Siamo cittadini italiani residenti in Usa. Quali sono le procedure per la separazione?

Sono sposata da 8 anni, ho due figli e vorrei separarmi da mio marito. Siamo italiani ma residenti negli Stati Uniti. Vorrei sapere come si configurerebbe la mia situazione in caso di separazione. Entrambi abbiamo lavoro in America. Se mio marito volesse rientrare in Italia a causa della separazione, avrebbe diritti sui figli? Potrebbe portarli con sé? La casa che possediamo è intestata a entrambi. Cosa succederebbe?

Separazione divorzio e modifica delle condizioni (25/07/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La fattispecie che sottopone al nostro esame, caratterizzata dall’elemento di “estraneità” dato dalla residenza del nucleo familiare all’estero, pone la questione di individuare l’Autorità (meglio: giurisdizione) competente a decidere della condizioni di separazione e in generale della disciplina dei rapporti di famiglia.

Il riferimento normativo è dato dal Reg. Ue n. 2201/2003, che assegna un insieme di criteri, tesi a identificare quale sia il Giudice competente a decidere delle vicende relative a separazione, divorzio, capacità genitoriale e quindi delle vicende familiari.

L’art. 3 del citato regolamento individua due criteri in particolare:

  • residenza;
  • cittadinanza dei coniugi.

È quindi competente a decidere (nel nostro caso) della separazione personale e legale dei coniugi il Tribunale territorialmente collocato ove questi hanno (i) la residenza abituale, (ii) l’ultima residenza abituale in comune se vi risieda solo uno dei due, (iii) la residenza abituale solo del coniuge che introduca la domanda, se vi abbia risieduto almeno per sei mesi prima di introdurre la domanda.

Quanto al secondo criterio, è competente il Giudice dello Stato di cui i “due coniugi sono cittadini” (nel caso di specie, il Giudice italiano).

Nel caso in esame, pertanto, potreste accedere al Giudice Usa o al Giudice italiano.

Quanto sopra è in punto procedura.

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In relazione agli effetti della separazione, e in particolare circa la collocazione dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale, che – vista la logistica -, potrebbe certamente essere influenzato dalla prima voce, vi sono scenari, ad oggi e con i pochi elementi che abbiamo a disposizione, multipli.

I punti fermi che possiamo evidenziare sin da questa fase si concludono che la responsabilità genitoriale (istituto una volta definito patria potestà e poi potestà genitoriale), ovvero quell’insieme di doveri e diritti dei genitori verso i figli, che si sostanzia nell’affidamento.

Di norma, il potere/dovere di mantenere, educare ed istruire la prole, rimane in capo ad entrambi i genitori, pur se separati (affido congiunto).

Le traiettorie di vita dei figli minori e il loro mantenimento dovranno quindi essere sempre condivisi dai due genitori.

Sulla collocazione dei ragazzi (se in Usa o in Italia) occorre valutare (e qui non possiamo che, per quanto ci compete, utilizzare gli orientamenti dei Tribunali italiani e i principi del nostro diritto interno e di quello pattizio internazionale) quale sia il miglior interesse del minore. (o best interest of child).

È questo il principio, peraltro recepito a livello di diritto internazionale (vd. anche Convenzione New York, 1989[1]  e art. 8 CEDU, che nell’ambito della tutela della vita familiare, evidenzia come “la comunità nel suo complesso ha interesse a mantenere un sistema coerente di diritto di famiglia che ponga l'interesse del bambino in prima linea” ).

In concreto, per miglior interesse del minore si intende assumere le scelte che garantiscano i diritti e gli interessi del bambino, ovvero – tra gli altri - la conservazione del tessuto sociale e delle relazioni umane già avviate, la conservazione dell’habitat scolastico e familiare che gli garantisca equilibrio e punti di riferimento, tenere in conto quale – tra i due genitori e in relazione anche all’età – possa considerarsi il genitore di riferimento.

Non è quindi, oggi, possibile rispondere oggi alla domanda se il padre “possa” portare con sé i figli in Italia (a livello astratto, si); piuttosto, la domanda da porsi non è cosa possano fare i genitori, ma: quali sono le migliori soluzioni per i bambini?

È questo il tema che qualsiasi Tribunale adito dovrà tenere come perimetro di ogni decisione.

Certamente, consideriamo come, tra gli interessi del minore ed a prescindere da qualsiasi decisione logistica, rientri il diritto di frequentare entrambi i genitori e beneficiare del c.d. principio di bigenitorialità, che informa pienamente il diritto di famiglia.

È, infatti, un diritto dei minori poter crescere e creare nonché conservare un legame sia con la mamma che con il papà e, possibilmente, con i parenti dei genitori.

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[1] art. 3 Convenzione Onu, New York, Diritti del fanciullo.

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

 

 

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