L'adozione del minore in stato di abbandono

Il desiderio di una coppia sposata di formare una famiglia con dei figli può scontrarsi con l’impossibilità di procreare. In altri casi, il desiderio di paternità e maternità di una coppia, può esprimersi non solo nel concepimento naturale di un bambino, ma anche con la volontà di accogliere nel proprio nucleo familiare un bambino in stato di abbandono.

L’inserimento di un bambino nel nucleo familiare già costituito da una coppia sposata (anche in presenza di altri figli naturali), con la costituzione di un vincolo di filiazione, rientra nell’istituto dell’adozione.

In questo articolo esamineremo quando e come un minore, che risulti in stato di abbandono, può essere adottato da una coppia sposata.

 

Indice:

1. Cos’è l’adozione del minore

2. Requisiti degli adottanti nell’adozione del minore

3. Presupposti per l’adozione del minore: stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità

4. Procedura: dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo ed adozione

 

1. Cos’è l’adozione del minore

Con l’adozione due adulti sposati tra loro assumono la responsabilità genitoriale (una volta nota come patria potestà e in seguito potestà genitoriale) su un minore.

Si crea quindi tra adottanti ed adottato un vincolo di filiazione: l’adottato è a tutti gli effetti di legge figlio degli adottanti.

Gli adottanti assumono i doveri tipici dei genitori, ossia il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole[1] .

La riforma del diritto di famiglia ha eliminato ogni distinzione tra figli naturali, legittimi ed adottivi, così che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e per conseguenza hanno tutti gli stessi diritti derivanti dal rapporto di filiazione”[2].

Con la dichiarazione di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e ne assume il cognome. 

L’adozione, inoltre, comporta la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali 

La legge italiana[3] richiede dei requisiti necessari, sia in capo al candidato adottando, sia in capo agli aspiranti genitori, per adottare un minore.

2. Requisiti degli adottanti: chi può adottare un minore?

I requisiti richiesti ad una coppia che intenda adottare un minore sono i seguenti:

a) la coppia deve essere sposata da almeno tre anni;

b) la differenza di età tra adottanti e minore adottato non deve essere superiore a 45 anni;

c) i candidati genitori devono essere affettivamente idonei e capaci di mantenere il minore.

 

a) Il requisito del matrimonio degli adottanti

Solo una coppia sposata può adottare un minore Il primo requisito richiesto dalla legge per poter adottare è quindi il matrimonio.

Il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno tre anni, senza che in tale arco temporale sia intervenuta tra i coniugi una separazione, né di fatto, né legale a seguito di provvedimento del Tribunale.

Ciò è chiaramente al fine di candidare all’adozione un nucleo familiare basato su una relazione coniugale stabile ed al fine di garantire all’adottando un ambiente sereno, solido e, soprattutto, continuativo.

Il termine di tre anni, indice della stabilità del rapporto, può realizzarsi e valere ai fini della soddisfazione del requisito, anche quando i coniugi, prima di celebrare le nozze, abbiano convissuto “in modo stabile e continuativo” per tre anni: questa valutazione è rimessa all’accertamento del Tribunale, che terrà conto di tutte le “circostanze del caso concreto”.

b) Il range d’età tra adottanti ed adottando

Gli adottanti devono essere maggiorenni e tra gli stessi e l’adottando minorenne non deve esservi una differenza di età superiore ai quarantacinque anni: sì che, ad esempio, due genitori di 54 anni non potranno adottare un minore dell’età di 6 anni.

Rispetto a tali termini sono previste, tuttavia, delle eccezioni.

  • Il danno grave per il minore in caso di mancata adozione.

La prima deroga ai limiti di età è prevista laddove il tribunale dei minorenni accerti come dalla mancata adozione (astrattamente esclusa per i limiti di età dei candidati genitori) “derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore”.

In tal caso viene privilegiato l’interesse del minore a beneficiare dell’inserimento in un nucleo familiare, piuttosto che il suo interesse ad una differenza di età ragionevole rispetto ai genitori, laddove l’alternativa sia evidentemente rimanere in stato di abbandono e quindi senza famiglia.

  • Il requisito di età rispettato da un solo genitore.

Non è rara l’ipotesi in cui uno dei due coniugi rientri nei parametri di età sopra descritti, mentre l’altro li superi.

In tal caso l’adozione non è preclusa, se:

  • il superamento della differenza di età non sia di oltre 10 anni (pertanto, 55);
  • quando gli adottanti siano già genitori di figli adottati, dei quali almeno uno minore di età;
  • in caso di adozione del minore fratello o sorella del minore già adottato dagli stessi genitori.

