Rinuncia all'eredità

La morte di un proprio caro, oltre che essere fonte di dispiaceri personali, genera anche conseguenze a livello giuridico, con perentori termini di decadenza, decorsi i quali vi possono essere effetti permanenti per l’erede.

L’erede, infatti, qualora non compia determinati adempimenti, vede confluire automaticamente all’interno del proprio patrimonio, quello del defunto (debiti compresi).

Nel caso in cui la massa ereditaria sia gravata da molti debiti gli eventuali creditori del defunto possono rivalersi sull’erede.

Per evitare questo “spiacevole inconveniente” è possibile rinunciare all’eredità.

Vediamo come.

 

Indice:

  1. La rinuncia all’eredità: di che cosa si tratta?
  2. Come può essere effettuata la rinuncia? Modalità e termini
  3. Gli effetti della rinuncia. La rappresentazione
  4. La rinuncia all’eredità da parte del minore
  5. Cosa succede quando, in seguito a rinuncia, non ci sono più eredi?

 

 

1. La rinuncia all’eredità: di che cosa si tratta?

La rinuncia all’eredità è la dichiarazione con cui il chiamato all’eredità - cioè il potenziale erede - rinuncia a subentrare nel patrimonio del defunto, dunque a diventare erede a tutti gli effetti.

 

La rinuncia all'eredità deve essere:

  • totale,
  • non può essere condizionata né a termine né parziale,
  • deve risultare da un atto formale e deve, pertanto, effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o davanti il cancelliere del tribunale.

 

2. Come può essere effettuata la rinuncia? Modalità e termini

Innanzitutto è necessario fare una distinzione.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni del defunto (per esempio vive nella casa del defunto medesimo), la rinuncia all’eredità dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla morte.

 

Se, invece, il chiamato all’eredità non si trova nel possesso dei beni, il suddetto termine si allunga fino a dieci anni.

Trascorsi questi termini senza che sia intervenuta la rinuncia, si avrà accettazione tacita dell’eredità.

 

Come accennato nel paragrafo precedente, la rinuncia all’eredità può essere fatta presso qualunque Notaio italiano, o presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione (ossia dove il defunto muore).

In quest’ultimo caso, i chiamati all’eredità che intendono rinunciarvi devono presentarsi presso l’ufficio competente muniti della seguente documentazione:

  • Copia della carta di identità e codice fiscale del defunto;
  • Certificato di morte;
  • Eventuale testamento;
  • Documento di identità in originale di ogni rinunciante;
  • Una marca da bollo da Euro 16,00;

A seguito della presentazione di detta documentazione, il cancelliere rilascerà un numero di protocollo mediante il quale sarà possibile effettuare il pagamento di un’imposta di registro per Euro 200,00 (per ogni singolo rinunciante).

Entro circa 30 giorni dalla dichiarazione (ma le tempistiche variano da Tribunale a Tribunale) è possibile, previo pagamento dei diritti di copia, ritirare copia conforme della rinuncia.

 

3. Gli effetti della rinuncia all’eredità. La rappresentazione 

Con la rinuncia all’eredità, il rinunciante perde definitivamente la possibilità di diventare erede del defunto.

Tali effetti, tuttavia, non si estendono ai possibili eredi del rinunciante medesimo.

Facciamo un esempio concreto: famiglia formata da marito, moglie ed un figlio. Alla morte del marito, i chiamati all’eredità sono la moglie ed il figlio. Cosa succede se entrambi dovessero rinunciare?

Si ha il c.d. istituto della rappresentazione, ossia che, all’interno della linea di successione originaria subentrano i chiamati all’eredità in linea diretta (discendenti ossia i figli) e collaterale (i fratelli e le sorelle).

Appare utile precisare il fatto che la rappresentazione opera all’infinito per stirpe, pertanto, non si estende né ai discendenti della moglie, né ai discendenti dei nipoti.

Ciò implica che i pronipoti del defunto, e i fratelli della moglie sono esclusi dalla rappresentazione.

 

4. La rinuncia all’eredità del minore

Con la successione per rappresentazione, è possibile che uno dei chiamati all’eredità sia un minore di età (o un incapace giuridico).

In questo caso vi sono due strade percorribili:

  • attendere il raggiungimento della maggiore età da parte del chiamato all’eredità minore (nel termine di tre mesi o 10 anni, come descritto nel primo paragrafo);
  • chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare.

In quest’ultimo caso gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori (normalmente i genitori) possono chiedere al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, l’autorizzazione a rinunciare in nome e per conto degli stessi ad una determinata eredità.

La richiesta va depositata presso la cancelleria, al costo di Euro 27,00 e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • Atto di morte;
  • Copia dell’atto di rinuncia all’eredità dei precedenti rinuncianti;
  • Copia dei documenti di identità dei minori;
  • Spiegazione dei motivi della rinuncia (passivo ereditario superiore all’attivo ereditario).

Valutata la vicenda, il Giudice Tutelare emetterà un provvedimento di autorizzazione agli esercenti la responsabilità genitoriale, che (una volta richiesto in copia autentica) potrà essere consegnato (unitamente alla documentazione indicata nel paragrafo 2) alla cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione onde procedere alla rinuncia.

 

5. Cosa succede quando, in seguito a rinuncia, non ci sono più eredi?

 Come visto all’interno del paragrafo 3, la successione per rappresentazione è limitata ai discendenti dei figli e dei fratelli (e sorelle).

Qualora gli stessi siano deceduti prima della morte del defunto, o abbiano tutti rinunciato all’eredità, viene ad esaurirsi l’asse ereditario.

Tale situazione può comportare problematiche di natura pratica.

Si pensi ad un immobile lasciato abbandonato in quanto non vi siano eredi. Come ben immaginabile lo stato di abbandono del medesimo può portare a problematiche nocive per la salute e per l’incolumità pubblica (esempio deterioramento cibo, o necessità di eseguire opere manutentive urgenti).

Si immagini, poi, di avere un credito nei confronti di un soggetto che non lascia eredi. Come si potrebbe agire per recuperare il proprio credito?

In questo caso la legge ha previsto che, chiunque ne abbia diritto può chiedere, al Tribunale del luogo di apertura della successione, che venga nominato un curatore dell’eredità giacente.

Questi è tenuto ad amministrare l’eredità per dieci anni, compiendo tutti gli atti idonei all’ordinaria amministrazione e, chiedendo l’autorizzazione al Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione. Sarà il curatore, dunque, che si occuperà – ove possibile – di saldare i debiti del defunto e che si occuperà dei beni ereditari.

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