Coniuge superstite e Diritto di abitazione
Mio marito è venuto a mancare da poco. Il figlio di “primo letto” del mio defunto marito, avendo perso il lavoro, sostiene di aver diritto di vivere nella casa dove io e mio marito abbiamo sempre vissuto, sostenendo che l’immobile era di proprietà esclusiva del padre e che, prima del nostro matrimonio, il padre vi aveva vissuto con la prima moglie e i figli nati dalla loro unione. Il figlio di mio marito può davvero vantare un tale diritto?
Eredità e Successioni
(25/02/2016)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
La normativa in materia di successione prevede in via generale l’ipotesi di successione del solo coniuge e quella di concorso dello stesso con uno o più figli. In caso di concorso con uno o più figli, il nostro ordinamento prevede che il coniuge abbia diritto alla metà dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio. Qualora concorrano uno o più figli, il codice civile stabilisce che il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, mentre ha diritto a un terzo se concorre più di un figlio alla successione. I figli, indipendentemente dal loro numero concorrono per i rimanenti due terzi nella successione. Fatta questa generale premessa, per rispondere al quesito sottoposto viene in soccorso l’art. 540, secondo comma, cod. civ., il quale garantisce espressamente al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa coniugale e di uso sui mobili che la corredano, con la seguente precisazione: il diritto di abitazione può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del defunto come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può estendersi a un ulteriore e diversa abitazione, autonoma rispetto alla casa coniugale.
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