L'invalidità del testamento

Chi voglia occuparsi della sorte del proprio patrimonio dopo la sua morte, può provvedervi con testamento.

I genitori che desiderano assicurarsi che i propri beni siano destinati ai figli, un testatore che voglia gratificare un amico, trasmettendogli parte dei suoi risparmi, il filantropo che voglia lasciare in beneficienza la propria collezione d’arte ad un museo. Tutti questi soggetti, e chiunque disponga con testamento, hanno una necessità e una aspettativa in comune: che le disposizioni testamentarie siano valide.

Con questo articolo dell’avvocato Marta Calderoni, esperta in diritto ereditario, potrai comprendere come esprimere in modo valido ed efficace la tua volontà e come evitare che eventuali vizi vanifichino le tue disposizioni testamentarie.

 

Indice:

  1. Il testamento: di cosa si tratta?
  2. Nullità del testamento. I vizi formali: mancanza di autografia, mancanza della redazione per iscritto e mancanza della sottoscrizione
  3. Nullità del testamento. I vizi sostanziali: disposizioni contrarie alla legge e casi di incapacità
  4. Conseguenze della nullità sulle disposizioni del testamento
  5. Annullabilità del testamento: I vizi di forma minori, incapacità e vizi della volontà
  6. Testamento dopo gli 80 anni e impugnazione testamento
  7. Conseguenze della annullabilità sulle disposizioni del testamento                                          

 

1. Il testamento: di cosa si tratta?

La legge prevede due forme di testamento: il testamento olografo e il testamento pubblico.

Ogni testamento deve rispettare determinati requisiti - formali e sostanziali - per la sua validità.

Il testamento è quindi:

  • un atto di natura formale, poiché per la sua validità deve necessariamente rispettare i requisiti formali (forma);
  • un atto di libera autodeterminazione, in quanto deve corrispondere alla piena e incondizionata volontà del testatore.

La legge, quanto all’invalidità del testamento, non prevede una disciplina schematica e lineare, ma ha previsto alcune singole fattispecie.

In materia testamentaria, vi sono due tipi di invalidità: nullità e annullamento del testamento

La nullità, che presuppone un vizio del testamento di maggiore gravità rispetto all’annullabilità, può essere a sua volta:

  • formale, se riguarda le varie forme di testamento: tali nullità saranno dunque diverse a seconda che si sia in presenza di un testamento olografo, pubblico o segreto;
  • sostanziale, che si verifica, quando il testamento è contrario a norme imperative, cioè obbligatorie, salvo che la legge disponga diversamente.

L’annullabilità si verifica nelle ipotesi in cui il testamento o le singole disposizioni testamentarie presentano un vizio meno grave rispetto alla nullità e, pertanto, si applica una sanzione minore. Il testamento annullabile, infatti, produce tutti i suoi effetti ma essi possono venire meno a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di annullamento.

Vediamo più nel dettaglio i diversi vizi da cui un testamento può essere affetto, secondo le varie tipologie di testamento.

 

2. Nullità del testamento. I vizi formali: mancanza di autografia, mancanza della redazione per iscritto e mancanza della sottoscrizione

La legge, all’art. 606 del codice civile[1] individua i casi di nullità del testamento olografo, ossia quello scritto dal testatore di proprio pugno, e del testamento pubblico, ovvero il testamento redatto davanti al notaio.

Validità del testamento olografo: il testamento olografo, per la sua validità, deve essere:

  • scritto a mano;
  • scritto dal testatore;
  • avere una data ed essere firmato.

 

Pertanto, il testamento olografo[2] è nullo per difetto di forma se:

  • non è stato scritto di proprio pugno dal testore;
  • non è stato firmato dal testatore

Un esempio: è sicuramente nullo il testamento che è stato battuto a macchina o a computer e soltanto sottoscritto dal testatore.

 

Integrazione testamento olografo.

Nel testamento olografo è possibile aggiungere ulteriori volontà prima della firma, anche se in tempi diversi. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25845/2008.

Quando il testatore completa la scheda testamentaria redigendo le ulteriori disposizioni in uno spazio che topograficamente precede la sottoscrizione, il testamento olografo risponde pienamente ai requisiti di legge. In tale ipotesi, infatti, la persona che lo redige utilizzando la sua precedente sottoscrizione come suggello delle sue disposizioni fa diventare anche le aggiunte espressione della propria volontà.

 

Apocrifi del testamento.

Il testamento apocrifo consiste nell’atto di ultima volontà che non può essere riportato al suo autore perché falso; si tratta, quindi, di un testamento olografo falso, ossia un testamento che viene imputato alla volontà della persona deceduta in modo falso.

