Divisione ereditaria
Quando l’eredità è attribuita a più soggetti, ciascuno dei coeredi diventa contitolare dei beni appartenenti all’asse ereditario (cioè l’insieme dei beni e dei debiti/crediti che costituiscono il patrimonio oggetto dell’eredità), dando così origine alla comunione ereditaria.
Per sciogliere la comunione, i coeredi possono ricorrere alla divisione ereditaria, disciplinata dagli articoli 713 e seguenti del codice civile. In questo articolo vedremo più nel dettaglio quali sono i modi di ottenere la divisione.
Indice:
- La divisione ereditaria
- Le tipologie di divisione ereditaria
- La divisione giudiziale nel dettaglio
- Le fasi della divisione
1. La divisione ereditaria
Attraverso il procedimento di divisione, il coerede diventerà unico ed esclusivo proprietario dei beni che gli vengono assegnati ed il cui valore è proporzionale alla propria quota ereditaria.
Per procedere alla divisione dell’eredità devono ricorrere i seguenti presupposti:
- Esistenza di un’unica massa ereditaria;
- Istituzione di più eredi;
- Istituzione di eredi per quote ideali e non per beni singolarmente.
La divisione può essere richiesta solo da chi abbia accettato l’eredità e sia di conseguenza diventato coerede; essa può essere chiesta in ogni tempo: si tratta di un diritto imprescrittibile.
Al termine delle operazioni di divisione, ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari, poiché gli effetti della divisione retroagiscono al momento dell’apertura della successione.
2. Le tipologie di divisione ereditaria
La divisione può essere di tre tipi: contrattuale, giudiziale o testamentaria.
La divisione testamentaria è effettuata direttamente nel testamento dal defunto, che divide i suoi beni tra gli eredi mediante le disposizioni testamentarie.
Si distinguono due ipotesi.
- Prima ipotesi. Se il testatore predispone regole relative alla futura divisione o indica i criteri per la formazione delle porzioni (c.d. assegno divisionale semplice), i beni ricadono comunque in comunione ereditaria, ma nella formazione delle porzioni i coeredi devono rispettarne le indicazioni fornite dal de cuius, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore stesso.
- Seconda ipotesi. Quando il testatore procede direttamente alla divisione dei beni ereditari in porzioni corrispondenti alle rispettive quote (c.d. assegno divisionale qualificato), i beni sono attribuiti direttamente ai coeredi al momento dell’apertura della successione, senza che si realizzi una comunione ereditaria.
La divisione contrattuale (o amichevole) si verifica allorché i coeredi riescono a raggiungere un accordo sulle modalità della divisone, che viene quindi effettuata mediante la stipulazione di un contratto nel quale si attribuiscono reciprocamente una porzione dei beni che compongono l’asse ereditario, dal valore proporzionale alle rispettive quote.
Il contratto di divisionedeve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità.
Inoltre il contratto di divisione che ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio ed essere trascritto.
Se i coeredi omettono di inserire nel contratto di divisione uno o più beni ereditari, la divisione (così detta: parziale) rimane valida, purché si proceda ad un supplemento della stessa.
La divisione giudiziale si ha invece quando non vi è accordo tra i coeredi.
La legge prevede due tipi di procedimento:
- Divisione giudiziale ordinaria: si attiva quando i coeredi non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità per attuare la divisione;
- Divisione a domanda congiunta: presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali; si tratta di un procedimento alternativo e semplificato rispetto alla divisione giudiziale ordinaria.
3. La divisione giudiziale nel dettaglio
Partendo da una più puntuale disamina del procedimento di divisione giudiziale ordinaria, si osserva quanto segue.
Ciascun coerede può proporre una domanda di divisione all’autorità competente se è impossibile raggiungere un accordo bonario con i coeredi che consenta di dividere il patrimonio ereditario.
Prima di notificare l’atto introduttivo del giudizio di divisione, è necessario aver azionato il procedimento di mediazione obbligatoria, che è condizione di procedibilità del giudizio stesso.
Esperito dunque invano il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale di divisione deve essere proposta con atto di citazione nei confronti di tutti gli eredi.
La domanda di divisione si presenta al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione con atto di citazione.
Il Giudice istruttore dispone l’inizio e dirige le operazioni di divisione, che possono anche essere delegate ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista.
Il Giudice Istruttore o il notaio predispongono un progetto di divisione per arrivare ad una definizione non contenziosa del giudizio.
Generalmente, ogni coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità.
Se il progetto di divisione è predisposto dal Giudice istruttore, questi lo deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione, ordinando la comparizione dei coeredi e dei creditori intervenuti.
