Fine dell'unione civile. Chi ha diritto al mantenimento?
Il regime delle unioni civili recepisce la disciplina del matrimonio civile (o ad effetti civili).
In relazione ai c.d. accordi o patti prematrimoniali, il nostro Ordinamento esprime un netto divieto.
Non è infatti permesso ai futuri coniugi e/o uniti accordarsi circa termini e condizioni, che disciplinino un eventuale regime di separazione o divorzio.
Tali patti, si ritiene in giurisprudenza, violerebbero addirittura la Costituzione, laddove riconosce un principio di difesa attuale e efficace per ogni individuo. Tale principio sarebbe violato da una disposizione tanto anticipatoria nelle tempistiche.
In coerenza con tale schema, anche per le unioni civili è previsto che, all'atto di cessazione delle stesse per venire meno del rapporto, il Giudice possa decidere con sentenza di imporre ad una delle parti di versare con cadenza mensile a beneficio dell'altra parte un assegno di mantenimento, quando la parte beneficiaria fosse sprovvista di redditi idonei.
Tale decisione è tuttavia assunta dopo una articolata ed approfondita valutazione: sono infatti esaminate le condizioni delle rispettive parti, i motivi della decisione di separarsi/divorziare, il contributo personale ed economico apportato da ogni parte in regime di unione civile, i rispettivi redditi.
Badi bene: all'unito cui venga riconosciuto un assegno di mantenimento, spetta anche una perecentuale del tfr dell'altro unito, in misura del 40% del tfr percepito per gli anni di durata dell'unione.
Avvocato Fabrizio Tronca