Separazione o divorzio: quando spetta il TFR all'altro coniuge?
Occorre premettere che, per riscontrare con maggior precisione il Suo quesito, bisogna distinguere tra due ipotesi distinte, ovvero l'ipotesi in cui la liquidazione del TFR avviene dopo il divorzio e l'ipotesi in cui ciò avviene dopo la separazione legale ma prima del divorzio.
Nel primo caso, si segnala che la normativa vigente prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia diritto, se non passato a nuove nozze e solo se già titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale del Tfr percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ciò sulla base della considerazione in relazione alla quale, secondo l’ordinamento ciascun coniuge contribuisce col suo aiuto ai guadagni esterni dell’altro, tra i quali, dunque, è da ricomprendere il Tfr che è considerato una retribuzione differita.
La quota dell’indennità di fine rapporto, che comprende tutti i trattamenti di fine rapporto, viene calcolata in proporzione della durata del rapporto di lavoro e dell’entità della retribuzione. Con il termine di «durata del matrimonio» secondo la giurisprudenza, occorre prendere in considerazione la durata legale del matrimonio e non solo gli anni di convivenza; ciò allo scopo di ancorare il periodo di riferimento a un dato giuridicamente certo e irreversibile.
Nella seconda ipotesi, ovvero se la liquidazione del TFR avviene dopo la separazione e, quindi, prima della sentenza di divorzio, si segnala che la giurisprudenza è concorde nel sostenere che il diritto alla quota sorge solo se la coppia ha divorziato.
Per cui, se il marito o la moglie che sta versando gli alimenti all’ex ottiene il Tfr quando ancora è solo “separato”, non deve liquidarne il 40% all’altro.
Per completezza di informazione si segnala che divisione del TFR può, però, avvenire anche prima della sentenza di divorzio solo se l’indennità spettante all’altro coniuge viene a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (o successivamente ad essa) e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore.
La Cassazione, in materia di suddivisione del TFR, ha poi fatto alcune importanti precisazioni, ovvero:
- se l’indennità viene percepita da un coniuge durante il matrimonio, e la coppia è sposata in regime di comunione dei beni, cade in comunione anche il Tfr e, al momento della separazione, la quota residua spetterà a ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
- se il TFR viene percepito durante il matrimonio da un coniuge in regime di separazione dei beni, appartiene a colui che l’ha percepito, e potrà solo essere considerato in sede di determinazione dell’assegno a seguito della separazione o del divorzio;
- se il TFR viene percepito in pendenza della separazione giudiziale (ossia durante la causa di separazione) cade altresì in comunione.
- se, infine, l’indennità matura dopo la sentenza di separazione non deve essere diviso. Ma il giudice ne tiene conto al fine di quantificare le condizioni economiche del soggetto obbligato. La donna che percepisce il mantenimento non può, quindi, chiedere il 40% del Tfr, ma solo una modifica delle condizioni di separazione per via dell’incremento patrimoniale ricevuto dall’ex coniuge.