Se non sorgono contestazioni, il Giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile correlata dalle disposizioni per l’estrazione a sorte dei lotti, dichiara esecutivo il progetto.
Se sorgono contestazioni (anche solo relative al valore attribuito a un cespite con richiesta di un nuovo accertamento tecnico), il Giudice istruttore istruisce la causa e pronuncia sentenza con la quale approva o non approva il progetto di divisione.
Con riferimento al procedimento di divisione a domanda congiunta, va precisato quanto segue.
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o su altre questioni pregiudiziali, i coeredi possono presentare un ricorso congiunto al tribunale competente per territorio chiedendo la nomina di un notaio o di un avvocato al quale demandare le operazioni di divisione.
Il giudizio così instaurato segue le regole del procedimento in camera di consiglio: il Giudice nomina con decreto il professionista incaricato, il quale dovrà - nel termine assegnato - predisporre il progetto di divisione o disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili, dando avviso alle parti ed agli altri interessati del progetto o della vendita, affinché costoro possano – se del caso – ricorrere al Tribunale per opporsi alla vendita o per contestare il progetto di divisione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Se non sono proposte opposizioni, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto di divisione, che viene dichiarato esecutivo dal Giudice.
4. Le fasi della divisione
La legge ha previsto precise regole per la divisione giudiziale, che possono tuttavia essere utilizzate anche per quella contrattuale. In ogni caso si segnala che sia il Giudice nella divisione giudiziale, sia i coeredi in quella contrattuale hanno ampia autonomia nel regolare le fasi del procedimento divisorio.
Prima della divisione, è necessario comunicare l’inizio del procedimento ad eventuali creditori ipotecari o ai terzi che abbiano trascritto l’acquisto di un bene della comunione ereditaria prima della trascrizione della domanda o del contratto di divisione.
Le principali fasi della divisione possono esser riassunte come segue.
- Formazione della massa ereditaria: per garantire la parità di trattamento degli eredi, prima di formare le porzioni, devono essere conferiti tutti i beni, compresi quelli che siano stati donati ai coeredi dal de cuius; se un coerede era debitore del defunto, deve imputare alla sua quota il valore del suo debito (artt. 724 e 725 c.c.)
- Stima dei beni: nelle operazioni di stima si deve considerare il valore venale dei beni, ossia il loro prezzo di mercato al momento della decisione della causa. Quando si dividono beni dello stesso genere (per esempio denaro) non è necessario effettuare una stima.
- Formazione delle porzioni: una volta effettuate le operazioni di stima, i coeredi e il Giudice procedono alla formazione di tante porzioni quanti sono i coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Quando i beni oggetto della comunione sono facilmente divisibili, ciascun coerede può chiedere che la propria porzione sia composta in natura da beni mobili e immobili. Le porzioni devono infatti essere omogenee, ossia formate in modo da comprendere una quantità di beni mobili, immobili e crediti di identica natura e qualità in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Quando invece nell’asse ereditario sono compresi uno o più beni indivisibili, la formazione delle porzioni avviene con conguagli in denaro; infatti generalmente il bene indivisibile viene attribuito, a seguito di esplicita richiesta in tal senso, per intero a un coerede, con addebito dell’eventuale eccedenza sulla sua porzione, su cui grava per l’appunto un debito da conguaglio. Se le porzioni formate, pur essendo omogenee, non risultano di valore corrispondente alle rispettive quote ereditarie, la divisione avviene con conguaglio in denaro.
- Assegnazione o attribuzione delle porzioni: le operazioni di divisione si concludono con l’assegnazione delle porzioni e la consegna a ciascuno dei coeredi dei documenti relativi ai beni ed ai diritti loro assegnati. Quando le quote ereditarie sono uguali, si formano porzioni di egual valore e l’assegnazione avviene per estrazione a sorte. Per esempio se Tizio e Caio sono comproprietari di due appartamenti di valore uguale, le due porzioni comprendenti i relativi beni immobili sono assegnate tramite estrazione a sorte. Quando invece ai coeredi spettano quote ereditarie diverse, si formano porzioni diseguali che si assegnano mediante attribuzione diretta. In tal caso si formano tante porzioni quanti sono i coeredi e la consistenza di ogni porzione deve essere proporzionata a quella delle quote. Per esempio se a Tizio spettano due terzi dei beni in comunione ereditaria e a Caio il restante terzo, si formano due porzioni: una dal valore di due terzi da attribuire a Tizio e l’altra dal valore di un terzo da assegnare direttamente a Caio.