Il marito ha condotte di violenza di natura psicologica anche davanti ai figli. Cosa succede?

Mio marito ha chiesto di essere separati in casa e mi fa a più riprese minacce personali, oltre a minacciare di togliermi i bambini, se non faccio quello che dice lui.

Mi dice che se voglio cambiare la situazione devo fare scrivere dall'avvocato, altrimenti devo continuare a sottostare a quello che dice lui. Mi sta facendo parecchia violenza psicologica.

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (07/01/2024)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La situazione che descrive pare piuttosto grave e certamente le condotte ascritte a suo marito sono illecite, lesive dei doveri familiari e contrarie alle obbligazioni assunte con il matrimonio, in particolare ai doveri di sostegno morale.

Nel dettaglio rileviamo, da quanto descritto, illeciti di natura civilistica e penale, con una ipotesi di reato di violenza o, più specificamente, di maltrattamenti in famiglia: sono condotte che si realizzano solo con un agito fisico, ma anche psicologico e morale.

Questo principip, che definisce la rilevanza della violenza domestica non solo in quanto fisica, ma anche morale, è statuito dall’art. 3 c. 1 lett. b) della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Tant'è che ella descrive una situazione di sofferenza.

Condotte che possono essere ritenute, anche, causa di danno endofamiliare (ovvero il danno cagionato nel contesto familiare e che si realizza con una diminuzione dell'integrità psico-fisica).

A quanto sopra si aggiunga che nel nucleo familiare vi è la presenza di minori e le condotte del marito, se al cospetto dei figli, possono integrare anche l'illecito di violenza assistita. Si tratta di una fattispecie che si realizza nel costringere i minori ad assistere ad episodi di violenza (anche psicologica) di un genitore verso l'altro.

L'unica riflessione corretta in questo contesto svolta da suo marito è la necessità (urgente, aggiungiamo) di rivolgersi a un legale e, se necessario, alle forze dell'ordine per sporgere querela avente ad oggetto le condotte sopra descritte.

Occorrerà poi ragionare sulla ipotesi di separazione legale dei coniugi, contando che le condotte violente di un coniuge nei confronti dell’altro, accertate nell’ambito della separazione, giustificano sia l’addebito della separazione al coniuge che le ha poste in essere, sia - se ne ricorrono i presupposti - la pronuncia di decadenza del genitore violento dalla responsabilità genitoriale.

Il nostro Ordiamento prevede peraltro che il giudice procedente possa assumere provvedimenti indifferibili in caso di pregiudizio grave e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti.

Ciò è a dire che già con il deposito del ricorso per separazione, con urgenza e prima di convocare le parti, il Tribunale può assumere provvedimenti temporanei a tutela dei minori e del coniuge esposto.

La minaccia poi di "togliere i bambini a un genitore" che, in punto di diritto, non significa assolutamente nulla, è solo tale.

È piuttosto il genitore che agita violenza a dover riflettere sulla propria idoneità genitoriale, tanto che l'art. 31 della Convenzione di Istanbul prevede che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione e che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

 

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