Desidero un figlio, ma mio marito non vuole. Posso addebitargli la separazione?

Salve, vorrei sapere se posso chiedere la separazione con addebito: io voglio il secondo figlio mentre mio marito no.

 

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (04/05/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'addebito per colpa nella separazione è connesso alla violazione dei doveri coniugali.

Doveri coniguali che si riassumono nella fedeltà, nella coabitazione e nell'assistenza morale e materiale al coniuge.

È quanto precisa l'art. 151, comma 2 del Codice Civile: "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Ora, per quanto espressione di un progetto di famiglia diverso tra i due coniugi, la mancata intenzione di concepire un figlio, non può considerarsi la violazione di un dovere, posto che non è un obbligo il concepimento di un figlio.

Inoltre, l'addebito pretende anche una indagine sulla intollerabilità della convivenza (che è il presupposto dell'addebito stesso) e non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura; deve infatti derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, che emergessoro dal processo di separazione (Cass. 30/01/1992, n. 961).

Tuttavia, ad esempio, può essere addebitata la separazione al coniuge che si rifiuti di intrattenere rapporti sessuali con l’altro (Cass. 23/03/2005, n. 6276) o che tenga, verso il proprio coniuge, un atteggiamento "freddo, scostante, privo di ogni manifestazione di affetto" (Cass. 30/12/1981, n. 6775).

Su tali basi escluderemmo che, per il solo fatto di non desiderare un altro figlio, in caso di separazione legale questa possa essere addebitata al marito: l'indagine deve essere più ampia e coinvolgere altre condotte significative. 

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