Amministrazione di Sostegno: cosa è e come funziona

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 con lo scopo di garantire la tutela di determinati soggetti, che presentano delle limitazioni fisiche e/o psichiche, parziali o totali, nell’assolvere e svolgere le quotidiane esigenze della vita e le relative funzioni.

Nel contempo, l’amministrazione di sostegno, è volta ad assicurare al beneficiario una limitata capacità di agire. Ciò con lo scopo di preservare maggiormente la sua autonomia e il suo senso di autostima, seppure compatibilmente con le proprie condizioni psicofisiche. Si tratta quindi di uno strumento di maggior sensibilità rispetto a quelli tipici – particolarmente invasivi – già adottati dall’ordinamento, tra i quali si ricorda: l’interdizione ed inabilitazione.

 

       Indice:

  1. Amminstrazione di sostegno: di che cosa si tratta?
  2. Quali sono i soggetti coinvolti?
  3. Come si svolge la procedura di nomina dell'AdS?
  4. Cosa deve fare l'AdS?

 

 

1. Amministrazione di sostegno: di che cosa si tratta?

L’amministrazione di sostegno o, per brevità, ADS può, infatti, essere domandata  a beneficio di quei soggetti che abbiano un naturale declino delle proprie funzioni o forze dovuto semplicemente all’età, ovvero a quel soggetto che sia ancor più limitato nell’espressione dei propri gesti e nell’attendere alle proprie esigenze quotidiane a causa di una patologia nelle proprie funzioni per un deficit cognitivo o, ancora ed a titolo non esaustivo, per quei soggetti pienamente integri nelle loro facoltà mentali, ma penalizzati fisicamente.

Considerata l’ampia sfera dei soggetti che potrebbero beneficiarne e il vasto spettro di casistiche che rientrano nell’amministrazione di sostegno, si tratta di una forma di tutela particolarmente elastica e versatile, che ben può essere adattata caso per caso secondo le precise e singole esigenze del beneficiario.

A titolo di esempio, pertanto, vi sarà il beneficiario affetto da Alzheimer che richiederà una rappresentanza di natura legale per quasi tutti i suoi negozi giuridici e quindi l’amministratore di sostegno si occuperà di ogni singolo aspetto pratico e giuridico del beneficiario, così come vi sarà il beneficiario che per un impedimento fisico non potrà assolvere alcune necessità quotidiane (prelevare dal conto corrente, pagare le bollette) ed a sole queste incombenze sarà deputato l’amministratore di sostegno.

Infatti, al di fuori del mandato dell’amministratore di sostegno il beneficiario rimane pienamente capace di agire.

Ciò significa che ogni atto concluso dal beneficiario e non rientrante nel perimetro dell’amministrazione di sostegno sarà perfettamente valido.

Da tale breve panoramica circa l’essenza dell’ADS, non può che rilevarsi come questa si ponga effettivamente come uno strumento primario e più umano, ovvero quanto più possibile teso alla conservazione della libera determinazione del soggetto, rispetto ai rimedi dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Mentre questi ultimi sono in concreto da interpretarsi come uno strumento di protezione dei terzi verso gli atti dell’interdetto o inabilitato, l’ADS pone il proprio focus, sulla necessità di adeguarsi alle esigenze del soggetto beneficiario.

 

2. I soggetti coinvolti nella procedura di amministrazione di sostegno

  • Il beneficiario.

L’art. 404 del Codice Civile, introdotto con la sopra menzionata legge, dispone come ogni persona che sia affetta da una “infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica” che se si trovi “nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può? essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

La norma precisa quindi chiaramente - in via astratta e generale - quali siano quei soggetti che possano essere tutelati mediante l’amministratore di sostegno.

Si tratta di persone che - per via di patologie o menomazioni - non possano autonomamente o del tutto autonomamente sostenere le esigenze di vita quotidiana.

Come sopra appena accennato, essere tutelati mediante l’amministrazione di sostegno non comporta in automatico che il soggetto beneficiario sia spogliato di ogni autonomia nella gestione della propria vita privata, né sotto il profilo pratico/materiale, né senza dubbio sotto il profilo personale ed intimo.

Ne è un esempio il fatto che, ove non escluso per ragioni di natura oggettiva medica e scientifica dal provvedimento che istituisca l’ADS, il beneficiario in taluni casi possa anche gestire gli atti di ordinaria amministrazione (es. pagamento bollette, riscossione e gestione pensione, acquisti di beni ordinari e d’uso quotidiano) e non quelli di straordinaria amministrazione (es. compravendita di beni immobili) o, ancora, possa essere limitato nella gestione anche ordinaria dei propri averi, ma comunque celebrare il proprio matrimonio o contrarre unione civile.

