Fondo patrimoniale: che cosa è e come funziona
I coniugi o gli uniti civilmente, possono costituire invia congiunta o disgiunta, mediante atto pubblico, un fondo patrimoniale, ossia un insieme di beni immobili o mobili registrati di proprietà dei coniugi o degli uniti civilmente, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo può costituirsi, altresì, da parte di un terzo, anche mediante testamento.
Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, che sottrrai i beni di cui si compone dai consueti regimi di comunione o separazione dei beni.
L’effetto pratico di tale istituto è evitare che sui beni, oggetto del fondo, possano soddisfarsi i creditori della coppia per obbligazioni e debiti non contratte per soddisfare i bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale è amministrato, senza possibilità di deroghe o patti diversi, secondo le norme che disciplinano la comunione legale.
Indice:
- Cos’è il fondo patrimoniale.
- Modalità di costituzione
- Beni che compongono il fondo patrimoniale
- Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
- Amministrazione del fondo patrimoniale
- L’esecuzione su beni del fondo patrimoniale
- Cessazione ed estinzione del fondo patrimoniale
- Conclusioni
1. Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato rispetto a quello personale o in comune dei coniugi o degli uniti civilmente. In sostanza, è data la facoltà, a certe condizioni, di separare giuridicamente parti del proprio patrimonio personale, destinandole a esclusivo soddisfacimento dei bisogni familiari. Dunque il fondo patrimoniale potrà essere aggredito dai creditori solo ed esclusivamente in relazione a impegni e a debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia. Mentre per tutti gli altri debiti sorti per altre esigenze, il creditore non potrà aggredire il fondo.
Con un atto pubblico concluso davanti al Notaio, le Parti possono scegliere di costituire un fondo patrimoniale, esclusivamente destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, composto da determinati beni (mobiliari e/o immobiliari), già in comunione della coppia o anche di proprietà esclusiva del solo singolo coniuge.
L’art. 167 del Codice Civile, infatti, dispone che i coniugi o anche un terzo “possono costituire un fondo patrimoniale” destinato“a far fronte ai bisogni della famiglia.”
L’attributo che caratterizza ed identifica il fondo patrimoniale, pertanto, è la sua funzione e destinazione: sostenere i bisogni del nucleo familiare.
I negozi e le convenzioni della coppia, che non sono collegati a questo specifico scopo, non possono essere considerati fondo patrimoniale.
Questo strumento non sostituisce il regime patrimoniale principale scelto dalla coppia, ma può affiancarlo ed integrarlo, costituendo uno strumento ulteriore rispetto sia al regime di comunione che di separazione dei beni.
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Per i soli debiti contratti per sostenere i bisogni familiari, i creditori possono aggredire e soddisfarsi sui beni componenti il fondo.
L’art. 170 del Codice Civile recita “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”
La norma permette ai titolari del fondo di opporsi all’eventuale pignoramento del fondo stesso, nel caso in cui il creditore procedente non abbia un titolo collegato a crediti sorti per soddisfare i bisogni familiari.
Pertanto, a tutti i soggetti che vantano crediti diversi (e quindi sorti in relazione a obbligazioni contratte al di fuori dei bisogni della famiglia) è preclusa per legge la possibilità di soddisfarsi sui beni compresi nel fondo.
In concreto, quindi, la funzione del fondo patrimoiale è, per usare un termine tecnico ma significativo, quella di “segregare” una parte del patrimonio, evitando il rischio che tale porzione di patrimonio sia aggredita e quindi intaccata dai creditori estranei ai debiti contratti per bisogni familiari.
2. Modalità di costituzione del fondo patrimoniale
Ma come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?
Innnazitutto vediamo quali sono i soggetti che possono costituire il fondo:
- i coniugi o gli uniti civilmente (anche uno solo dei due);
- un terzo.
- Costituzione del fondo da parte dei coniugi o degli uniti civilmente.
Il fondo patrimoniale è una convenzione a tutti gli effetti e secondo quanto dispone l’art. 162 codice civile “le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.”