C) L’idoneità genitoriale degli adottanti.

Il vincolo coniugale degli adottanti e ed i presupposti di carattere anagrafico non sono le sole condizioni richieste, per poter adottare un minore.

È necessario che i coniugi siano “affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”.

In concreto i genitori che adottano devono essere capaci di assolvere i doveri imposti dal nostro codice civile in tema di responsabilità genitoriale.

L’art. 315 bis del Codice Civile descrive precisamente i doveri dei genitori, coincidenti con i diritti del figlio adottato: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

La responsabilità genitoriale assunta con l’adozione comporta dunque un obbligo di natura materiale ed affettivo, nel rispetto della persona del minore e quindi delle sue inclinazioni ed aspirazioni.

3. Presupposti per l’adozione del minore

Quando il minore può essere adottato?

Il minore è adottabile quando ricorrano i seguenti requisiti:

a) lo stato di abbandono del minore e la dichiarazione di adottabilità;

b) non vi siano parenti – entro il quarto grado - tenuti a provvedere al minore;

c) la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio;

d) consenso all’adozione prestato dal minore che abbia almeno 14 anni.

a) Lo stato di abbandono

La sussistenza dello stato di abbandono del minore è presupposto per la dichiarazione di adottabilità.

Lo stato di abbandono consiste nella privazione a danno del bambino dell’“assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio[4].

Lo stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, si realizza quindi se i genitori non siano in grado di garantire al minore “quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito”[5]

L’abbandono è una grave e costante mancanza affettiva e dell’assistenza ai bisogni del bambino, che infligge un pregiudizio al diritto ad uno sviluppo psico-fisico armonico[6].

Si badi bene: non è sufficiente uno stato di difficoltà economico dei genitori, o una “assenza” dovuta a motivi patologici dei genitori, per dichiarare l’adottabilità del figlio.

La legge sull’adozione prevede, proprio con il primo articolo[7], il diritto del minore “di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia” e afferma espressamente come la condizione di indigenza dei genitori, non comporti la dichiarazione dello status di adottabilità del minore.

In concreto, i genitori che abbiano mere difficoltà economiche o di salute, transitorie o meno, conservano e vedono tutelato il vincolo giuridico ed affettivo con il figlio.

Ad esempio “è da escludere l’abbandono del minore nei casi in cui siano presenti cause di forza maggiore di carattere temporaneo, come la mancanza di una abitazione o di un lavoro o una malattia curabile, e si puo? prevedere che il rapporto sia recuperabile; in tali casi l’adozione non puo? essere pronunciata, mentre puo? essere disposto, quale misura di sostegno, l’affidamento familiare”.[8]

La prioritaria esigenza della normativa è quella di tutelare il minore nel “sviluppo armonico e presuppone la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità”[9] [10].

La conservazione dell’ambito familiare è esclusa, e viene quindi dichiarata l’adottabilità, solo quando la famiglia (quindi “i genitori o i parenti tenuti a provvedervi”) non sia – non per forze di causa maggiore e non solo per un periodo circoscritto nel tempo - “in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilita? di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura[11] .

La separazione permanente dalla famiglia biologica si realizza solo, in concreto, “quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo”[12], oppure se la famiglia biologica non possa definitivamente garantire uno sviluppo psicofisico armonico del figlio.

Lo stato di abbandono del minore è quindi una condizione oggettiva, che rischia di compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo del bambino.

b) La presenza di parenti del minore entro il quarto grado

Non può essere dichiarata l’adottabilità del minore, se nel nucleo familiare vi siano parenti dello stesso entro il quarto grado, che con il bambino abbiano avuto o siano in grado di avere rapporti significativi.

L’esistenza dei rapporti tra i parenti entro il quarto grado ed il minore, e la sua portata significativa, è verificata nel corso delle indagini e del procedimento finalizzato a verificare lo stato di abbandono del minore e la sua adottabilità.

Non si potrà quindi procedere alla declaratoria di adottabilità, quando i parenti entro il quarto grado del bambino abbiano manifestato disponibilità a prendersi cura dello stesso. La disponibilità prestata dai parenti deve essere contemperata con un giudizio del Tribunale, circa l’idoneità degli stessi ad assicurare al minore l’assistenza e la crescita in modo adeguato.[13]

c) La causa di forza maggiore

Non può essere dichiarata l’adottabilità del minore, quando si verifichi che l’esercizio della responsabilità genitoriale e il connesso stato di abbandono non siano dipesi direttamente da condotte dei genitori, ma da eventi esterni.

