L'amministratore di sostegno non svolge il suo incarico in modo adeguato. Quali tutele?

L'amministratore di sostegno nominato per un membro della mia famiglia non svolge il proprio incarico in modo adeguato, rivolgendosi a noi in modo aggressivo. Molte volte mi ha urlato in faccia e non ha mai rispettato nessun membro della mia famiglia se non mio padre. Vorrei sapere se posso tutelarmi in qualche modo.

Famiglia (29/01/2021)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

L’Amministratore di sostegno (o più brevemente AdS), nel momento in cui viene nominato dal Giudice Tutelare e assume l’incarico in favore del beneficiario, diventa soggetto a numerosi doveri e responsabilità.

I doveri e poteri dell'Amministratore di Sostegno sono stabiliti nel decreto di nomina del Giudice Tutelare e possono avere carattere di assistenza e/o di rappresentanza. Possono altresì riguardare la cura e assistenza della persona beneficiaria, nonché del suo patrimonio o di entrambi.

E’ bene ricordare che tutte le azioni, gli atti o i poteri che non sono indicati nel decreto di nomina restano in capo al beneficiario, che potrà decidere in autonomia.

Bisogna sempre ricordare che questa figura deve operare per tutelare gli interessi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, curando i suoi interessi nel migliore dei modi. Come anche indicato dalla norma di legge[1]: “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”.

L’amministratore di Sostegno, poi, deve rendere conto al Giudice Tutelare dell’attività svolta almeno una volta l’anno. L’AdS, infatti, è tenuto a presentare annualmente un rendiconto al Giudice Tutelare, che consiste in una relazione dettagliata dell’attività svolta (allegando se necessario la documentazione in suo possesso), nonché delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il Tribunale ha, quindi, un ruolo di controllo e verifica del suo operato e ha anche il potere di revocarlo, nel caso in cui l’amministratore non si comporti adeguatamente.

Nel caso in questione, per poterLe dire se siano sussistenti gli estremi per una denuncia sarebbe necessario approfondire e analizzare nel dettaglio la situazione. Questo perché, a seconda degli specifici comportamenti tenuti dall’Amministratore di sostegno, potrebbero essere integrati differenti reati, come è possibile che non sia necessario o utile sporgere denuncia.

In ogni caso, però, Le consiglio di fare conoscere al Giudice Tutelare la situazione, ad esempio attraverso il deposito in cancelleria di un’istanza scritta dal beneficiario o dai parenti conviventi, chiedendo di fissare un incontro tra le parti davanti al Giudice, al fine di risolvere la situazione.

Nel caso in cui, invece, la situazione fosse già molto compromessa, è possibile fare domanda al Giudice Tutelare di rimuovere e sostituire l’amministrazione di sostegno. Ai sensi di legge[2], infatti, è possibile rimuovere l’amministratore di sostengo che ad esempio sia stato negligente, abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inadatto al loro adempimento.

Questa domanda, in ogni caso, dovrà essere supportata da elementi oggettivi perché possa essere presa in considerazione dal Tribunale.

 

[1] Art. 410 Codice Civile.

[2] Art. 384 Codice Civile, articolo inerente l’istituto dell’interdizione, che si ritiene applicabile anche all’amministrazione di sostegno ai sensi del richiamo operato dall’art. 411 Codice Civile.

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