Il testamento apocrifo può essere relativo in modo esclusivo al testamento olografo, cioè quello scritto di suo pugno dal testatore.

Le altre tipologie di testamento, infatti, richiedono la presenza del notaio, che conserva presso di sé l’atto.

 

Il testamento pubblico[3] è nullo quando:

  • manca la redazione per iscritto da parte del notaio o
  • quando manca la firma del notaio o del testatore.

 

È interessante menzionare anche il testamento segreto[4].

Il testamento segreto è nullo per le medesime ragioni che rendono nullo il testamento pubblico.

Tuttavia, per il testamento segreto, il legislatore ha disposto un’ipotesi di conversione in testamento olografo.

La conversione da testamento segreto a testamento olografo si verifica quando il testamento segreto difetta di qualche elemento essenziale per la sua validità ma contiene tutti i requisiti di validità del testamento olografo.

 

3. Nullità del testamento. I vizi sostanziali: disposizioni contrarie alla legge e casi di incapacità 

I vizi sostanziali che danno luogo a nullità del testamento sono previsti dal nostro codice civile senza un ordine preciso.

Vediamo alcuni casi, che comportano la nullità del testamento, a causa dei contenuti:

a) I Patti Successori.

I patti successori sono accordi sull’eredità e sono vietati dalla legge.

Si ha un patto successorio, quando esiste un accordo sulla futura eredità concluso tra:

  • il testatore e possibili futuri eredi;
  • tra i futuri eredi.

Il codice civile spiega, infatti, che “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Per esempio, Tizio si obbliga con Caio a rinunciare alla futura chiamata all’eredità.

Oppure Sempronio conclude un contratto con Mevio nel quale si accordano che questi sarà il proprio erede.

O ancora Tizio sottoscrive un atto con il quale rinuncia ai diritti che gli potrebbero derivare dalla successione del padre, che è ancora in vita.

b) Testamento congiuntivo.

Si tratta del testamento redatto da due soggetti in un unico atto, con disposizioni a favore di un terzo: per esempio Tizio e Caio sottoscrivono un unico testamento in cui entrambi nominano quale proprio erede Sempronio. Pensiamo al caso di due genitori che, credendo che la successione non sia un evento soggettivo e unico, con un solo testamento destinano i propri beni, indistintamente, ai figli.

c) Il testamento reciproco.

è il testamento con il quale due soggetti sottoscrivono un unico atto contenente disposizioni testamentarie a favore l’uno dell’altro e viceversa (per esempio due coniugi redigono un unico testamento in cui il marito nomina propria erede la moglie e viceversa la moglie nomina proprio erede il marito).

d) Il testamento a favore di persone incapaci a ricevere.

Rientrano in questa categoria:

  • le persone che sono legate al testatore da particolari rapporti. Si pensi al tutore: non sono valide le disposizioni testamentarie fatte a suo favore dalla persona sottoposta a tutela;
  • il notaio o altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico;

i testimoni, che sono stati presenti, nel caso di un testamento pubblico.

e) La disposizione rimessa all’arbitrio del terzo.

che è quella con la quale si fa dipendere da un terzo l’indicazione della persona dell’erede, ovvero la determinazione della quota di eredità spettante all’erede, salvo le eccezioni ammesse dalla legge[5].

f) La disposizione determinata da un motivo illecito.

risultante dal testamento, se questo è stato l’unico e determinante motivo che ha indotto il testatore a fare testamento. Per esempio, la disposizione testamentaria che prevede che l’erede designato potrà ereditare solo a condizione che si sposi. Qualora questo sia l’unico e determinante motivo che ha indotto il testatore a scrivere la disposizione, essa sarà nulla.

g) La disposizione a favore di una persona incerta.

quando è impossibile determinare la persona destinataria della disposizione stessa. Per esempio, Tizio lascia un testamento in cui dispone che una parte dei suoi beni vada “al suo amico Caio di Milano” ma Tizio ha tre amici di Milano il cui nome di battesimo è Caio e non è dunque possibile individuare con certezza la persona cui faceva riferimento il testatore.

 

4. Conseguenze della nullità sulle disposizioni del testamento

Se il testamento è dichiarato interamente nullo da una sentenza del Giudice, esso non potrà produrre alcun effetto e quindi le volontà del testatore non si realizzeranno.

L’effetto è quindi retroattivo, ossia l’invalidità del testamento opera dal momento dell’apertura della successione.