La pubblicità è richiesta per garantire le esigenze di certezza e legalità di impegni particolarmente significativi.
Per costituire il fondo, i coniugi (o gli uniti civilmente) dovranno quindi recarsi presso il Notaio, alla presenza di due testimoni.
La costituzione del fondo patrimoniale pretende due forme di pubblicità (rispettivamente cc.dd. pubblicità dichiarativa e pubblicità notizia):
- annotazione a margine dell'atto di matrimonio: ovvero la menzione direttamente sull’atto di matrimonio dell’esistenza del fondo (c.d. pubblicità dichiarativa). L’annotazione sull’atto di matrimonio consente di rendere “non aggredibili” i beni da parte dei creditori. Si ricorda che il Notaio che trascura (omette o dimentica) di richiedere l’annotazione risponde di responsabilità professionale verso i coniugi.
- trascrizione sui registri immobiliari.
Un fondo patrimoniale, composto da uno o più immobili, che risulti trascritto sui pubblici registri immobiliari, ma non annotato a margine dell’atto di matrimonio, rende aggredibili i beni dai creditori a qualsiasi titolo (1).
- Costituzione del fondo da parte di un terzo.
Il fondo può essere costituito anche da un terzo, secondo due tipi di atti:
- Atto pubblico c.d. inter vivos: questo atto per essere valido ed efficace deve essere accettato dai coniugi a favore dei quali il Fondo è costituito.
- Testamento: anche in tal caso la disposizione testamentaria, perchè il fondo spieghi i suoi effetti, dovrà essere accettata dai coniugi destinatari della volontà del testatore.
Fa eccezione allo schema disposizione/accettazione la costituzione del legato. Nel caso in cui il fondo sia costituito mediante legato, infatti, non è necessaria l’accettazione da parte del legatario.
Il testatore può anche disporre la costituzione di un fondo in favore di due persone non ancora coniugate (o non ancora unite civilmente); in tal caso, l’effettiva celebrazione del matrimonio o dell’unione civile costituirà una condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria.
La costituzione del fondo può essere fatta anche durante il matrimonio.
Nel Fondo possono confluire i beni sia già in comunione tra i coniugi o gli uniti, sia i beni del singolo componente della coppia.
3. Beni che compongono il fondo patrimoniale
Possono rientrare nel fondo patrimoniale:
- i beni immobili
- i beni mobili registrati (navi, gli aeromobili, gli autoveicoli)
- i titoli di credito
La funzione di pubblicità è tesa a rendere opponibile ai terzi creditori l’esistenza del Fondo, è assolta esclusivamente dai beni registrati (che consentono ai creditori di individuare i beni eventualmente non aggredibili), piuttosto che da beni mobili non registrati e non soggetti quindi a trascrizione.
Tale esigenza, ispirata evidentemente alla natura pubblicitaria del fondo, pretende quindi che i beni siano ben “specificati” nell’atto di conferimento.
4. Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia
Che cosa si intende con "debiti contratti per soddisfare le esigenze di mantenimento ed armonico sviluppo della famiglia”?.
Si tratta di esigenze pratiche e quotidiane, ordinarie e straordinarie, quali la casa, il mantenimento della famiglia, l’educazione e l’istruzione dei figli, le cure mediche.
L’accezione ampia con cui la giurisprudenza intende “beni di famiglia” si ricava anche dalla volontà di ricomprendervi le spese non solo per le cosiddette esigenze primarie o ordinarie sopra indicate, ma persino per mantenere il tenore di vita – anche elevato – scelto e tenuto dai coniugi.
Oltre alle spese sostenute per il mantenimento e per lo sviluppo economico della famiglia, sono da intendersi contratti nell’interesse della stessa anche le spese sostenute per la gestione del fondo patrimoniale stesso.
Per individuare se il debito sia sorto nell’interesse (o meglio, per il bisogno) della famiglia, bisogna, pertanto, concentrarsi sul concreto rapporto tra il fatto che ha generato il debito e il bisogno del nucleo familiare (2) (3).
