Genitori divisi e residenti in Comuni diversi: come gestire i figli durante l’emergenza Coronavirus.
I recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicati per gestire l’emergenza Covid-19 (o coronavirus), hanno comportato una profonda limitazione nella libertà di circolazione, spostamento e frequentazione dei e tra i cittadini italiani.
In particolare, il D.P.C.M. 8 Marzo 2020, il successivo D.P.C.M. 22 Marzo 2020 ed il D.P.C.M. 10 aprile 2020 hanno dapprima limitato la libertà di circolazione su tutto il territorio italiano e quindi ulteriormente definito e ristretto le condizioni dei trasferimenti.
Tali provvedimenti incidono anche sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sui movimenti dei genitori divisi necessari per recarsi dai propri figli.
In particolare, l’art. 1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 prevedeva per l’intero territorio nazionale le disposizioni, e quindi le limitazioni alla circolazione, previste solo per determinate Regioni e Province italiane, prevedendo di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
Le decisioni inziali del Governo hanno, quindi, richiesto una seria e tempestiva riflessione circa i comportamenti da assumere quanto alla gestione dei figli, per quei genitori divisi (separati, divorziati o non sposati e senza un rapporto corrente) e non conviventi con la prole.
Per legge i genitori, pur divisi, hanno un dovere di mantenere, educare ed istruire la prole. Tali compiti devono essere ottemperati anche attraverso la frequentazione con i minori.
Si è quindi posta la questione se fosse legittimo e lecito proseguire nella condivisione della collocazione dei figli minori in maniera alternata tra un genitore e l’altro, così comportando uno spostamento di abitazione, e a volte persino di Comune, dei figli e degli stessi genitori, per poterli prelevare.
Le domande che si sono posti molti genitori, che al momento della pubblicazione dei decreti risultavano collocatari dei figli, sono le seguenti:
In questo periodo di emergenza sanitaria Covid19, sono obbligato a consegnare i miei figli, che attualmente stanno con me, all’altro genitore?
In questo periodo di emergenza sanitaria, posso vedere e frequentare i miei figli, che attualmente stanno con l’altro genitore?
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Se per la coppia genitoriale è attualmente in vigore un provvedimento del Tribunale o un accordo tra le parti, che ha previsto un calendario di frequentazione dei genitori con i/il figli/o minore/i, i genitori sono tenuti a rispettarlo.
Così si esprimeva solo un mese fa su questo argomento, con urgenza, il Tribunale di Milano con un decreto dell’11 marzo 2020, disponendo ai genitori di “attenersi alle previsioni di cui al precedente verbale di separazione consensuale, così come integrate dal successivo accordo tra le parti raggiunto in udienza.”
Il provvedimento si inseriva in una vicenda di disciplina del regime di filiazione, rispetto alla quale i genitori hanno già condiviso “un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre”.
Nel caso trattato dal Tribunale di Milano, il padre dei minori ricorreva al Giudice, poiché la madre, convinta di tutelare e proteggere i propri figli, si era trasferita in via temporanea, così pregiudicando il diritto di visita del papà.
Il Giudice motivava, quindi, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse già precisato come “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.
In forza di tale interpretazione del D.P.C.M 8 marzo 2020 i genitori potevano e dovevano proseguire con gli assetti già previsti e validati dall’Autorità giudiziaria competente per la frequentazione dei figli, non trovando una limitazione – per questa sola fattispecie - nelle previsioni del decreto.
In via astratta, non potevano, quindi, considerarsi sospesi i provvedimenti già pubblicati dai competenti Tribunali in ordine al regime di frequentazione dei figli minori.
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Il D.P.C.M. 22 marzo (in vigore al momento fino al 3 aprile) modificava il D.P.C.M. del 8 Marzo, eliminando la seguente facoltà riconosciuta dal precedente decreto ministeriale: “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Tale modifica ha inciso, pertanto, anche sulla libertà di movimento dei genitori residenti in Comuni diversi, intenti a rispettare la disciplina del rapporto di filiazione dichiarata dal Tribunale.
Va da sé che il divieto del cittadino di rientrare al proprio domicilio, abitazione e residenza, escluda di fatto la possibilità di spostarsi dal proprio Comune, per poi rientrarvi con il figlio.
La sola possibilità di trasferimento da un Comune all’altro risiede nei motivi di “assoluta urgenza”: tali non potevano essere considerati, secondo il Tribunale di Bari, i diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario con il figlio.
In questo senso, diversamente dal provvedimento del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020, si è quindi espresso il Tribunale di Bari il 26 marzo.
L’Autorità pugliese ha infatti stabilito che “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;” proseguiva il Tribunale di Bari, affermando come la tutela della salute per l’emergenza Covid19, ora realizzabile evitando i contatti tra soggetti, sia allo stato un bene superiore rispetto all’esigenza di frequentazione tra genitore e figlio.
Il Tribunale di Bari affermava come temporaneamente il diritto di visita del genitore non collocatario potesse essere surrogato da videochiamate o collegamenti via Skype.
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I genitori divisi residenti nel medesimo Comune potranno pertanto proseguire nella disciplina della frequentazione dei figli dichiarata dal Tribunale competente; tale diritto sembrava, invece, sospeso per i genitori divisi che risiedano in Comuni diversi.
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In data 07 aprile, con ordinanza n. 49853 il Tribunale di Roma ha, invece, aderito alla lettura del Tribunale di Milano dell’11 marzo, aprendo alla frequentazione dei figli minori con i genitori tra loro divisi e che si trovino in residenze e/o Comuni diversi.
Il Tribunale osserva come l’attuale pandemia non debba essere strumento di attrito nell’esercizio delle bigenitorialità e quindi non deve essere impedito il normale svolgimento del ruolo genitoriale, che comporta la frequentazione dei figli.
Il caso sottoposto al Tribunale della Capitale riguardava proprio due genitori, l’uno residente in Roma, l’altro in Trentino, quindi collocati in due Regioni differenti.
Sul contenzioso si è così espresso il Tribunale: “La frequentazione padre-figlio non espone il minore ad alcun rischio, che non sia quello generale legato all’emergenza sanitaria, anzi la città di Roma appare meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è più vicino alla Lombardia e al Veneto, Regioni maggiormente colpite dall’epidemia da Covid 19”.
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Dal susseguirsi delle decisioni giudiziali, anche contrastanti tra loro, pare emergere quindi un prevalente orientamento che ritenga lecito per i genitori divisi, residenti in Comuni diversi, continuare a spostarsi, per frequentare e vedere i figli minori.
L’attuale emergenza Covid 19 non deve essere strumento per impedire all’uno o all’altro genitore di frequentare il figlio e, in definitiva, non deve soprattutto privare il figlio minore della presenza, alternata, dei genitori nella propria vita in questo periodo particolare.
L’orientamento è definitivamente confermato anche nella sezione FAQ del sito del Governo, ove espressamente è dichiarato: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
La posizione sembra contraddittoria rispetto al divieto assoluto anche di rientrare nel Comune di propria residenza o abitazione, tuttavia il Governo ed i Giudici di merito hanno ritenuto prevalente l’interesse al ricongiungimento tra figli e genitori.
Resta fermo che il genitore che si recherà – anche cambiando Comune - a prelevare i figli presso l’abitazione dell’altro genitore dovrà munirsi del modulo rilasciato dal Governo, al fine di motivare la legittimità dello spostamento e possibilmente del provvedimento del Tribunale, che disciplina la frequentazione dei genitori con i figli minori.