La nullità delle singole disposizioni testamentarie non determina, invece, la nullità dell’intero atto, se risulta che il testatore lo avrebbe ugualmente concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

La nullità, sia essa di tutto il testamento o di singole disposizioni testamentarie, può essere contestata da chiunque vi abbia interesse e la relativa azione è imprescrittibile.

Ciò significa che la causa avanti l’autorità giudiziaria per far accertare e dichiarare la nullità del testamento, potrà essere avviata senza alcun limite di tempo, sia nell’ipotesi in cui si contesti la nullità totale del testamento sia nel caso in cui si contesti quella parziale (cioè solo di determinate disposizioni).

 

5. Annullabilità del testamento: I vizi di forma minori, incapacità e vizi di volontà

L’annullabilità si verifica nelle ipotesi in cui il testamento o le singole disposizioni testamentarie presentano un vizio meno grave rispetto alla nullità.

Considerato il tenore più lieve del vizio, la legge applica un rimedio più tenue.

Il testamento annullabile, infatti, produce tutti i suoi effetti e quindi le disposizioni del testatore si concretizzeranno.

Gli effetti del testamento annullabile vengono meno, solo a seguito (e se viene attivato) del vittorioso esperimento dell’azione di annullamento e, dunque, a seguito di una sentenza di annullamento.

 

L’intero testamento è annullabile nelle seguenti ipotesi:

  • quando la persona che lo ha redatto è minore di età;
  • per incapacità del testatore, ossia, al momento della redazione, egli si trovava in una situazione di incapacità naturale. Si pensi ad un soggetto che, nel momento in cui redige il testamento, si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure è in una situazione di interdizione giudiziale, come nel caso della persona dichiarata dal Tribunale incapace di intendere e di volere perché inferma di mente;
  • quando il testamento contiene dei vizi di formadiversi da quelli che producono la nullità: per esempio il testamento olografo è annullabile quando sia mancante della data.

 

Le singole disposizioni testamentarie sono invece annullabili, se dovute a erroreviolenza (psicologica o morale) o dolo. Per esempio, Tizio scrive nel proprio testamento che lascia un antico gioiello di famiglia a Caio, perché erroneamente crede che sia un suo lontano cugino.

 

Una disposizione testamentaria è dunque annullabile quando:

- vi sono errori nel testamento olografo, ossia il testatore è caduto o è stato indotto in errore;

-  quando un soggetto ha esercitato violenza morale o psicologica sul testatore oppure lo ha raggirato con menzogne, al fine di convincerlo a disporre nel testamento a favore di sé o di altri;

- quando un soggetto ha suggestionato la volontà del testatore tramite una falsa rappresentazione della realtà.

 

 6. Testamento dopo gli 80 anni e impugnazione testamento

Una persona anziana, che abbia superato gli 80 anni, ha tutto il diritto di scrivere o dettare le proprie ultime volontà, che non potranno essere messe in discussione a causa dell’età dell’autore. Infatti l’unica condizione affinché un testamento possa essere invalidato è quella dell’incapacità naturale del testatore.

Ciò significa che una persona che non sia stata dichiarata incapace dalla legge può fare testamento, anche se molto anziana. Tuttavia, se emerge che al momento in cui ha redatto o dettato il documento era incapace d’intendere o di volere, il testamento potrà essere impugnato da chiunque vi abbia interesse e, conseguenzialmente, annullato.

 

7. Conseguenze della annullabilità sulle disposizioni del testamento

L’annullamento del testamento o delle singole disposizioni può essere richiesto da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data in cui il testamento o la singola disposizione ha avuto esecuzione.

Nel caso di annullamento per effetto di errore, dolo o violenza, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dalla data della scoperta del fatto che ha dato origine al vizio (errore, violenza o dolo).

A seguito del vittorioso esperimento dell’azione di annullamento, tutti gli effetti del testamento o della disposizione testamentaria annullata vengono meno.

Dunque, una volta dichiarato l’annullamento del testamento, questo rimane privo di ogni effetto e, pertanto, è come se non fosse mai stato scritto.

Tale inefficacia investe il testamento sin dall’apertura della successione (ossia con il momento della morte del testatore) ed ha quindi ha effetto retroattivo.

In tal caso, opereranno quindi le norme sulla successione per legge e saranno così chiamati all’eredità i soggetti individuati dal nostro codice civile e non dal testatore.

 

 

 

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Note:

[1] Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio 

[2]art. 602 codice civile: Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

[3] art. 603 codice civile: Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto 1 si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

[4] Il testamento segreto [c.c. 601, 605] può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato [c.c. 598, 607].

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. 

[5] Art. 631 comma 2 c.c.: Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

 

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