È dibattuto in dottrina e ancor più nei nostri Tribunali se possano essere ricompresi nei debiti contratti per i bisogni della famiglia quelli sorti nel contesto dell’attività di impresa di uno dei due coniugi o uniti.
È, invece, certo che siano escluse dal perimetro del fondo patrimoniale quelle spese sorte “per esigenze di natura voluttuaria caratterizzate da interessi meramente speculativi” e, tra gli altri, i debiti originati da una attività illecita, quelli contratti per soddisfare i bisogni personali del singolo componente la famiglia, i debiti di gioco.
Nel caso in cui il fondo patrimoniale sia costituito da un terzo (per atto tra vivi o per atto di successione), questi non può circoscrivere o limitare i bisogni della famiglia in funzione dei quali il fondo sia costituito.
Una volta formato, spetta solo ai soggetti che ne beneficino stabilire quali siano i bisogni del nucleo.
5. Amministrazione dei beni del Fondo patrimoniale
I coniugi e uniti civilmente si indendono titolari in via paritaria dei beni del fondo.
L’art. 168 del Codice Civile, infatti, dispone che “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”.
È però consentito che ciascun coniuge (e unito civilmente) possa riservarsi la titolarità del o dei beni che compongono il fondo. In tal caso, oggetto del conferimento all’interno del fondo sarà il godimento del bene stesso e non naturalmente la proprietà (lo schema richiama quello previsto dal diritto di usufrutto).
L’art. 168 del Codice Civile prosegue, spiegando come “i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia”.
Quanto prodotto dai beni del fondo, pertanto, non è a beneficio del singolo titolare o dei soli titolari che abbiano conferito il bene, ma deve esclusivamente essere destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.
Se la destinazione dei frutti non venisse rispettata e quindi dirottata al soddisfacimento di interessi personali, il Giudice potrebbe privare i titolari dell’amministrazione del fondo, per affidarla ad un soggetto terzo.
L’articolo in esame conclude, disciplinando l’amministrazione dei beni oggetto del fondo: “l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.”
In tal senso, pertanto:
- possono essere adottati disgiuntamente dai coniugi gli atti di ordinaria amministrazione dei beni costituenti il fondo;
- devono essere adottati congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione dei beni che costituiscono il fondo (4).
6. L’esecuzione sui beni del Fondo del patrimoniale
Per i debiti, contratti dai coniugi per soddisfare i bisogni familiari, i creditori possono soddisfarsi sui frutti prodotti dai beni costituenti il fondo.
Così, ad esempio, la scuola cui sono iscritti i figli potrà pignorare l’immobile facente parte del fondo per le rette non pagate dai genitori.
L’art. 170 del Codice Civile dispone“L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”
Si discute della sorte dei crediti sorti prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Cosa succede se il debitore sottrae a chi abbia maturato un credito prima della costituzione del fondo tutto il suo patrimonio aggredibile, immettendolo nel fondo patrimoniale?
Il creditore, entro un anno dalla costituzione del fondo, può aggredire l’immobile parte del fondo, trascrivendo il pignoramento.
Ciò comporta di fatto uno svuotamento totale della funzione di "separazione dei beni" del fondo patrimoniale dal patrimonio dei soggetti, per il primo anno di vita.
Trascorso un anno, per il creditore ante-costituzione del fondo è possibile attivare l’azione revocatoria.
Nel termine di 5 anni dalla costituzione del fondo, il creditore che abbia visto sorgere anteriormente il proprio credito, può infatti esperire l’azione revocatoria (5).
7. Cessazione ed estinzione del Fondo patrimoniale
La necessaria connessione tra matrimonio (o unione civile) e fondo patrimoniale, che comporta che solo i coniugi o gli uniti civili possono costituirlo e/o beneficiarne, spicca anche nella fase dello scioglimento del fondo.
Venuto meno il vincolo coniugale o sciolta l’unione civile, infatti, cessa anche il fondo patrimoniale.
