Eredità e fratelli: lesione della quota

Buongiorno. Mia mamma ha contratto due matrimoni. Col primo marito è nata mia sorella, col secondo sono nato io. Entrambi i mariti sono deceduti e mia mamma all' età di 28 anni, era vedova per la seconda volta. Quando ha contratto matrimonio con mio padre, tutti i beni del primo marito sono stati interamente intestati a mia sorella mantenendo la quota di usufrutto parziale, che non ha dato alcun reddito. Mio padre non ha portato con se alcun patrimonio. L'unico reddito imputabile a mio padre è la pensione di reversibilità considerato che il secondo matrimonio è durato solo due anni. Ora, mia mamma è recentemente deceduta a 88 anni e con mia sorella i rapporti sono pessimi perché (su iniziativa della figli) si è opposta al mio ricorso di ads e il tribunale ha nominato un amministratore che ne ha combinate di tutti i colori. Ora, io sarei per la divisione di legge di quello che è rimasto. Una casa di cortile di proprietà dove entrambi abbiamo sempre vissuto, un terreno agricolo in fascia di rispetto e circa centomila euro. Considerata l'avidità della controparte, vorrei chiedervi se, visto che i beni del primo marito non hanno di fatto mai contribuito al sostentamento della famiglia (mia mamma faceva la donna di servizio e ha lavorato sino a pochi mesi fa) e sono in piena proprietà di mia sorella che ne ha già venduti una parte, posso considerare la pensione di mio padre come patrimonio personale e quindi scindibile dalla eventuale quota legittima. Mia sorella si è sposata a vent'anni e per quindici il suo sostentamento si è basato anche su questo reddito. Se mia mamma non avesse usufruito della pensione di reversibilità, il patrimonio finale sarebbe risultato di molto inferiore e quasi sicuramente, mia mamma avrebbe dovuto intaccare, per il nostro sostentamento visto che il nostro tenore di vita era molto basso, quei beni che ora mia sorella detiene tanto gelosamente. Grazie per il tempo che mi vorrete dedicare.
Eredità e Successioni (11/04/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Quanto lasciato in eredità da Suo padre, in particolare le somme a titolo di pensione di reversibilità, è andato ad arricchire il patrimonio di Sua madre, a sua volta deceduta. Da ciò che illustra, unici eredi della Signora, in qualità di figli, siete Lei e Sua sorella. In assenza di testamento, operano i criteri ex lege: pertanto il complessivo patrimonio di cui era titolare Sua madre, nel quale rientrano le somme percepite in pensione di reversibilità, dovrà essere diviso pro quota del 50% tra i due fratelli eredi. *** È evidente che Sua madre, all’epoca del secondo matrimonio e avendo destinato anche la propria quota di eredità - derivante dalla dipartita del primo marito - alla figlia, abbia sofferto un impoverimento del proprio patrimonio e quindi una riduzione del futuro asse ereditario. È altresì avvalorabile che tale scelta abbia influito anche sul tenore di vita successivo e sugli sforzi per affrontare la quotidianità, in particolare nella vita condotta con il secondo marito ed alla Sua nascita. Qualora si riuscisse a definire giuridicamente la scelta di Sua madre di destinare ed intestare ogni bene, ricevuto in eredità dal marito, alla prima figlia, come donazione, potremmo considerare quanto segue. La Legge prevede l’azione di riduzione, ipotesi che si verifica qualora un legittimario (nel caso di specie, Lei) sia stato privato o leso della sua quota di legittima, per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti. Tale azione è soggetta ad un termine di prescrizione decennale, che decorre dall’evento morte (precisamente: dall’apertura della successione) e si propone contro il donatario, nel caso Sua sorella. *** Al fine, tuttavia, di scongiurare una vicenda giudiziale articolata ed impegnativa, suggeriamo l’opzione di un intervento, anche con l’assistenza di un legale, nei confronti di Sua sorella, illustrando i principi di cui sopra, ovvero sottolineando che Lei ha già in parte sofferto una riduzione della Sua quota ereditaria, per aver Sua madre, ancor prima, nei fatti sostanzialmente rinunciato all’eredità del primo marito. Nella fattispecie, potrebbe formalizzarsi un accordo secondo lo schema che Lei ha prospettato nel Suo quesito, ovvero “bilanciare”, e quindi trattenere, gli importi ricevuti dalla de cuius (Sua madre) a titolo di reversibilità - destinandoli quindi a Lei - con gli importi già ricevuti, illo tempore, da Sua sorella.
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