Designazione e nomina del tutore per i figli orfani minori d’età
Il ruolo di genitore comporta il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Il nostro Codice Civile dispone che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.” (1)
Sono questi gli obblighi che rientrano nella responsabilità genitoriale, (2) un tempo prevista come patria potestà e successivamente come potestà genitoriale.
È di impatto immediato come il termine responsabilità comporti dei doveri, mentre il termine potestà richiami un potere o un diritto.
Con la riforma del diritto di famiglia del 2012 il minore è quindi posto al centro delle attenzioni della famiglia, come destinatario di diritti verso la madre ed il padre e non come essere soggetto ai poteri del padre (e quindi di entrambi genitori).
I genitori hanno pertanto dei doveri verso la prole.
Questi doveri sono esercitati quotidianamente almeno fino alla maggiore età dei figli.
I genitori sono costantemente tenuti a compiere scelte e assumere decisioni che riguardino gli studi, la salute, l’educazione e la formazione dei figli minori.
A chi spettano tali compiti, se i genitori dovessero mancare, lasciando dei figli minori di età? I genitori possono incidere nella scelta e quindi nell’indicazione dell’adulto che si occuperà dei figli? A chi spetta nominare il tutore dei figli minori orfani?
Diamo risposta a queste concise domande nella spiegazione che segue.
Indice:
2. Chi nomina il tutore? Procedura e ruolo del Giudice tutelare
3. Il ruolo del tutore ed il perimetro dell’incarico
1. Come designare un tutore
Nel caso in cui vengano a mancare i genitori di minori di età, è necessario stabilire chi si occuperà dei figli.
La decisione e quindi la nomina del tutore spetteranno al Tribunale nella persona del Giudice Tutelare.
Prima di tale nomina e in funzione della stessa, l’ultimo genitore che abbia esercitato la responsabilità genitoriale ed ancora in vita può individuare ed indicare (designare) il soggetto che ritenga idoneo alla cura dei propri figli, quindi ad occuparsene garantendo loro tutti i diritti che spettano ad un minore.
Come può incidere il genitore rispetto alle decisioni future sui figli?
L’art. 348 del Codice Civile dispone: “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento (c.c. 587), per atto pubblico (c.c. 2699) o per scrittura privata autenticata”.
Il codice civile prevede dunque tre forme, mediante le quali il genitore possa indicare il futuro tutore dei figli, che sarà nominato dal Giudice Tutelare.
Gli atti coi quali indicare il tutore da parte del genitore sono:
- il testamento olografo
- il testamento pubblico
- la scrittura privata autenticata
Il testamento olografo dovrà essere pertanto scritto di proprio pugno dal genitore, con indicazione della data e sottoscritto personalmente.
Il testamento per atto pubblico “è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.” Il testatore dichiara la propria volontà al notaio, che si occuperà di trascriverla.
La scrittura privata autenticata è, invece, un documento redatto dal genitore con “attestazione da parte del pubblico ufficiale (Notaio) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.”
La legge non impone al genitore di individuare, quale futuro tutore dei figli, necessariamente un adulto che sia parente o affine dei minori.
Concedendo all’ultimo che abbia esercitato la responsabilità genitoriale sui figli la facoltà di indicare un futuro tutore, il legislatore ha inteso lasciare ampia autonomia al genitore.
La ragione di tale scelta risiede nel premiare e valorizzare la conoscenza, da parte del genitore, delle esigenze del minore, del carattere e del rapporto che possa avere con il soggetto indicato.
2. Chi nomina il tutore? Procedura e ruolo del Giudice tutelare
“L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore […] e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni”. (3)
In seguito alle comunicazioni imposte dalla legge in caso di morte dei genitori, è obbligatorio quindi aprire la tutela (“Se entrambi i genitori sono morti […] si apre la tutela”, art. 343 del Codice Civile).
Mentre la designazione del tutore del minore spetta all’ultimo genitore che abbia esercitato la responsabilità genitoriale, la nomina (e quindi l’affidamento dell’incarico) del tutore spetta all’Autorità giudiziaria nella veste del Giudice Tutelare ed avviene mediante decreto.
L’indicazione espressa dal genitore secondo le forme sopra descritte (testamento, olografo o pubblico e scrittura privata autenticata) viene quindi ricevuta e valutata dal Tribunale.
Il Giudice svolge una funzione di controllo e supervisione sulla scelta manifestata dal genitore, tipica dei provvedimenti che riguardino il minore ed ispirata al rispetto del miglior interesse del minore. (4)
Il Codice dispone come “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà (responsabilità genitoriale, nds)”, apparentemente esprimendo un automatismo tra indicazione espressa dal genitore e nomina.
La legge specifica tuttavia dei parametri, che il Tribunale deve adottare per la valutazione dell’idoneità dell’adulto scelto quale tutore dal genitore.
In questa fase interviene l’opera valutativa del Giudice.
Il candidato tutore deve essere, infatti, “persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta”. Questi criteri ricadono pertanto su una valutazione – discrezionale – sulla qualità della persona.
L’idoneità e la condotta ineccepibile del tutore devono persistere per tutta la durata dell’incarico.
Infatti, il Giudice Tutelare, qualora l’idoneità del tutore nominato venga meno nel corso del tempo, può rimuoverlo dall’incarico.
La norma individua un ulteriore criterio: la necessità che il candidato tutore sia persona che dia “affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.” (5)
In concreto, il tutore deve essere un adulto in grado di garantire ai minori il soddisfacimento di tutti quei bisogni tipici, quali le esigenze primarie (vitto, alloggio, studio), educative, formative e in grado di assecondare le inclinazioni e le capacità dei ragazzi, nonché una maturazione ed una crescita serena.