Si pensi, ad esempio, a una patologia del genitore, che comprometta le sue facoltà fisiche e psicologiche o ancora alla mancanza di una occupazione lavorativa o di una abitazione.

La causa di forza maggiore, perché possa escludere la dichiarazione di adottabilità, deve tuttavia essere transitoria e non permanente.

L’interesse ed i diritti del minore non possono, infatti, essere pregiudicati da una situazione di difficoltà persistente ed irrisolvibile dei genitori, che non gli garantisca le adeguate cure, la necessaria presenza e la dovuta assistenza morale e materiale.

d) L’ascolto del minore

La dichiarazione di adottabilità è esclusa anche quando il minore, che abbia compiuto 14 anni, non presti personalmente il proprio consenso all’adozione[14].

4. Procedura: dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo ed adozione

  • Chi segnala lo stato di abbandono?

Come abbiamo visto, affinché un minore possa essere adottato, il Tribunale per i minorenni deve dichiararne l’adottabilità, previa indagine sull’effettivo stato di abbandono.

Chi assume l’iniziativa di far accertare lo stato di abbandono? Chi è tenuto a dichiararlo ed a verificare che il bambino sia adottabile?

Lo stato di abbandono del minore:

  • può essere segnalato “da chiunque” ne abbia notizia;
  • sussiste tuttavia un obbligo di segnalazione in capo ai “pubblici ufficiali, agli incaricati di un pubblico servizio ed agli esercenti un servizio di pubblica necessità”[15]

 

  • Le indagini del Tribunale per i minorenni e le prescrizioni ai genitori.

La procedura avviata per la dichiarazione di adottabilità si concentra, da un lato, su una necessaria fase di indagini ed accertamenti sull’effettivo stato di abbandono del minore e d’altra parte sulla tutela immediata in ogni fase del processo delle esigenze immediate del bambino.

Il Tribunale verificherà quindi le concrete condizioni, di fatto e giuridiche, del bambino, nonché dell’ambiente in cui vive.

La procedura prevede il coinvolgimento dei genitori del minore e, in mancanza di questi, dei parenti entro il quarto grado che abbiano costituito con il bambino dei rapporti significativi.

Tutti i soggetti coinvolti devono essere assistiti da un legale.

Nella procedura per la dichiarazione di adottabilità “il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio”.

Nell’ottica di mantenere il minore nel proprio ambiente familiare naturale, e proprio perché l’adozione comporta un estremo rimedio, il Tribunale per i minorenni assegna ai genitori (o ai parenti entro il quarto grado) prescrizioni finalizzate a garantire al bambino quell’assistenza morale e materiale che si suppone, in quella fase, del tutto mancante.

Il rispetto delle prescrizioni rese dal Tribunale è soggetto ad un accertamento periodico a cura del giudice tutelare o dei servizi locali.

Concluse le indagini da parte del Tribunale, viene dichiarato con sentenza lo stato di adottabilità del minore quando:

  • i genitori (o parenti entro il quarto grado) non si sono presentati senza un giustificato motivo;
  • l’audizione dei genitori o dei parenti entro il quarto grado conferma la mancanza di assistenza morale e materiale del bambino, nonché la non disponibilità a porvi rimedio;
  • le prescrizioni imposte dal Tribunale ai genitori o ai parenti, tese a rimediare già nel corso del procedimento allo stato di abbandono, non sono state rispettate per responsabilità dei genitori e dei parenti ed è accertata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

Lo stato di adottabilità cessa con l’adozione e con il raggiungimento della maggiore età e, prima, può essere revocato per il venire meno dello stato di abbandono.

La responsabilità genitoriale è sospesa durante lo stato di adottabilità.

***

Se nel corso della procedura il Tribunale verifichi che non sussistano “presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere”.

  • L’affidamento preadottivo.

Cosa succede, dunque, non appena viene dichiarato lo stato di adottabilità del minore?

Il bambino non è subito adottato da una famiglia, ma è previsto un periodo sottoposto a valutazioni del Tribunale sulle capacità genitoriali della coppia candidata all’adozione e sulle reazioni del minore verso i candidati genitori.

Questo passaggio di verifica e monitoraggio è l’affidamento preadottivo.

Le indagini svolte dal Tribunale, da completarsi in un termine di 120 giorni, sono tese a verificare la capacità della coppia genitoriale di educare il minore, “la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore”.

