Quanto è esteso il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite?

Buonasera, le scrivo per chiederle una domanda, mio padre e mio zio erano proprietari di una casa con 2 appartamenti uguali separati e non divisi, dopo la morte di mio padre e di mio zio siamo 6 eredi, mia madre come vedova io e mio fratello da una parte, mia zia come vedova e i miei 2 cugini, il comune ha riconosciuto il 50% di ogni appartamento per coniuge superstite e il restante 50% da dividerci come 2 casa anche per chi ci abita come casa principale, ora abbiamo effettuato la divisione dal notaio e siamo diventati proprietari mia madre io e mio fratello dell'appartamento al piano terra, mia zia e i miei 2 cugini dell'appartamento al piano primo, volevo chiedere se adesso mia madre ha il diritto di abitazione come coniuge superstite su tutto l'appartamento al piano terra o solo il 50% gia' riconosciuto dal comune? Grazie distinti saluti
Famiglia (05/05/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innazitutto opportuno esaminare l'art. 540 secondo comma del nostro codice civile, a norma del quale al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Il diritto di abitazione si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

Secondo la giurisprudenza, il diritto di abitazione della casa familiare spettante al coniuge superstite costituisce l’oggetto di un legato a favore di costui, disposto “ex lege” allo scopo di tutelare interessi non patrimoniali connessi alla sua qualità di erede.

Oggetto del diritto è dunque la casa coniugale, ossia l’abitazione in cui i coniugi svolgevano la loro vita di coppia e, quindi, l’abitazione adibita a residenza familiare.

Sotto il profilo fiscale, precisiamo che la titolarità del diritto di abitazione costituisce presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, il reddito derivante dal diritto di abitazione è qualificato come reddito fondiario ai sensi dell’art. 6 del TUIR.

Del pari, gravano sul titolare del diritto di abitazione i tributi locali, con specifico riferimento all’IMU ed alla tassa rifiuti. Il titolare del diritto di abitazione, al pari dell’usufruttuario, è infatti soggetto passivo d’imposta e deve corrispondere i tributi in relazione all’intero immobile sul quale grava il diritto, indipendentemente dalle sue quote di possesso.

Gli altri eredi, in quanto nudi proprietari, non sono invece soggetti passivi d’imposta e quindi in relazione all’immobile non devono versare alcun tributo.

Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, Sua madre ha il diritto di abitazione sull'intero appartamento, indipendentemente dal fatto che sia proprietaria soltanto della metà del bene.

 

Avvocato Marta Calderoni

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