditario, la legge gli consente, a certe condizioni, di accettare con beneficio di inventario. Si tratta di una particolare procedura che consente all’erede di tenere separato il proprio patrimonio dal patrimonio oggetto dell’eredità e di effettuare un accertamento analitico della situazione, dunque della presenza o meno di debiti ereditari consistenti.
Rinuncia all’eredità.
La rinuncia all’eredità è l’atto attraverso il quale il chiamato all’eredità (che in caso di accettazione diverrebbe a tutti gli effetti erede) manifesta la volontà di non acquistare quanto oggetto dell’eredità. Le ragioni del rifiuto possono essere molteplici, ma, di regola, è la presenza di forti debiti ereditari ciò che raccomanda, e a ragione, di rinunciare.
L’atto di rinuncia all’eredità deve essere compiuto secondo alcune formalità previste dalla legge (notaio/cancelleria del Tribunale) e quindi iscritto nel registro delle successioni.
L’erede che rinuncia validamente all’eredità non può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari.
Testamento.
Si tratta di un atto formale attraverso il quale una persona dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita. Se il testamento è valido, la successione ereditaria è regolata da quest’atto. Per quanto non disponga il testamento restano applicabili le regole poste dalla legge.
Di regola il testamento individua i beneficiari (cioè i potenziali eredi) ed indica come deve essere tra loro ripartito il patrimonio ereditario. Possono inoltre essere contemplate nel testamento una molteplicità di disposizioni ulteriori legate alle modalità con cui dare attuazione alle volontà del testatore.
Chi intende predisporre il proprio testamento deve considerare, tra le molteplici variabili, anche il fatto che alcuni parenti prossimi (i così detti “legittimari”), sono tutelati dalla legge. Nel senso che a prescindere dalla volontà del testatore, questi soggetti hanno diritto ad una certa quota dell’eredità.
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