Accettazione dell'eredità

L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui un soggetto, chiamato all’eredità del defunto in base alla legge o ad una disposizione testamentaria, esprime la volontà di conseguire la qualità di erede. Questa dichiarazione produce i suoi effetti sin dal momento dell’apertura della successione, ossia dal momento della morte del de cuius.

 Vediamo adesso, più nel dettaglio, quali sono le caratteristiche proprie dell’accettazione di eredità e le disposizioni di legge che la regolano.

 

Indice:

  1. Di che cosa si tratta?
  2. Quali sono i termini per accettare?
  3. L’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio d’inventario.
  4. Cosa succede i chiamati all’eredità sono minori?
  5. E’ possibile rinunciare?

 

1. Che cos’è?

Il patrimonio ereditario non si trasmette automaticamente all’erede quando viene a mancare il defunto. L’erede deve accettare l’eredità.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita:

  • si parla di “accettazione espressa” nel caso in cui l’erede dichiari la sua volontà di accettare l’eredità con atto pubblico o scrittura privata,
  • mentre si parla di “accettazione tacita” quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità (ad esempio inizi ad utilizzare i beni del defunto come se ne potesse disporre, quindi come se ne fosse divenuto proprietario, il che implicherebbe appunto l’accettazione dell’eredità).

 

L’accettazione dell’eredità (salvo, come si vedrà meglio più avanti, il caso dell’accettazione con beneficio di inventario) può avere ad oggetto solo l’intero patrimonio del defunto e può essere fatta soltanto incondizionatamente e senza termini. Non è ad esempio possibile, quindi, per il chiamato all’eredità subordinare la propria accettazione dell’eredità all’avverarsi o meno di certi fatti.

 

2. Quali sono i termini per accettare?

In generale, il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dalla morte del de cuius, sia nel caso in cui la successione sia regolata dalla legge che in caso di testamento.

Alcuni soggetti, peraltro, potrebbero avere interesse a che l’accettazione o meno avvenga in tempi più brevi (si pensi al creditore del defunto che voglia riscuotere il proprio credito).

In tali casi, la legge riconosce la possibilità per tali interessati di esperire un’azione giudiziale (c.d. “actio interrogatoria”) affinché il Tribunale assegni all’erede un termine più breve per accettare o meno l’eredità. Decorso tale termine senza che l’erede abbia espresso le proprie determinazioni, il diritto di accettare l’eredità si estinguerà.

Quanto sopra detto vale per il caso in cui il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari.

Se, al contrario, il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari (ossia se ne ha la disponibilità materiale) allora entro tre mesi dalla morte dell’interessato dovrà necessariamente compiere l’inventario dei beni ereditari entro tre mesi, altrimenti, decorso detto termine, sarà considerato erede puro e semplice e, conseguentemente, risponderà degli eventuali debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio personale (qualora quello ereditato non sia sufficiente). In alternativa, entro il predetto termine di tre mesi, il chiamato potrà rinunciare all’eredità, oppure accettarla con beneficio di inventario (di cui si dirà meglio nei prossimi paragrafi).

Se, invece, il chiamato non è nel possesso dei beni del defunto, lo stesso (come sopra detto) avrà tempo fino a dieci anni dal decesso per accettare l’eredità, oppure rinunciarvi. Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia manifestato alcun tipo di volontà circa le sorti dell’eredità, il patrimonio del de cuius si devolverà ai chiamati “successivi”, cioè a quei soggetti cui per legge, nell’ordine stabilito dalla legge stessa, spetta il diritto all’eredità.

                                                                       

3. L’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio d’inventario

Con l’accettazione dell’eredità pura e semplice l’erede subentra in tutto il patrimonio del defunto, quindi anche nei debiti di quest’ultimo.

In conseguenza di ciò, l’erede sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale, nel caso in cui il valore dei beni lasciati dal defunto non sia sufficiente a soddisfare i creditori.

Proprio per evitare tale rischio, l’erede può accettare l’eredità con beneficio d’inventario.

