RISARCIMENTO DEL DANNO DEL CONIUGE. ENTRA NELLA COMUNIONE DEI BENI?

Buongiorno, avrei una domanda. Io e mio marito siamo in comunione dei beni. Nel 2006 ho ricevuto un indennizzo per un incidente stradale e con quei soldi ho comprato una casa. La domanda è: la casa è al 50% pure sua, oppure i soldi dell'indennizzo non entrano nella comunione dei beni? Grazie

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (17/07/2021)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non entrano nella comunione dei beni tra i coniugi, per espressa previsione normativa (art. 179, lett. e), c.c.). 

I beni immobili acquistati con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non entrano nella comunione dei beni, ma solo se tale esclusione è stata espressamente dichiarata all'atto dell'acquisto (art. 179, lett. f), c.c.). 

La dichiarazione deve essere resa alla presenza del coniuge escluso dalla proprietà in comunione e vi deve acconsentire. 

In altri termini, se quando ha acquistato la casa è stato dichiarato nell'atto di acquisto che l'immobile è stato acquistato con le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno e suo marito era presente, acconsentendo a tale dichiarazione, l'immobile è escluso dalla comunione dei beni.

Diversamente, se tale dichiarazione non risulta dall'atto di acquisto, l'immobile è entrato nella comunione di beni.

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