L’art. 409 del Codice Civile afferma infatti come il beneficiario sia capace d’agire “per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.

Si segnala da ultimo che il beneficiario può azionare direttamente la procedura, essendo legittimato a richiedere la nomina nel suo interesse di un amministratore di sostegno, anche prima che si verifichi lo stato di bisogno (diminuzione della capacità di agire).

 

  • I ricorrenti.

La nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta:

  • Dallo stesso (futuro) beneficiario, allorquando non versi ancora in uno stato compromesso nella sua capacità di agire. Si tratta pertanto di quella che potremmo definire una nomina per il futuro.

In tal caso, il soggetto interessato deve procedere alla nomina di un amministratore di sostegno mediante atto pubblico, ossia avanti il Notaio.

  • Sempre dal beneficiario, anche qualora lo stesso versi già in una situazione di conclamata incapacità (ad esempio il minore, l’interdetto o l’inabilitato).

In tali casi il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno deve ovviamente essere contestuale ad istanza di revoca del provvedimento di interdizione o inabilitazione. In altri termini, il ricorrente dovrà dimostrare che le proprie condizioni psicofisiche siano tali da giustificare da un lato la revoca delle misure interdittive o di inabilitazione, e d’altro la loro maggior aderenza all’istituto dell’amministrazione di sostegno.

  • Dai soggetti specificati dal Codice Civile precisamente all’art. 417 che indica il coniuge, il soggetto che abbia con il beneficiario una convivenza stabile (convivenza già oggetto di dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, ex Legge Cirinnà), i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore o il pubblico ministero.

 

All’atto della richiesta di nomina, il soggetto che introduca la domanda con il ricorso può richiedere al Giudice Tutelare di essere nominato egli stesso quale amministratore di sostegno o, diversamente, di voler nominare un soggetto terzo, che il Tribunale eleggerà da un elenco di professionisti qualificati deputati all’incarico.

Nella compilazione del ricorso è opportuno che il ricorrente, pur ciò non essendo espressamente previsto dal nostro Codice, indichi quali siano le vicende, sanitarie o fattuali, che compromettano l’integrità psichica e/o fisica dell’aspirante beneficiario e quindi l’autonomia dello stesso e in quali attività lo stesso debba essere legalmente rappresentato dall’amministratore di sostegno.

L’indicazione di tali termini è opportuna anche per agevolare il Giudice Tutelare nel decreto che disponga e definisca il perimetro di operatività e di responsabilità dell’amministratore di sostegno.

 

  • Qual è l’organo giurisdizionale competente? Il Tribunale ed il Giudice Tutelare.

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno è una procedura di volontaria giurisdizione, per la quale è competente il Giudice monocratico presso il Tribunale della circoscrizione ove è posta la residenza il beneficiario.

Il ruolo del Giudice Tutelare si sostanzia nella verifica:

  • dei presupposti di uno stato di fatto che comprometta l’autonomia dell’aspirante beneficiario;
  • nella valutazione dell’opportunità e dell’idoneità dell’amministrazione di sostegno quale effettivo strumento per la gestione degli interessi del beneficiario;
  • nel definire i negozi giuridici e/o gli interessi di rilevanza giuridica, attinenti il beneficiario, rispetto ai quali lo stesso debba essere rappresentato legalmente dall’amministratore di sostegno.

In concreto, la finalità dell’opera esplorativa del Giudice Tutelare, verificata l’idoneità dell’ADS, è stabilire un perimetro di intervento dell’amministratore di sostegno, tendendo a conservare per quanto più possibile l’autonomia del beneficiario.

Tale funzione è stata oggetto di intervento della Corte Costituzionale (n. 440 del 2015), che ha avuto occasione di affermare come la funzione del Giudice Tutelare sia in effetti quella di individuare l’istituto che garantisca all’aspirante beneficiario la tutela più adeguata alla situazione concreta.

 Ove il Giudice individui nell’amministrazione di sostegno la miglior forma di tutela nel caso concreto, lo stesso Giudice sarà quindi tenuto a definire il perimetro dell’incarico dell’amministratore solo ed esclusivamente in base alle effettive esigenze del beneficiario.

 

3. Come si svolge la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno?

Come sopra accennato, la procedura si introduce con un ricorso a cura dei soggetti legittimati e presentato alla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale ove abbia la residenza ovvero il domicilio il soggetto aspirante beneficiario.