- Cosa succede, se l’ultimo genitore che abbia esercitato la responsabilità genitoriale, non abbia pensato a nominare per il futuro un tutore per il figlio?
In tal caso spettano al Giudice Tutelare sia la designazione che la nomina del tutore.
In mancanza di designazione di un tutore da parte del genitore, il Giudice Tutelare deve infatti scegliere il tutore “preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore”. (6)
La legge privilegia quindi la scelta di un soggetto che per vincoli familiari, si presume, abbia già instaurato un rapporto e un legame affettivo con il minore.
Nell’operazione di individuazione del parente (o affine) idoneo, il Giudice, se lo riterrà opportuno, potrà ascoltare il soggetto individuato e candidato.
In questo schema ha importanza il minore stesso. Se il figlio ha compiuto almeno 12 anni, infatti, il Giudice Tutelare deve ascoltarlo. (7)
Il confronto tra Giudice e ragazzo è teso a valutarne le esigenze e il rapporto con il nominando tutore.
- Chi si occupa del minore, prima della nomina del tutore?
Dal momento della morte dell’ultimo genitore e la nomina del tutore, chi assume le decisioni nell’interesse del minore?
Al momento del decesso del genitore l’ufficiale di stato (o il notaio che abbia pubblicato il testamento) informa il Tribunale e, prima che venga designato e nominato il tutore, il Giudice tutelare su propria iniziativa (ossia: d’ufficio), su istanza del Pubblico Ministero o di un parente o affine del minore, assume i “provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio.”
Nel caso in cui i figli orfani siano più di uno, la legge prevede che sia nominato il medesimo tutore per i fratelli.
L’art. 347 del Codice Civile dispone che “È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.”
3. Il ruolo del tutore ed il perimetro dell’incarico
Il tutore è quel soggetto adulto che, alla morte dell’ultimo genitore, si prenderà cura del minore orfano e dei suoi interessi, previa nomina da parte del Giudice Tutelare e prestazione di giuramento.
Come abbiamo visto, deve trattarsi di un soggetto di ineccepibile condotta ed idoneo all’ufficio di tutore, capace di mantenere, educare ed istruire il minore.
“Il tutore ha quindi la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” ed ha l’onere di intraprendere - entro i dieci giorni dalla nomina - l’inventario dei beni del minore, da compiere in un termine di 30 giorni.
È, infatti, possibile che alla morte dell’ultimo genitore, questi lasci in eredità dei beni al figlio, quale erede legittimo, che rendano necessaria la loro gestione e conservazione.
Il tutore dovrà quindi proporre al Giudice Tutelare le condizioni di cura del minore e, in particolare quelle relative: (8)
al “luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione.”
alla “spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente”;
alla “convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele”;
Il tutore, nello svolgimento del proprio ruolo, deve richiedere mediante istanza al Tribunale l’autorizzazione del Giudice Tutelare, per la conclusione di determinati negozi o atti giuridici, che incidano sul patrimonio del minore. (9)
L’autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria, a titolo di esempio, per acquistare beni, (ad eccezione dei mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio), promuovere giudizi nell’interesse del minore, riscuotere capitali, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
4. Fac-simile di designazione
Come detto nel corso di questa breve esposizione, le forme che assume la designazione, richieste ai fini probatori, sono il testamento (olografo o pubblico) e la scrittura privata autenticata dal notaio.
Il testo della designazione è del tutto essenziale.
Designazione di tutore
Io sottoscritto/a Signor/a …………………. padre/madre del/i minore/i ……………………, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, designo tutore dei/l figli/o che, alla mia morte, sarà/saranno in minore età, il Signor/la Signora ............................ .
La designazione è pensata e formalizzata, considerato il rapporto tra il tutore designato Signor/a ……. e mio / i miei figlio/i minore/i (è consigliabile una breve spiegazione delle motivazioni che giustifichino la designazione del tutore, che verta in particolare sul rapporto tra questi e il minore e sull’idoneità e capacità del tutore ad assumere l’incarico, ndr).
Qualora il Signor/la Signora .............................. non possa o non voglia assumere l'ufficio, gli/le sostituisco, nella stessa qualità, il Signor/la Signora ..................................
Data e luogo
Firma (del genitore)
________________________________________
Note:
(1) art. 315 bis del Codice Civile “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
(2) art. 316 del Codice Civile “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”
(3) art. 345 del Codice Civile “L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.”
(4) Il miglior interesse del minore è stabilito dalla L. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e l’art. 18 dispone “[…] entrambi i genitori hanno una responsabilità? comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
Trattiamo quindi del best interests of the child, quale principio che governa il complesso normativo volto alla tutela del minore, al fine di garantire che per tutti i provvedimenti che lo coinvolgano e/o interessino l’Autorità giudiziaria deve tenere in considerazione il superiore interesse del minore e in particolare il suo benessere psicofisico.
(5) art. 147 del Codice Civile “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis”.
(6) Sono parenti i soggetti che abbiano in comune lo stesso stipite (genitori, figli, nipoti, pronipoti), ovvero i così detti consanguinei. Sono affini quei soggetti che abbiano un legame non di sangue, ma creato per il matrimonio tra due soggetti. Per fare un esempio, pensiamo allo zio acquisito, marito della sorella della madre del minore.
(7) Art. 348 III comma del Codice Civile: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
(8) Art. 371 del Codice Civile “Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi 1;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.
(9) Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.