Ho confessato a mio marito il mio tradimento. Come funziona l’addebito della separazione?

Sposata e con un figlio minorenne. Non amo più mio marito e da alcuni mesi ho una relazione con un altro uomo. Mio marito minaccia di farmi la guerra in caso di separazione. In caso di addebito della separazione a chi verrebbe affidato il figlio? Il padre paga l'assegno di mantenimento?

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (26/03/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Prima di ogni considerazione, teniamo a invitarLa a non farsi influenzare dalle prospettive avanzate da Suo marito.

Il nostro Ordinamento prevede tutti gli strumenti, per tutelare - prima di ogni altro aspetto - il migliore interesse del minore (nel quale rientra mantenere i rapporti con entrambi i genitori). Intervenuta la separazione, pertanto, il minore frequenterà entrambi i genitori, che dovranno continuare a provvederne al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione. Il rapporto tra madre e figlio e padre e figlio non sarà quindi limitato e/o reciso.

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Venendo al merito, la separazione vede coinvolti due profili: (i) il rapporto della coppia e il (ii) rapporto dei singoli genitori con il figlio.

(i) Il rapporto della coppia.

Come Ella rileva, non ama più Suo marito da tempo. L'addebito della separazione per violazione della fedeltà coniugale incide, quando il tradimento sia causa delle crisi coniugale e non conseguenza. 

Se il tradimento è, infatti, figlio di una pregressa e irrisolvibile crisi matrimoniale, non può di per sé solo considerarsi causa di separazione e quindi motivo di addebito. [1]

La stessa indifferenza del marito alle Sue osservazioni circa il rapporto compromesso e persino circa l’infatuazione per altro soggetto, è indice di una accettazione tacita della fine del rapporto abbondantemente consumata.

(ii) Il rapporto dei singoli genitori con il figlio.

L’affidamento è la responsabilità genitoriale (un tempo patria potestà) e si sostanzia nel dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire la prole. Tale dovere rimane in capo ad entrambi, a prescindere dallo stato di coniugio o dal regime di separazione o divorzio.

Altro è la collocazione del minore, ovvero: con chi vive? Su tale tema non incide un eventuale addebito della separazione.

Le decisioni che ricadano sul minore, tengono solo conto di un criterio: il suo miglior interesse.

Pertanto, se il miglior interesse del figlio sarà quello di convivere stabilmente con la mamma (con i diritti/doveri di frequentazione del padre), sarà così stabilito dal Tribunale o da un Vostro accordo.

Naturalmente, l’abitazione segue il bambino: se sarà stabilito che il genitore collocatario sarà la mamma, la stessa diverrà titolare di un diritto di abitazione esclusivo con il figlio.

Non possiamo, però, proprio per l’importanza della questione e dei beni in discussione, nonché per la mancanza di altri elementi valutativi utili, rendere una risposta netta circa l’elezione del genitore collocatario.

È necessario conoscere, al di là della migliore soluzione per il figlio, i redditi della coppia, il patrimonio della stessa, l’occupazione lavorativa (chi potrebbe garantire più tempo e una compagnia ed assistenza più congrua in termini di tempo al figlio?).

La vicenda, infatti, pretende anche una valutazione di carattere economica, perseguendo un assetto che consenta di contenere le spese derivanti dalla separazione, garantendo un miglior risparmio per entrambi i genitori da destinare, anche e soprattutto, al bambino.

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Quanto al mantenimento del minore, il genitore non collocatario è obbligato a versare al genitore collocatario una somma annua, da corrispondere periodicamente a cadenza mensile, al genitore collocatario. Inoltre, i genitori sono obbligati a sostenere le spese straordinarie per il minore (spese mediche, ludiche, di formazione extra-scolastica, sportive etc.).

Se sarà il padre il genitore non collocatario del minore, sarà quindi tenuto a erogare mensilmente una somma a titolo di mantenimento del piccolo, calcolata sulla base delle esigenze del bambino e delle possibilità economiche del padre.

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In ogni caso la separazione deve essere una scelta tanto consapevole, quanto libera, basata sulla valutazione dell’esistenza o meno di quella spinta affettiva che deve fondare il matrimonio.

La scelta quindi non deve essere condizionata dalle eventuali ripicche (spesso mutuate da film americani, senza fondamento in diritto) dell’altro coniuge.

Ove intendesse approfondire e darci ulteriori elementi, siamo a disposizione.

Avvocato Fabrizio Tronca

 

[1] La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi (quali i doveri di fedeltà e di coabitazione), essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; e grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione. (Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2019, n. 14591). - Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2019, n. 14591-

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