Contratto di convivenza ed eredità

Buongiorno io e il mio compagno stiamo per comprare una casa al 50% con la nuova legge sulle coppie di fatto c'è la possibilità di lasciare a lui la mia metà della casa in caso di mia morte, e viceversa. Posso lasciargli in eredità qualcosa? Non abbiamo figli e non ne avremo. entrambi abbiamo un nipote. La ringrazio in anticipo
Unioni civili e Convivenza (01/07/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Come da Lei accennato, confermiamo che una recente Legge del 2016 (la famosa legge Cirinnà) ha disciplinato le convivenze di fatto e introdotto il contratto di convivenza. Detto ciò, Le anticipiamo subito che al convivente non coniugato la legge non riconosce e non ha riconosciuto alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima. E lo stesso contratto di convivenza non può rimediare alla lacuna legislativa, a causa del divieto dei patti successori. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il divieto dei patti successori, ossia “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”. Pertanto, ad oggi il testamento è l’unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner. In mancanza di lascito testamentario, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado. Ciò premesso, Le suggeriamo di redigere un testamento, in cui venga nominato unico erede il convivente. In tale atto si può anche prevedere la devoluzione ereditaria, in caso di morte precedente o contemporanea del convivente, a favore di un terzo (ad esempio i nipoti o onlus). Questa disposizione testamentaria può essere reciproca. In tale ipotesi andrà comunque verificata l’eventuale quota di legittima di fratelli/sorelle e loro discendenti (nipoti). Al contrario, - per il Suo scopo - il ricorso alla stipula del contratto di convivenza appare particolarmente opportuno, anche nell’ottica della programmazione per il futuro, solo nel caso in cui si decida di destinare l’immobile di comproprietà per far fronte ai bisogni della vita comune, costituendo apposito vincolo di destinazione (diritto di abitazione), che per i beni immobili registrati in pubblici registri potrà essere trascritto nei registri immobiliari, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
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