Nel corso degli ultimi anni la legge in materia di famiglia ha subito delle profonde trasformazioni, recependo sostanzialmente i cambiamenti della società.
Infatti, con la riforma del 2006 si è superato il principio dell’affidamento esclusivo a favore del concetto di bigenitorialità, ossia il principio generale dell’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, anche in caso di loro separazione o non convivenza.
Successivamente, con la riforma del 2012 il legislatore è intervenuto nuovamente in maniera profonda in materia di famiglia equiparando i figli naturali a quelli nati all’interno del matrimonio.
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Con la riforma del 2006, sì è stabilito che in caso di separazione dei coniugi il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Ha diritto al mantenimento, di ricevere cure e istruzioni da entrambi i genitori nonché di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti (cioè i nonni) e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all’istruzione, educazione e salute sono assunte di comune accordo tra i genitori, mentre quelle relative all’ordinaria amministrazione dei figli possono essere prese disgiuntamente da ciascun genitore.
L’affidamento esclusivo a un solo genitore può essere stabilito solo dal Giudice con un provvedimento motivato qualora lo stesso ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.
I genitori hanno facoltà di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli e loro mantenimento.
UNIONI CIVILI
Le unioni civili sono uno strumento giuridico che consente di riconoscere davanti alla Legge il vincolo affettivo tra due soggetti omosessuali e maggiorenni, di stato libero (pertanto non sposati e non legati ad altra unione civile,) che condividono un indirizzo familiare di vita comune.
Con la costituzione dell’unione civile gli uniti civilmente assumono reciproci diritti e doveri, come ad esempio:
- il diritto/dovere di assistenza morale e materiale;
- il dovere di residenza comune (coabitazione).
Da tali reciproci obblighi discende, inoltre, che ciascuno degli uniti civilmente sia tenuto, in proporzione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni della coppia.
Le differenze con il matrimonio risiedono nella mancata previsione per le unioni civili del dovere di fedeltà coniugale tra gli uniti: tale obbligo caratterizza, ad oggi, ancora e solo il vincolo coniugale.
Diversamente da quanto previsto per il matrimonio, nell’unione civile non rappresentano causa di scioglimento né la separazione personale (non prevista per l’unione), né la mancata consumazione del rapporto.
L’unione civile non contempla, nella sua eventuale fase estintiva, la separazione né il divorzio, ma esclusivamente lo scioglimento.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico teso a tutelare gli interessi patrimoniali e non di colui che, a causa di una infermità fisica o psichica anche solo temporanea, si trova nell’impossibilità di provvedere a sé medesimo. Infatti, tale istituto prevede la nomina da parte del Giudice Tutelare di un amministratore di sostegno che provveda alla cura della persona interessata e/o alla conservazione e amministrazione del suo patrimonio. Detto incarico può essere a tempo determinato o indeterminato.
In ogni caso l’amministratore di sostegno deve relazionare periodicamente il Giudice sull’attività dallo stesso svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale della persona amministrata.
L’amministratore di sostegno solitamente è scelto tra i parenti più prossimi e può essere scelto designato direttamente dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora ciò non sia possibile il Giudice Tutelare nomina un soggetto terzo, solitamente un professionista.
Quando ne ricorrono i presupposti, l’amministrazione di sostegno può essere revocata con provvedimento motivato del Giudice Tutelare.
PROCURA
Si tratta di un documento legale che consente di incaricare una persona di fiducia affinché agisca in nome e per conto di chi la conferisce in molteplici questioni di natura legale e patrimoniale
La persona che conferisce la procura è definito come Rappresentato, mentre la persona che viene autorizzata ad agire in nome e per conto del Rappresentato è definito Rappresentante. La procura consente al Rappresentato di gestire aree importanti della propria vita ed attività qualora sia impossibilitato ad occuparsene personalmente (perché assente od impedito ad esempio).
FONDO PATRIMONIALE
Un altro istituto giuridico a tutela della famiglia è il fondo patrimoniale.
Uno o entrambi i coniugi o un terzo, anche per testamento, possono costituire, per atto pubblico, un fondo patrimoniale, cioè un complesso di determinati beni, mobili e/o immobili, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Solitamente la proprietà dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia previsto espressamente il contrario nell’atto di costituzione.
Se non è espressamente previsto, i beni costituenti il fondo patrimoniale non possono essere venduti o ipotecati se non con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il fondo patrimoniale cessa col divorzio dei coniugi. In caso di figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Prova