Rinuncia dell’eredita e cartella esattoriale

BUONGIORNO, VOLEVO DELLE INFORMAZIONI SULLA RINUNCIA ALL' EREDITA'. IL MIO PROBLEMA E' QUESTO : VOLEVO RINUNCIARE ADESSO ALL' EREDITA' DI MIO NONNO , DECEDUTO 30 ANNI FA'. LUI ERA PROPRIETARIO DI UNA ABITAZIONE CON TERRENO IN CALABRIA, CHE NON E' MAI STATA ACCATASTATA. IO NON NE SONO MAI STATO AL CORRENTE, VISTO CHE ERANO I SUOI FIGLI AD OCCUPARSI DELLA CASA. PREMETTO CHE MIA MADRE, FIGLIA DI MIO NONNO, E' DECEDUTA PRIMA DI MIO NONNO. UN MESE FA' CI E' ARRIVATA UNA CARTELLA DA PARTE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE CHIEDENDOCI DI REGOLARIZZARE LA CASA ( OLTRE LA MULTA CHE CI E' PERVENUTA) A QUESTO PUNTO , VISTO CHE LE PROPRIETA' DI MIO NONNO NON MI INTERESSONO, VOLEVO SAPERE SE POSSO RINUNCIARE ALL' EREDITA E IN QUALE MODO
Eredità e Successioni (17/01/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La rinuncia all’eredità consiste in una dichiarazione formale, da comunicarsi anche semplicemente al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione (luogo del decesso), mediante la quale si comunica di non accettare passività ed attivo del patrimonio lasciato in eredità. Tale comunicazione, per avere efficacia, deve rispettare tuttavia delle tempistiche, ovvero deve essere resa entro e non oltre dieci anni dalla morte di colui che lascia il patrimonio in eredità (c.d. de cuius). Pertanto il chiamato all’eredità che, nei dieci anni seguenti all'apertura della successione, non comunica nessuna dichiarazione di accettazione, per effetto dello spirare del termine prescrizionale decennale, perde il diritto di rinunciare (e anche di accettare, se ugualmente non ha formalizzato l’accettazione). *** Venendo alle possibili soluzioni concrete relative alla fattispecie che ci ha illustrato, si potrebbe valutare di opporre all’Ente che Vi ha intimato la regolarizzazione della posizione catastale dell’immobile ed inflitto una sanzione pecuniaria che, come da un lato non vi sia stata una rinuncia, dall’altro non v’è stata nemmeno una accettazione. L’accettazione può, infatti, essere espressa (formalmente) o tacita, ovvero mediante atti dispositivi dei beni oggetto di eredità da parte dell’erede chiamato. Occorre quindi verificare anche quali altri soggetti e in che termini abbiano eventualmente gestito o disposto del bene immobile in questione. *** Fermo pertanto che non può essere formalizzata alcuna rinuncia all’eredità nel caso di specie, è opportuno approfondire e valutare ulteriori elementi della fattispecie, a partire dalla cartella esattoriale in oggetto e dei relativi termini e condizioni per l’eventuale procedura di opposizione.
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