 L'accettazione con beneficio di inventario è una procedura stabilita dalla legge che consente all’erede di tener separato il proprio patrimonio da quello del defunto, verificando, da un lato, la consistenza dell’eredità (dunque, l’entità dei debiti in capo al patrimonio ereditario) e, dall’altro, pagando i creditori del defunto.

In tale ipotesi, i debiti ereditari potranno essere pagati soltanto entro il limite del valore dei beni ereditati ed il patrimonio personale dell’erede sarà tenuto al sicuro dalle pretese dei creditori del de cuius.

Per alcune categorie di soggetti, inoltre, l’accettazione con beneficio di inventario è prevista obbligatoriamente dalla legge (ad esempio, per soggetti incapaci e minori di età, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, e per le fondazioni).

L’accettazione con beneficio di inventario può essere solo espressa e deve essere necessariamente fatta dinanzi ad un Notaio o al Cancelliere del Tribunale.

L’erede che accetta con beneficio di inventario soggiace, in ogni caso, ad una serie di limiti previsti dalla legge. Ad esempio, lo stesso decadrà dal beneficio di inventario (e sarà considerato, pertanto, erede puro e semplice) nel caso in cui venda beni immobili appartenenti all’eredità senza l’autorizzazione del giudice, oppure nel caso in cui ometta di inserire nell’inventario beni appartenenti all’eredità.

Sarà opportuno, pertanto, rivolgersi ad un professionista esperto del settore al fine di poter individuare, di volta in volta, la soluzione più adatta al proprio caso concreto.

 

4. Come funziona se gli eredi sono minori?

Come sopra evidenziato, se gli eredi sono minori di età (ossia, hanno meno di diciotto anni) ai sensi dell’art. 471 c.c. l’eredità potrà essere accettata soltanto con beneficio di inventario.

Inoltre, gli stessi non potranno autonomamente esercitare il proprio diritto di accettare (o rifiutare) l’eredità.

Sarà infatti necessario che i rappresentanti legali (di regola, i genitori) si rivolgano al Tribunale del luogo in cui risiede il minore di età al fine di richiedere l’autorizzazione ad accettare (o rifiutare, a seconda dei casi), in nome e per conto del figlio minorenne, l’eredità allo stesso devoluta.

 

Il Giudice Tutelare deciderà in merito all’istanza valutando la convenienza o meno, per il minorenne, di accettare o meno l’eredità, ovvero di rinunziare alla stessa, tenuto primariamente conto degli interessi economici del soggetto minore e degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo stesso per effetto dell’accettazione/rinuncia all’eredità.

 

In sostanza, dunque, i genitori non potranno autonomamente assumere la decisione circa l’accettazione o il rifiuto dell’eredità in sostituzione del figlio minorenne, ma dovranno munirsi di un apposito provvedimento autorizzativo da parte del Giudice.

 

Nel caso in cui poi l’eredità sia accettata con beneficio di inventario, ma il genitore ometta di eseguire l’inventario, la legge prevede una disposizione di favore per il minorenne, che non decadrà dal beneficio e potrà eseguire egli stesso l’inventario entro un anno dal conseguimento della maggiore età (ossia, fino a che non abbia compiuto 19 anni). In difetto, lo stesso dovrà essere considerato erede puro e semplice.

 

5. È possibile rinunciare?

È possibile rinunciare all'eredità fino a che l’eredità stessa non viene accettata. Dunque:

  • entro tre mesi per i chiamati all’eredità che si trovano nel possesso dei beni ereditari;
  • entro dieci anni per quelli che non hanno il possesso dei beni ereditari.

Per avere maggiori informazioni su come effettuare la rinuncia all’eredità, puoi approfondire la tematica leggendo questo nostro articolo.

 

In conclusione, è evidente come ciascuna delle situazioni sopra descritte richieda un esame attento delle norme di riferimento di volta in volta applicabili. Data, inoltre, la complessità della materia successoria e l’importanza delle caratteristiche di dettaglio di ciascun caso, si raccomanda di rivolgersi sempre al proprio avvocato o notaio di fiducia per ottenere una consulenza legale che consenta di affrontare adeguatamente le problematiche del caso concreto.

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