Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è una tipologia di separazione dei coniugi (alternativa a quella consensuale) che ha l’effetto di sospendere gli effetti giuridici del matrimonio a seguito dell’apposito intervento di un giudice, che dispone le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione di eventuali figli.
Ad essa si ricorre quando uno dei coniugi non desidera separarsi oppure quando i coniugi non riescono a trovare tra loro un accordo sulle condizioni della separazione.
Indice:
- Separazione giudiziale: di che cosa si tratta?
- Il procedimento. Come funziona la separazione giudiziale?
- Gli effetti della separazione giudiziale.
- L’addebito della separazione.
- L’assegno di mantenimento.
- La modifica delle condizioni.
1. Separazione giudiziale: di che cosa si tratta?
La separazione giudiziale si verifica quando i coniugi non riescono a trovare autonomamente un accordo sulla regolamentazione del loro rapporto una volta cessata la convivenza.
In tali casi è un Giudice che stabilisce la separazione: per tale motivo essa viene definita come separazione giudiziale.
Ciascun coniuge può attivarsi per chiedere la separazione giudiziale.
Le circostanze che devono ricorrere perché si possa chiedere la separazione giudiziale sono:
- l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
oppure
- il fatto che la prosecuzione della convivenza sia tale da poter recare un grave pregiudizio alla educazione della prole;
Quanto sopra anche nell’ipotesi in cui tali presupposti si siano verificati indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
2. Il procedimento. Come funziona la separazione giudiziale?
La separazione giudiziale consiste in un procedimento civile ordinario, che si apre con il ricorso proposto da uno dei due coniugi.
La competenza territoriale è del Tribunale del luogo ove i coniugi hanno stabilito la loro ultima residenza comune o del Tribunale del luogo dove il coniuge convenuto ha la propria residenza.
Il coniuge interessato ricorre al Presidente del Tribunale per la pronuncia di una sentenza di separazione; con tale sentenza saranno regolati i rapporti, anche patrimoniali, dei coniugi e gli stessi saranno autorizzati a vivere separatamente.
A seguito del deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui:
- fissa la data dell’udienza in cui le parti dovranno comparire personalmente innanzi a lui (non oltre 90 giorni dalla data in cui è stato depositato il ricorso);
- stabilisce due termini rilevanti per il coniuge convenuto: quello entro cui gli devono essere notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza (a cura del coniuge ricorrente) e quello entro cui Egli dovrà presentare una memoria difensiva, unitamente ad eventuali documenti utili.
All’udienza di comparizione delle Parti, i coniugi dovranno essere accompagnati dai propri difensori e saranno sentiti dal Giudice in due momenti distinti: prima separatamente e poi congiuntamente, in sede di conciliazione obbligatoria preventiva.
Se la conciliazione ha esito negativo, il Presidente del Tribunale, dopo aver assunto i provvedimenti provvisori necessari con riguardo ai figli ed alla casa coniugale, assegna la causa di separazione ad un giudice istruttore e fissa la data della prima udienza, che si terrà dinanzi a quest’ultimo.
La causa proseguirà dunque avanti il Giudice istruttore sino alla pronuncia della sentenza di separazione.
3. Gli effetti della separazione giudiziale
Una volta pronunciata, la separazione giudiziale fa cessare tutte le obbligazioni inerenti alla vita coniugale.
Tuttavia vi sono alcune “anticipazioni” di tali effetti, che si verificano a decorrere dalla prima udienza presidenziale.
Infatti la comunione legale si scioglie a far corso dalla prima udienza presidenziale e, sempre da tale momento, i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
Una volta emessa la sentenza di separazione giudiziale, i coniugi non sono più tenuti all’obbligo di convivenza, né a prestarsi assistenza reciproca; cessa naturalmente anche l’obbligo di reciproca fedeltà.
A favore del coniuge economicamente più debole o privo di occupazione lavorativa può essere previsto un assegno di mantenimento.
Il giudice competente per la separazione non può invece essere chiamato a decidere in merito ad altre questioni patrimoniali connesse alla vita di coppia, quali la restituzione di oggetti o di somme di denaro ed il risarcimento di eventuali danni.
3.a Lo scioglimento della comunione legale
Secondo quanto previsto dall’articolo 191 del codice civile, la comunione legale dei beni scioglie in caso di separazione giudiziale.