È opportuno che al ricorso siano allegati i documenti idonei a illustrare e documentare le criticità psico-fisiche del beneficiario e in ogni caso gli elementi utili a sostegno delle motivazioni che fondino la domanda di nomina.

Il Giudice Tutelare, ricevuto il ricorso, fissa udienza per la comparizione del beneficiario stesso e del ricorrente e invita il ricorrente ad avvisare i parenti più prossimi - e comunque non oltre il IV grado - dell’instaurata procedura.

La funzione del Giudice Tutelare è valutare l’idoneità dell’amministrazione di sostegno ad assolvere le esigenze del beneficiario rappresentate dal ricorrente o che emergessero in corso di procedura.

All’uopo il Giudice Tutelare, ove possibile e compatibilmente con lo stato di salute e comprensione del beneficiario, ascolterà in sede di udienza lo stesso.

Se necessario il Giudice può istruire il procedimento con una fase processuale che preveda l’ausilio di personale medico-sanitario (ad es. consulenza tecnica d’ufficio medica), che valuti e/o attesti lo stato di salute del beneficiario, ed anche l’assunzione di testimonianze di terzi che siano a conoscenza dello stato di salute del beneficiario.

Svolta la fase processuale il Giudice Tutelare nomina con decreto l’amministratore di sostegno.

Il decreto è il provvedimento mediante il quale vengono definiti i contorni della responsabilità dell’amministratore e il suo perimetro di operatività.

È un provvedimento che – a pena di nullità – deve indicare le generalità del beneficiario e dell’amministratore, la durata dell’incarico e degli atti alla gestione dei quali sarà chiamato l’amministratore.

 

4. Cosa deve fare l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno, utilizzando le sostanze economiche del beneficiario e non le proprie, nell’esclusivo interesse del primo, deve gestirne gli interessi secondo le direttive assegnate dal Giudice Tutelare con il decreto.

In coerenza con l’ispirazione di conservazione, per quanto possibile, dell’autonomia del beneficiario, il decreto del Giudice Tutelare dovrà indicare anche quegli atti che il beneficiario potrà compiere in piena autonomia, senza che allo stesso si debba sostituire  l’amministratore.  

Pertanto, ad esempio, l’amministratore di sostegno si occuperà di riscuotere la pensione del beneficiario, di pagare le utenze dell’abitazione dello stesso o le spese condominiali o, ancora, assumerà le decisioni medico-sanitarie o di natura assistenziale utili al beneficiario. Tra le altre funzioni, ancora, l’amministratore di sostegno potrebbe essere incaricato dei pagamenti delle case di ricovero o cura ove sia collocato il beneficiario, di gestire gli investimenti, di ingaggiare e pagare badanti.

Si tratta di attività di natura ordinaria o quotidiana, evase dall’amministratore e sostenute con i denari del beneficiario.

In ottica tutelante per tale patrimonio o per le entrate del beneficiario, il provvedimento del Giudice Tutelare stabilirà un “tetto” alle spese periodiche che l’amministratore di sostegno dovrà/potrà sostenere nell’interesse esclusivo del beneficiario, anche in relazione alla disponibilità economica dello stesso.  

Gli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni del beneficiario possono essere compiuti dall’amministratore di sostegno esclusivamente previa autorizzazione espressa del Giudice Tutelare.

Pertanto, e ad esempio, laddove per ottenere liquidità o ancora per sostenere dei costi di gestione, l’amministratore di sostegno ritenga che sia interesse del beneficiario alienare un immobile, dovrà previamente chiederne l’autorizzazione al Giudice Tutelare.

Ogni singolo atto che esuli dall’amministrazione ordinaria deve essere quindi previamente valutato ed autorizzato dal Tribunale che ha in carico la procedura.

L’attività dell’amministratore di sostegno è monitorata dal Giudice Tutelare, poiché periodicamente – secondo le indicazioni espresse in decreto – il primo dovrà riferire al Tribunale attraverso un rendiconto di quanto svolto nell’interesse del beneficiario e ragguagliarlo sullo stato di salute dello stesso, a tal fine sarà opportuno che l’amministratore di sostegno conservi tutta la documentazione attinente alla propria gestione.

La durata dell’incarico può prevedere un termine o escluderlo e, quindi, potrebbe essere a tempo indeterminato.

L’apposizione di un termine è di norma prevista quando, da un sondaggio di natura tecnica e secondo una prognosi credibile, lo stato che limiti le capacità del beneficiario possa cessare e lo stesso si riappropri integralmente delle proprie facoltà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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