Posso trasferirmi di casa con mio figlio minore, prima di avere il consenso del padre?

Cessazione convivenza e figlio minore. Il padre e il figlio hanno la stessa residenza, la madre ha residenza in posto diverso. Domanda: in caso di cessazione della convivenza la madre che intende lasciare la casa familiare e andare a vivere, con il figlio, presso la sua residenza, necessita dell'autorizzazione del padre prima di lasciare la casa? Se dovesse trasferirsi ancor prima di avere cambiato ufficialmente la residenza al figlio potrebbe essere accusata di qualcosa civilmente o penalmente?

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (17/03/2023)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La residenza del figlio, e intendiamo il luogo ove fisicamente vive, quindi la casa familiare e non già la mera residenza anagrafica, deve essere determinata assolutamente sul comune accordo dei due genitori.

In difetto di accordo sul punto, è il Giudice l'Autorità competente a decidere la collocazione stabile del figlio minore.

In tema di collocazione del figlio, rileva l'abitazione di fatto; non deve confondersi il mero dato anagrafico della residenza

La scelta della residenza del figlio minore non può essere affatto uniltarale e, ove fosse assunta in detti termini, realizzerebbe una condotta illecita del genitore, lesiva del principio di bigenitorialità e, possibilmente, anche dei diritti del minore.

Suggeriamo pertanto, nel caso si verificasse la situazione rappresentata, di unire un accordo scritto con il padre; attenzione, potrebbe non essere sufficiente. Il nostro Ordinamento, che pone particolare attenzione nella cura e tutela dei minori, non associa di default la legittimità delle decisioni genitoriali in ordine ai minori, per il sol fatto che sono assunte proprio dai genitori.

Le scelte che intercettano le traiettorie di vita del minore significative, e tra le altre rientra la casa ove viva, devono corrispondere al dato, per quanto possibile oggettivo, del miglior interesse del minore (ad esempio, la casa eletta deve garantire al minore di conservare i rapporti umani e familiari già in essere, la conservazione del contesto sociale in cui vive, i rapporti con il contesto scolastico).

In casi come quello sottoposto, è opportuno che la proposta della madre (o del padre) sia sottoposta e autorizzata dal Tribunale sezione famiglia.

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