L'Azione di petizione

Attraverso l’azione di petizione, un soggetto può chiedere che sia riconosciuta la sua qualità di erede.

Ciò al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari, contro chiunque ne sia in possesso.

 

Indice:

  1. Di che cosa si tratta
  2. Legittimazione attiva
  3. Legittimazione passiva
  4. Che differenza c’è con l’azione di rivendica?

 

 

1. Di che cosa si tratta? 

 

L’azione di petizione è l’azione prevista dall’art. 533 del nostro codice civile, attraverso cui l’erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede i beni ereditari (in tutto o in parte), allo scopo di ottenere la restituzione di tali beni.

Se l’azione viene accolta, colui che l’ha proposta è riconosciuto erede ed il convenuto è tenuto a restituire i beni posseduti.

Si tratta pertanto di un’azione a carattere universale, volta al riconoscimento del titolo di erede, ed è un’azione di condanna, in quanto lo scopo finale è quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto.

L’erede, in linea generale, può sempre proporre l’azione di petizione, senza alcun limite di tempo.

 

2. Legittimazione attiva

 

L’art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di petizione soltanto all’erede (o al coerede), sia esso legittimo o testamentario.

 L’erede non deve essere stato soltanto chiamato all’eredità, ma deve averla accettata, esplicitamente o anche tacitamente attraverso la proposizione dell’azione di petizione.

 Nel caso in cui vi siano più eredi, ciascuno potrà agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario con gli altri eredi.

 Come detto, non tutti sono legittimati ad agire con la petizione ereditaria e, in particolare, non possono agire in tal senso né il curatore, né l’acquirente dell’eredità.

 La persona che agisce con l’azione di petizione ereditaria deve provare: la morte del de cuius e la propria qualità di erede. Inoltre, deve provare che i beni appartenevano all’asse ereditario nel momento in cui è stata aperta la successione.

Per quanto attiene la qualità di erede, se la chiamata all’eredità avviene sulla base di una successione legittima, sarà sufficiente provare il grado di parentela. Se invece si tratta di successione testamentaria, sarà necessario produrre in giudizio il testamento.

 

3. Legittimazione passiva

 

Legittimato passivo nell’azione di petizione dell’eredità è colui che possiede beni ereditari, vantando un titolo che in realtà non gli compete, senza alcun titolo giustificativo.

 

Il legittimato passivo può infatti vantare un titolo che secondo il legittimato attivo non gli compete (il c.d. possessio pro herede), oppure possedere i beni senza alcun titolo giustificativo (c.d. possessio pro possessore).

Nel caso in cui siano più soggetti a possedere i beni ereditari, questa azione dovrà essere effettuata nei confronti di ognuno di essi.

Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede, l’azione di petizione accerta anche la qualità di erede in capo all’attore.

 

4. Che differenza c’è con l’azione di rivendica?

 

Nonostante l’apparente affinità dell’oggetto, l’azione di petizione di eredità si differenzia nettamente dall’azione di rivendica in quanto, a differenza di quest’ultima, essa non è volta a far accertare il titolo in base al quale il defunto aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto soltanto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario.

L’attore può, quindi, limitarsi a provare la propria qualità di erede e la circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.

La petizione ereditaria ha infatti come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi possiede i beni ereditari.

L’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, a norma dell’art. 533, secondo comma, c.c., fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni.

 

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