I beni che facevano parte della comunione legale entrano a far parte della comunione cosiddetta “ordinaria”: ciò comporta che i coniugi diventino titolari di una quota pari ad un mezzo dei beni che facevano parte della comunione legale.
I coniugi possono tuttavia, in sede di separazione giudiziale, assumere accordi in riferimento all’assegnazione all’uno od all’altro dei beni comuni, dividendosi gli stessi.
Gli effetti dello scioglimento della comunione decorrono – come detto - dalla prima udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale, che adotta i provvedimenti temporanei. Successivamente a tale momento, sarà dunque possibile per i coniugi acquistare beni e diritti che non entreranno a far parte della comunione legale.
3.b I diritti successori del coniuge separato superstite
Per quanto attiene ai diritti successori del coniuge separato senza addebito, la disciplina è contenuta nell’articolo 548, primo comma, del codice civile.
Al coniuge separato senza addebito spettano gli stessi diritti del coniuge non separato (qualora invece sia stato pronunciato l’addebito nei riguardi di un coniuge, a questi spetterà solo un assegno vitalizio ma solo nella circostanza in cui godesse degli alimenti a carico del coniuge deceduto, alla data di apertura della successione).
3.c I provvedimenti con riguardo ai figli non economicamente autosufficienti
A seguito della riforma del 2013, operata con il Decreto Legislativo numero 154 che ha introdotto gli articoli 337-bis e seguenti nel codice civile, il giudice della separazione dispone anche riguardo ai figli della coppia.
In particolare, l’articolo 337-ter c.c. prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il terzo comma dello stesso articolo 337-ter c.c. precisa inoltre, con riguardo alla responsabilità genitoriale che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. L’addebito della separazione
Qualora la responsabilità per il fallimento del matrimonio, per cui si domanda la separazione giudiziale, sia dovuta a comportamenti di un coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio stesso (per esempio il dovere di fedeltà), il giudice, su richiesta dell’altro coniuge, può addebitare la separazione giudiziale al coniuge colpevole.
Le violazioni dei doveri coniugali, al fine della valutazione in merito all’addebito, devono essere anteriori alla domanda di separazione giudiziale.
Non hanno rilievo le violazioni successive alla domanda di separazione.
L’addebito della separazione ad uno dei due coniugi spiega effetti sia di natura patrimoniale che successoria.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione giudiziale non potrà infatti ottenere l’assegno di mantenimento ma avrà soltanto il diritto agli alimenti, ossia a percepire una somma periodica nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento, ove ne sussistano i presupposti (stato di bisogno, incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e capacità economica del coniuge).
Inoltre il coniuge cui sia stata addebitata la separazione giudiziale vede gravemente limitati i diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge, laddove questi venga a mancare.
Ai sensi dell’articolo 548, secondo comma del codice civile, infatti, il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
5. L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento viene riconosciuto solo al coniuge che:
- non abbia colpa della separazione giudizialee
- non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il tenore di vita il precedente alla separazione giudiziale.
L’assegno di mantenimento ha una funzione:
- assistenziale: si tratta di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa;
- perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi.
L’assegno viene determinato in sede di separazione giudiziale dal Giudice, tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.
L’importo assegnato a titolo di mantenimento in sede di separazione giudiziale potrà essere modificato in un momento successivo, su istanza di uno dei coniugi o di entrambi, qualora ve ne sia la necessità.
6. La modifica delle condizioni
Successivamente alla pronuncia di separazione giudiziale, la situazione patrimoniale o personale dei coniugi o dei figli può mutare.
In tal caso, le condizioni stabilite in sede di separazione potrebbero non rispondere più alla nuova realtà e, di conseguenza, potrebbe sorgere la necessità o l’opportunità di una modifica.
La modifica delle condizioni può essere richiesta, in qualunque momento, da ciascun coniuge.
Le modalità per addivenire alla modifica delle condizioni sono le seguenti:
- qualora i coniugi siano d’accordo sulle modifiche da apportare alle condizioni di separazione, possono sottoscrivere un accordo stragiudiziale oppure proporre un ricorso giudiziale congiunto.
- qualora risulti invece impossibile un'intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto ad introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell'art. 710 codice di procedura civile, con l'assistenza necessaria di un avvocato.
Nel corso del procedimento instaurato, il Giudice sentirà entrambi i coniugi e potrà disporre l'assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento.
La procedura si conclude con l'emissione di un decreto avente natura di sentenza.