È l’art. 171 del Codice Civile a specificare le coordinate della cessazione del fondo, disponendo che “La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Non è, invece, causa di estinzione del fondo la separazione legale dei coniugi (ancor meno lo può essere per gli uniti civili, posto che per l’unione civile la Legge Cirinnà non prevede la separazione).
Pur non essendo espressamente previsto dal citato art. 171 c.c., dottrina e giurisprudenza ritengono che tra le cause dello scioglimento del fondo patrimoniale possa rientrare anche la volontà dei coniugi.
In particolare, quindi, il fondo potrà sciogliersi su accordo dei coniugi mediante atto pubblico sottoscritto da entrambi.
Se la coppia ha dei figli minori, la durata del fondo coincide per legge quanto meno con il raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio (6).
8. Conclusioni
Come emerso da quanto dopra indicato, lo scopo di tale istituto è quello di tutelare i bisogni della famiglia. A tal fine la legge consente di “segregare” determinati beni, destinandoli al servizio dei bisogni familiari. In tal modo escludendoli dalle aggressioni di creditori personali di uno dei coniugi o uniti civilmente.,
Si segnala infine che l’introduzione dell’ art. 2929 bis del Codice Civile, mediante il D.L. 83 del 2015, ha in parte contenuto l’efficacia tutelante del fondo patrimoniale (7).
Infatti è oggi consentita la possibilità di pignorare il fondo stesso, anche per quei debiti contratti per motivi estranei ai bisogni della famiglia, purchè il pignoramento venga trascritto dal creditore entro il termine di un anno dalla costituzione del fondo e soprattutto purchè il credito sia sorto anteriormente alla costituzione del fondo stesso. Al ricorrere di tali due presupposti il creditore non sopporta l’onere di dimostrare che il debitore abbia costituito il fondo, al solo fine di sottrarre determinati beni all’aggressione dei creditori.
Prima di costituire un fondo patrimoniale è pertanto consigliabile il confronto con un legale, al fine di valutare le necessità di tutela del patrimonio e la concreta efficacia dello strumento del fondo per la tutela dei propri interessi e del proprio capitale.
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Note:
[1] L’importanza ed efficacia dell’annotazione è ben descritta nell’ordinanza della Cassazione Civile (sez. 1, 10.05.2019, n. 12545), che spiega come su un immobile che risulti parte di un fondo patrimoniale, perché trascritto nei pubblici registri, può essere iscritta ipoteca, se prima non sia intervenuta l’annotazione a margine dell’atto matrimoniale.
[2] È estremamente significativa la sentenza della Corte di Cassazione in questo senso, che spiega come “ in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.”
[3] Secondo il medesimo principio, anche la natura dell’obbligazione non è necessariamente rilevante, per determinare se si tratti di un debito contratto nell’interesse della famiglia.
Si ritiene infatti in giurisprudenza (Cassazione Civile, sez. VI, Ordinanza del 04.04.2019, n. 19758) che “anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa”.
[4] L’art. 180 del codice civile sulla comunione legale dispone “L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.”
La particolarità di tale regime riservata al fondo patrimoniale risiede nell’obbligo, in caso di presenza di figli minori, di autorizzazione agli atti straordinari resa dal Giudice Tutelare.
[5] Onere del creditore sarà dimostrare l’intento del debitore di sottrarre tutti i propri beni al soddisfacimento del credito.
Il Codice Civile all’art. 2901 prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”
Il senso dell’azione revocatoria è ben spiegato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI, Ord. 18.06.2019, n.16221), quando afferma come fondata l’azione revocatoria non solo quando la costituzione del fondo patrimoniale elimini ogni possibilità di soddisfacimento del creditore, ma anche quando la costituzione dello stesso comprometta la qualità dei beni aggredibili o persino quando“comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. È a carico del creditore, tuttavia, dimostrare le “modificazioniquantitative o qualitative della garanzia patrimoniale”
È invece a carico del debitore provare “che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”
[6] In questo senso è stata esplicativa la sentenza della Cassazione (sez. I, 08.08.2014, n. 17811), disponendo che “I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l'invalidità.”
[7] Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.