Eredità digitale e trasmissibilità dati personali: disciplina della successione o della privacy?
Account, cloud e social sono termini che fanno parte del nostro quotidiano.
Per motivi personali e professionali, operiamo sul web, creando profili o account, trasmettendo e raccogliendo dati e pubblicando foto o contenuti.
I ricordi fotografici di una vacanza o di un evento, i nostri appunti, i contenuti su piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram, i nostri profili professionali sono porzione del nostro patrimonio, riconducibile ad un account.
Abbiamo creato una identità digitale, insieme o oltre a quella reale, che raccoglie un insieme di informazioni e contenuti personali e quindi privati.
Qual è la sorte di questi dati, dell’identità digitale nel suo insieme, quando il titolare muore?
Saranno conservati dall’azienda titolare del social o del cloud e poi eliminati, potranno essere utilizzati e divulgati, oppure vi sono soggetti che, nell’interesse proprio o del defunto, possono rivendicarli?
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Indice:
- La disciplina applicabile: la privacy
- Diritti trasmissibili e condizioni di trasmissibilità
- Il consenso dell'originario titolare dei dati personali
- Diritti successori o diritto della privacy: la scelta dei nostri Giudici
1. La disciplina applicabile: la privacy
Nel solo ultimo anno i nostri Tribunali di merito (Milano[1], Bologna e Roma) si sono occupati della fattispecie.
I Giudici sono, infatti, stati chiamati a stabilire la sorte dell’eredità digitale e, in particolare, quali persone fossero legittimate a richiedere l’accesso ai dati ed all’account del defunto.
I Tribunali hanno trattato la materia, concentrandosi sulla normativa sulla privacy e nel dettaglio sull’art. 15 del GDPR[2] e sul D.lgs 196/2003 (art. 2terdecies)[3].
In particolare, si sono concentrati sul dettato normativo che dispone come: "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (GDPR, nds) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
2. Diritti trasmissibili e condizioni di trasmissibilità
La norma richiamata individua nettamente due aspetti:
- i diritti connessi ai dati personali del defunto sono suscettibili di trasmissibilità a terzi;
- la trasmissibilità è esercitata a determinate condizioni:
- interesse proprio di chi agisce;
- esercizio a tutela del defunto;
- esistenza di ragioni e motivi familiari che siano meritevoli di protezione.
Con questa schematizzazione, la norma ci dice qualcosa di più: oltre alle condizioni in forza delle quali possa essere richiesto l’accesso ai dati, vengono infatti definiti i soggetti legittimati a farne richiesta.
E quindi chi abbia un interesse diretto e/o chi voglia/debba tutelare i diritti del defunto o, per particolari motivi familiari, sia titolato a richiedere l’accesso.
3. Il consenso dell'originario titolare dei dati personali
Non sempre, pur ricorrendo tutti i parametri e le condizioni sopra illustrati, i soggetti legittimati, possono accedere ai dati personali e privati del defunto.
Nel caso in cui l’interessato, ovvero la persona defunta già titolare dell’account, avesse espressamente vietato la trasmissibilità dei diritti a terzi, questi rimangono in capo alla società titolare della piattaforma.
Come chiaramente esprime la norma (art. 2 terdecies Codice privacy) “L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”.
Affinchè sia esclusa la trasmissibilità, pertanto, deve sussistere una manifestazione di volontà in tal senso del titolare originario.
Tale volontà “deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata” e può essere anche parziale, posto che “il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma”.
4. Diritti successori o diritti della privacy: la scelta dei nostri Giudici
In conclusione, è apprezzabile come l’approccio dei Giudici tratti la materia secondo i profili tipici della privacy, salvaguardando sia l’eventuale volontà espressa del titolare sia, in assenza di questa, la volontà di soggetti terzi che possano tutelarne l’immagine (o coltivarne il ricordo).
Un orientamento dottrinale e alcune giurisdizioni straniere[4] interpretano i dati personali del titolare di un account come un patrimonio ereditario, alla pari dei beni materiali (crediti, debiti, patrimonio mobiliare e immobiliare) che tipicamente compongono l’asse ereditario.
La titolarità di dati secondo tale interpretazione viene, infatti, collocata nei rapporti giuridici relativi ai beni immateriali e letta quale patrimonio del de cuius, quindi suscettibili di trasmissione ereditaria.
La differente lettura adottata dai nostri Tribunali di merito, che, come detto, hanno collocato la fattispecie nella disciplina della privacy, incide e non poco sulla sorte e in particolare sulla trasmissibilità dei dati personali.
Se questi sono intesi come patrimonio ereditario tout court, all’atto dell’accettazione sono devoluti al chiamato all’eredità, senza alcun vaglio sulla volontà del già titolare, sulla tutela della Sua privacy.
Al contrario, la collocazione nella disciplina della privacy nella valutazione della trasmissibilità dei dati personali, pretende e consente un vaglio sulla effettiva volontà del già titolare dei dati (che come sopra detto, in vita avrà espresso o meno il diniego alla trasmissibilità) nonché un vaglio sul concreto e legittimo interesse del terzo, che richieda di accedervi e di riceverne la trasmissione.
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Note:
[1] ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 9 febbraio.
[2] General data protection regulation.
[3] 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
[4] Suprema Corte tedesca (BGH, 12 luglio 2018, n. 183/17).