In questa fase il Tribunale si avvale dell’assistenza dei servizi socioassistenziali locali e delle aziende sanitarie locali.

Il tribunale per i minorenni individua per l’affidamento preadottivo la coppia che sia risultata, in base alle indagini, “maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”.

Il ruolo del bambino, nello schema descritto, non è marginale.

Al centro della procedura è sempre posto il miglior interesse del minore e pertanto, a determinate condizioni, questo deve essere ascoltato e deve anche esprimere il proprio consenso all’affidamento.

- il minore dell’età di 12 anni (o anche di età inferiore, su valutazione del Giudice) deve essere ascoltato dal Tribunale;

- il minore di almeno 14 anni deve essere ascoltato e, affinché l’affidamento possa essere dichiarato, deve manifestare espresso consenso.

Se il Tribunale verifica che non sussistano le condizioni di una “idonea convivenza”, revoca l’affidamento preadottivo.

  • La dichiarazione di adozione.

Decorso il termine di un anno dall’affidamento (prorogabile per un ulteriore anno su richiesta dei coniugi), il Tribunale per i minorenni si pronuncia sull’adozione del minore.

Se ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa sull’adozione e in particolare circa la capacità genitoriale della coppia affidataria, la capacità di mantenere ed assistere il minore, di educarlo e non sia stato revocato lo stato di abbandono del minore, il Tribunale decide con sentenza di far luogo all’adozione.

Anche in questa fase, coerentemente con il coinvolgimento dei soggetti interessati che caratterizza tutto il procedimento, vengono ascoltati i coniugi adottanti e il minore che abbia compiuto almeno 12 anni o anche di età inferiore, valutata la sua capacità di discernimento.

Come previsto anche per l’affidamento, affinché possa dichiararsi l’adozione, il minore che abbia compiuto 14 anni deve manifestare il suo consenso.

Con la sentenza di adozione il minore adottato acquista quindi “lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”.

I rapporti del minore con la famiglia di origine cessano per effetto dell’adozione.

 

_______________________________________________

Note:

[1] art. 315bis codice civile “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

[2] art. 315bis codice civile “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

[3] L. n. 183 del 1984 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17.05.1983, n. 133

[4] art. 9, comma 1 L. n. 183 del 1984  “Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. 

“Il tribunale per i minorenni certifica lo stato di abbandono del minore e ne dichiara l’adottabilità qualora, attraverso le indagini e gli accertamenti del giudice con la collaborazione delle parti, del p.m. e delle autorità sociali competenti, si siano verificate le seguenti situazioni: a) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13 non sono comparsi senza giustificato motivo; b) l’audizione degli stessi «ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi»; c) le prescrizioni impartite sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori; d) è stata provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole (art. 15, comma 1°). La tutela del minore nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità. -  Rivista di Diritto Processuale, n. 4-5, 1 luglio 2018. Commento alla normativa Barbara Poliseno - Ricercatore nell’Università di Bari

[5]Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza, n. 11171, 23.04.2019.

 

[6] Cass.  Civ., Sez. I, Ordinanza del 17 luglio 2019, n. 19154 “La situazione di abbandono del minore sussiste quando la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave la possibilità di armonico sviluppo psico-fisico del bambino”.

[7] art. 1 L . 183 del 1984: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia. 

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”.

[8] “Stato di abbandono”, in Famiglia e Diritto, n. 1, 1.01.20 Commento alla normativa di Simonetta Giuliano.

[9] Cass. 24.02. 2010, n. 4545

[10] Cass. Civ. sez. 1, Ordinanza n. 3643, 13.02.2020

Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "extrema ratio" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983L. 04/05/1983, n. 184 e in particolare l'art. 44, lett. d)

[11] Cass. 22 agosto 2018, n. 20954 “Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla L. n. 184 del 1983art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura”.

e “È illegittima – in coerenza con la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo – la dichiarazione di adottabilità di una bambina quando gli elementi addotti a sostegno sono inidonei a darne adeguata giustificazione, perché vaghi e generici, tali da poter essere riscontrati, in tutto o in parte, in molte coppie genitoriali, senza per questo integrare lo stato di abbandono; ciò tanto più quando sono unicamente frutto di accertamenti dei servizi sociali risalenti nel tempo, quindi non più attuali al momento della decisione; e a maggior ragione se non risulta alcun sostegno alla famiglia da parte dei servizi”.

[12] art. 9 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

[13] Cass. Sent. n. 2102/2011

[14] art. 7 L. 184/1983

[15] art. 9 L. 184/1983

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