Coppie di fatto e contratti di convivenza

Le coppie di fatto (quelle che scelgono di non unirsi in matrimonio o in unione civile) possono scegliere liberamente di regolare i propri rapporti patrimoniali, attraverso con il contratto di convivenza.

Così, ad esempio, possono stabilire in quale misura suddividere le spese per il mantenimento dei figli, o come regolare i propri rapporti nell’ipotesi in cui cessi la convivenza.

Cosa succede se la coppia si scioglie, o non vuole più regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto?

Con la guida dell’avvocato esperto in diritto di famiglia ti spiegheremo come stipulare un contratto di convivenza, cosa può contenere e come sciogliersi dal contratto.

Indice:

  1. Che cos’è il contratto di convivenza?
  2. Chi può stipulare un contratto di convivenza?
  3. Come si fa e che cosa può contenere?
  4. Risoluzione e recesso

 

1. Che cos’è il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è stato introdotto con la legge n.76 del 20/05/2016, meglio nota come “Legge Cirinnà”, che ne disciplina i contenuti, la forma e i presupposti.

Lo scopo di questo particolare accordo è quello di consentire alle coppie – che abbiano scelto di non contrarre matrimonio o unione civile – di regolare, di comune accordo, gli aspetti patrimoniali del proprio rapporto.

Ad esempio, come approfondiremo più avanti, con il contratto di convivenza la coppia può stabilire le modalità attraverso le quali ciascuno dei due contribuirà alle esigenze della vita in comune; oppure, la suddivisione delle spese necessarie per il mantenimento dei figli.

Il contratto di convivenza non è obbligatorio e non è l’atto che costituisce la convivenza stessa, bensì è una scelta che l’ordinamento giuridico riconosce alle coppie di fatto.

La coppia ben può convivere, pur senza stipulare alcun contratto di convivenza e, comunque, godere delle tutele che la legge riconosce alle coppie che sono stabilmente unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale[1].

È bene, inoltre, precisare che con il contratto di convivenza non è possibile regolare i rapporti di natura strettamente personale, né i rapporti successori.

Così, ad esempio, non è possibile inserire nel contratto di convivenza un “obbligo di fedeltà”, che non ha alcun contenuto patrimoniale e riguarda esclusivamente i rapporti strettamente personali tra i conviventi.

Allo stesso modo, con il contratto di convivenza non è possibile stabilire che, alla morte di uno dei due, l’altro erediterà l’immobile del partner defunto[2].

 

2. Chi può stipulare un contratto di convivenza?

Per poter stipulare il contratto di convivenza è necessario essere una coppia di fatto, eterosessuale o omosessuale, che convive stabilmente e che non è legata da alcun altro vincolo.

La stabilità della convivenza deve essere dimostrata attraverso la registrazione presso gli uffici anagrafici del Comune di residenza.

La coppia, recandosi presso l’anagrafe del Comune, dichiara innanzi all’ufficiale di stato civile di voler costituire una coppia di fatto e di voler coabitare stabilmente nella residenza dichiarata.

I membri della coppia non devono essere uniti da alcun altro vincolo (di matrimonio, di unione civile, di parentela o affinità), né tra loro, né con altre persone.

Così, ad esempio, se nella coppia uno dei due partner ha precedentemente contratto matrimonio, si è successivamente separato ed ha, poi, intrapreso una nuova relazione, non sarà possibile registrare la convivenza e stipulare il contratto di convivenza, almeno fino alla sentenza che pronuncerà il divorzio.

 

3. Come si fa e che cosa può contenere?

Il contratto di convivenza deve essere redatto per iscritto, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata[3].

L’autentica del contratto di convivenza può essere curata da un notaio, o da un avvocato, che attesti il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

La forma scritta solenne (vale a dire, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata) è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Ciò significa che un contratto di convivenza che non abbia le caratteristiche di forma richieste non ha alcun valore giuridico e si considera come mai esistito.

Per poter procedere alla stipula del contratto di convivenza, la coppia, dopo aver registrato la propria convivenza presso l’anagrafe comunale, dovrà scegliere il notaio o l’avvocato di fiducia, al quale chiedere la predisposizione del contratto.

Il professionista, poi, si occuperà di trasmettere il contratto (entro dieci giorni dalla sottoscrizione) al Comune di residenza della coppia di fatto, per l’iscrizione agli uffici dell’anagrafe comunale.

Anche le modifiche e la risoluzione del contratto di convivenza devono essere predisposte per iscritto con atto pubblico, oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata, anche in questo caso a pena di nullità.

Con il contratto di convivenza la coppia può regolare, di comune accordo, i profili patrimoniali del proprio rapporto[4], stabilendo:

  • la residenza comune, individuando l’abitazione dove convivere;
  • come suddividere le spese per il mantenimento dei figli;
  • le modalità con cui ciascuno dei partner contribuirà alla vita in comune, tenendo in considerazione le sostanze di ciascuno e la capacità di lavoro, professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della coppia;
  • le modalità di definizione e regolamentazione dei rapporti tra i conviventi, in caso di cessazione della convivenza.

