Separazione e divorzio in un unico atto: come funziona?

La Riforma Cartabia (art. 473 bis.49 c.p.c.) prevede la possibilità di presentare domanda simultanea di separazione e divorzio nei giudizi contenziosi, con un risparmio di tempi e costi. Ma come funziona? Continua a leggere questo articolo per maggiori dettagli.

 

Indice:

  1. La novità introdotta: come funziona?
  2. Le prime decisioni dei Tribunali
  3. La decisione della Cassazione

 

1. La novità introdotta: come funziona?

 

Come sopra accennato, con l’art. 473bis.49 del codice di procedura civile è stata introdotta la possibilità di cumulare le domande di separazione e divorzio in un unico atto. In particolare, la norma prevede che “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

 

Oggi è quindi possibile fare domanda di “divorzio” (cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio) già nell’atto introduttivo del giudizio di separazione personale dei coniugi. Tale domanda verrà trattata dal giudice in seguito al decorso del termine previsto dalla legge: ovvero del termine di dodici mesi in caso di separazione giudiziale e di sei mesi in caso di separazione consensuale a partire dalla data dell’udienza di prima comparizione dei coniugi davanti al Giudice.

 

Si precisa che il legislatore ha previsto tale possibilità nell’ambito della separazione giudiziale e non della separazione consensuale. Ci si è subito chiesti, pertanto, in quali casi fosse possibile effettuare il cumulo delle domande di separazione e divorzio. Solo nell’ambito di una separazione giudiziale o anche con ricorso congiunto per separazione consensuale?

 

2. Le prime decisioni dei Tribunali

 

Le prime pronunce dei Tribunali sono state contrastanti. Da una parte, alcuni Tribunali si sono dimostrati favorevoli all’estensione del cumulo alle domande consensuali, come ad esempio, il Tribunale di Milano che (con la sentenza 5 maggio 2023, n. 3542), ha accolto il ricorso congiunto depositato dai coniugi e ha onerato le parti di ribadire dopo sei mesi dalla separazione, la volontà di non riconciliarsi e di confermare le condizioni concordate in sede di separazione.

Nel caso invece in cui una delle parti non volesse riconfermare le condizioni precedentemente concordate durante la separazione, allora le parti dovrebbero trovare un nuovo accordo e depositare nuove condizioni congiunte.

In linea con tale pronuncia, sono state anche varie decisioni dei Tribunali di Vercelli, Genova e Lamezia Terme.

Non sono mancate, però, pronunce in senso opposto. Alcuni Tribunali, infatti, hanno sostenuto che la domanda contestuale di separazione e divorzio congiunti è inammissibile.

Questo per il fatto che il legislatore ha previsto il cumulo solo disciplinando la separazione giudiziale e non quella consensuale.

 

3. La decisione della Cassazione

 

Recentemente si è pronunciata sul punto la Corte di Cassazione che ha aderito al primo orientamento, affermando il seguente principio di diritto:

"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

La Cassazione, pertanto, ha ammesso che la domanda cumulata di separazione e divorzio possa essere chiesta anche in sede di separazione consensuale (e non soltanto nell’ambito di una separazione giudiziale). Consentendo, quindi, anche ai coniugi che hanno trovato un accordo di optare per un procedimento che porta ad un risparmio di tempo e spese da sostenere.

 

 

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