Mi voglio separare. Posso cambiare la residenza di mio figlio minore?

Buongiorno, sono la mamma di un bimbo di quasi 4 anni. Vorrei separarmi al più presto dal mio compagno (non siamo sposati).

Posso allontanarmi da casa con il bambino, o devo prima aver definito legalmente la separazione?

Quali sarebbero le modalità di frequentazione del padre con il figlio?

Grazie.

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (19/08/2022)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le decisioni di natura straordinaria in ordine alla vita del figlio minore devono essere prese su comune accordo dei genitori.

L'obbligo deriva dallo stesso diritto/dovere dei genitori di educare e mantenere, congiuntamente, il figlio.

Una iniziativa unilaterale e assunta senza il consenso dell'altro genitore è pertanto illegittima ed illecita.

Inoltre, pur al netto dell'accordo degli stessi genitori, si impone la valuazione oggettiva della bontà della scelta in relazione al miglior interesse del minore; in contreto, non è detto che se una decisione sia assunta anche su comune accordo dei genitori, sia la migliore per il figlio minore.

Pensiamo infatti alle valutazioni che si impongono, prima di modificare la residenza del minore: la conservazione dell'ambiente di istruzione (asilo o scuola), dei rapporti sociali, della vicinanza del nucleo familiare degli ascendenti o parenti (nonni, zii).

Non sarebbe pertanto lecito cambiare la residenza del figlio, quantomeno senza il consenso del padre.

Prima di ogni scelta, specie il cambio di casa del minore, che coinvolge molti aspetti, è necessario raccogliere il consenso del papà.

I nostri giudici di merito sono molto chiari su questo punto: "In merito alla residenza abituale della prole, [...] è espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori".

Inoltre i Tribunali spiegano come "l’eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l’habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali." (vd. tra i tanti:  Tribunale Roma, Sezione 1 Civile, Decreto 

In caso di disgregazione del nucleo familiare dovuto alla crisi della coppia (non possiamo nel caso di specie parlare di separazione legale, non essendovi un rapporto matrimoniale), i diritti e doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale è preferibile siano omologati dal Tribunale, se vi è già un accodo tra i genutori su termini e condizioni; o e vi sia un conflitto tra i genitori sulle varie voci da disciplinare (residenza e collocazione del figlio, mantenimento, frequentazione con il genitore non collocatario), determinati con sentenza sempre dal Tribunale.

*****

Quanto alla frequentazione del minore con il padre non esiste una risposta assoluta e corretta, tanto che nemmeno il Codice indica i termini della stessa.

Ciò che è certo è che, nell'interesse del minore, deve essere favorito il rapporto con il genitore non collocatario.

Circa le tempistiche di frequentazione con il papà si tiene conto dell'età del minore, delle sue esigenze, dell'ambiente domestico nel quale il padre potrà collocarlo. Certo è che l'orientamento giurisprudenziale tende a valorizzare un singificativo tempo trascorso dal padre con il figlio e non già (o non più) il classico fine settimana alternato mensile.

 

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