TFR e Assicurazioni nella successione

Mio marito è venuto a mancare da poco e ha lasciato a me, sua unica erede, la casa coniugale, alcuni conti correnti, un’assicurazione - rischio morte - e il TFR, poiché al momento della morte lavorava ancora. Non ho capito se l’assicurazione e il TFR rientrano o meno nel patrimonio ereditario e se sono soggetti alla successione e relative imposte.
Eredità e Successioni (03/03/2014)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Quanto al trattamento di fine rapporto (il TFR è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo), in caso di decesso del lavoratore in attività, il TFR, ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile, deve corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Ora in base all’articolo 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 346/1990, “Non concorrono a formare l’attivo ereditario…le indennità di cui (agli articoli 1751, ultimo comma) e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”. Ciò significa che i soggetti sopra menzionati acquistano l’indennità di fine rapporto in virtù di un diritto loro attribuito dalla legge, cioè per diritto proprio, che, in quanto tale, non concorre a formare l’attivo ereditario. Pertanto la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità - e quindi non soggetta all’imposta di successione - e il datore di lavoro non è obbligato ad acquisire la prova della presentazione della dichiarazione di successione. Stessa cosa dicasi per l’assicurazione – rischio morte. In caso di decesso dell’assicurato contraente, le somme corrisposte al beneficiario non rientrano nell’asse ereditario in base al dispositivo di cui all’art. 1920 del codice civile, il quale prevede espressamente: “è valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. (…) Per effetto della designazione, il terzo (beneficiario) acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
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