Ad esempio, con il contratto di convivenza la coppia potrà scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, allo stesso modo di quanto accade con le coppie che si uniscono in matrimonio.

Ancora, la coppia potrà stabilire in quale modo regolerà i propri rapporti, nell’ipotesi in cui la convivenza cessi. Ad esempio, si potrà stabilire che il partner che, durante la convivenza, abbia contribuito alla vita in comune con il lavoro casalingo, in caso di cessazione della convivenza, avrà diritto alla corresponsione di un importo mensile che gli consenta di mantenere lo stesso stile di vita avuto durante la convivenza.

 

4. Risoluzione e recesso del contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o a condizioni.

Così, ad esempio, la coppia non può stipulare un contratto di convivenza a scadenza.

Ciò non significa, tuttavia, che il contratto non possa essere sciolto, ma solo in alcuni casi previsti dalla legge[5].

Il contratto di convivenza può essere sciolto per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Accordo delle parti.

Il contratto di convivenza può risolversi per la comune volontà dei partner.

Questo può accadere, ad esempio, quando la coppia scelga di cessare la convivenza, perché è venuto meno il legame affettivo.

Tuttavia, la coppia può risolvere il contratto di convivenza anche mantenendo la vita in comune.

Come detto, infatti, il contratto di convivenza non è obbligatorio e non costituisce la convivenza (che esiste a prescindere dal contratto).

I conviventi, quindi, potrebbero liberamente decidere di non voler più regolare convenzionalmente i loro rapporti patrimoniali, anche solo per un certo periodo di tempo. 

Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se cambiasse sensibilmente la situazione economica, o lavorativa, di uno dei partner.

La risoluzione del contratto per accordo delle parti deve avvenire nelle stesse forme della stipula e, quindi, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’assistenza del professionista (notaio o avvocato) di fiducia.

Recesso unilaterale.

Il contratto di convivenza può essere risolto anche se non vi è l’accordo delle parti, ed è solo uno dei due partner a volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

In tal caso, senza necessità di particolari motivazioni, il partner che vuole sciogliersi dal contratto può manifestare la propria volontà attraverso l’atto di recesso.

Anche il recesso, come il contratto, deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, redatta con l’ausilio del professionista (avvocato o notaio) di fiducia.

Come per la stipula del contratto di convivenza, anche in caso di recesso, il professionista dovrà assicurarsi di trasmette l’atto di recesso (entro dieci giorni dalla sottoscrizione) al Comune di residenza della coppia, per l’iscrizione presso l’anagrafe comunale.

Inoltre, il professionista dovrà notificare una copia dell’atto di recesso all’altro convivente all’indirizzo risultante dal contratto di convivenza.

Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del partner che recede, con l’atto di recesso questi può fissare un termine entro il quale l’altro partner dovrà lasciare l’abitazione, ma tale termine non potrà essere inferiore a 90 giorni.

Matrimonio o unione civile.

Il contratto di convivenza può essere stipulato solo da coppie che non siano unite da altro vincolo (matrimonio, unione civile, parentela o affinità), né tra loro, né con altre persone.

La coppia, quindi, può sciogliere il contratto di convivenza anche scegliendo di contrarre matrimonio, o unione civile.

In tal caso non è necessario un atto scritto, ma lo scioglimento del contratto di convivenza sarà la conseguenza della trascrizione dell’atto di matrimonio o di unione civile presso i registri dello stato civile.

Il contratto di convivenza, tuttavia, può sciogliersi anche se uno dei due partner contrae matrimonio o unione civile con una altra persona, estranea alla coppia.

In tal caso il partner che ha contratto matrimonio o unione civile dovrà notificare l’estratto di matrimonio o di unione civile, sia all’altro partner, sia al professionista che ha curato la stipula del contratto di convivenza.

Morte di uno dei contraenti.

In caso di decesso di uno dei due partner, quello superstite o i suoi eredi dovranno provvedere ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

 

 

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Note:

[1] Ad esempio, anche senza contratto di convivenza, in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, relative allo stato di salute del partner.

Inoltre, in caso di cessazione della convivenza di fatto (anche in assenza di un contratto di convivenza), il Giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata

della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438 del codice civile.

[2] I rapporti successori tra i conviventi di fatto possono essere regolati solo attraverso il testamento, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni del Codice Civile.

[3] Art.1, comma 51, legge 76/2016.

[4] Art. 1, comma 53, legge 76/2016 - Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

  1. a) l'indicazione della residenza;
  2. b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  3. c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

[5] Art. 1, comma 59, legge 76/2016 - Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. a) accordo delle parti;
  2. b) recesso unilaterale;
  3. c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. d) morte di uno dei contraenti.
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