Sono obbligata per legge ad occuparmi di mio padre anziano?
Gentile Avvocato, le pongo un quesito che da tempo mi gira nella testa , forse sarebbe utile dire un pò della mia storia , ma qui lo spazio è poco e vado al sodo. Sono obbligata, per legge, a prendermi cura di mio padre? Egli ha lasciato la famiglia quando avevo 16 anni ( ora ne ho 53) , non occupandosi mai di nessuna delle mie necessità, pur potendolo fare e senza mai creare e mantenere un buon rapporto,al contrario ogni tentativo di incursione nella mia vita ormai impostata, è stato un fallimento . Ora lui ha 80 anni, sta abbastanza bene, ma vorrebbe avvicinarsi con il pretesto di donarmi un appartamento al mare. Temo che sia un tranello per poter poi avere in cambio l'aiuto che una persona anziana necessita. Le garantisco che non è stato un buon genitore, è stato un esempio da NON seguire, e non ho mai avuto alcun aiuto economico, tutto ciò che ho me lo sono guadagnato da sola, pertanto NON VOGLIO occuparmi di lui neanche per un minuto. A cosa andrei incontro? Grazie
Il nostro ordinamento prevede varie norme che regolano i rapporti tra genitori e figli, non solo in relazione ai doveri dei primi nei confronti dei secondi, ma anche a parti invertite.
Anche i figli, in particolari condizioni, hanno doveri di assistenza morale e materiale nei confronti dei genitori, che costituiscono obblighi giuridicamente rilevanti.
L’art. 433 c.c., ad esempio, stabilisce che i figli sono soggetti all’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti dei genitori che si trovino in stato di bisogno. All’art. 438 c.c., poi, si evidenzia come “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il nostro ordinamento, dunque, prevede che i figli siano obbligati a contribuire alla spese alimentari del proprio genitore in stato di bisogno, in proporzione al bisogno del richiedente, ma anche della situazione economica e patrimoniale del soggetto tenuto agli alimenti.
Il mancato adempimento di tale obbligo espone al rischio di integrazione di una fattispecie penale, in particolare il reato di cui all’art. 570 c.p.
Ciò per quanto riguarda l’aspetto economico. Quanto all’aspetto di assistenza “morale” al genitore, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato che lasciare il genitore anziano solo incapace di provvedere a se stesso, privo di cure e assistenza, può costituire un'ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata.