La successione necessaria e la successione legittima. Quali differenze?

La successione legittima si ha quando, in mancanza di un testamento redatto dal defunto che identifichi chiaramente i suoi eredi, l’eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge nel codice civile, sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi. La successione legittima si applica anche nel caso in cui il testamento sia stato redatto, ma non vi sia stato compreso tutto il patrimonio del defunto.

 La c.d. successione necessaria invece è una previsione di legge in virtù della quale è obbligatorio che una quota del patrimonio del defunto, detta quota di legittima, sia destinata ai c.d. eredi legittimari (coniuge, figli e genitori del de cuius). Questi soggetti dovranno ricevere per legge la loro parte del patrimonio del defunto, anche contro le volontà di quest’ultimo espresse nel testamento.

 

Indice:

  1. Che cos’è la successione necessaria?
  2. Quali sono le quote che spettano ai legittimari?
  3. Legittimari e successione legittima: che differenza c’è?
  4. Cosa fare se la quota di legittima viene lesa?

 

1. Che cos’è la successione necessaria?

La regola generale nel nostro ordinamento giuridico è che chiunque può decidere la sorte del proprio patrimonio dopo la propria morte, attraverso il testamento.

La legge pone un unico limite a tale liberà, a tutela dei famigliari più stetti del defunto, i così detti eredi necessari o Legittimari. Costoro hanno infatti diritto di ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto, a prescindere da quanto quest’ultimo abbia disposto tramite il testamento.

Si tratta della così detta quota di legittima o porzione indisponibile.

A ciò consegue che, se il defunto con il proprio testamento ha leso la porzione di patrimonio ereditario che spetta per legge ai legittimari, Costoro possono impugnare il testamento.

 

I Legittimari, tassativamente individuati dalla legge, sono: il coniuge superstite, figli, genitori.

 

Gli eredi legittimari non devono essere confusi con gli eredi legittimi cioè con coloro ai quali l'eredità è devoluta secondo le disposizioni di legge nell’ipotesi in cui manchi il testamento.

 

2. Quali sono le quote che spettano ai legittimari?

 

Le quote spettanti ai Legittimari sono individuate dalla seguente tabella dedicata alla successione necessaria:

 

Quote che spettano ai legittimari

situazione familiare

quota figlio/figli

quota coniuge

quota ascendenti

Coniuge con un figlio

1/3

1/3

niente

Coniuge   con più figli

1/2

¼

niente

Solo un figlio

1/2

-

niente

Solo più figli

2/3

-

niente

Solo coniuge

-

½

-

Solo coniuge e ascendenti

-

½

1/4

Solo ascendenti

-

-

1/3

 

 

3. Legittimari e successione legittima: che differenza c’è?

 

Quando manca in tutto o in parte il testamento, è la legge che individua i soggetti cui si trasmette il patrimonio del defunto (cd. successione legittima). La legge determina anche le porzioni dell’asse ereditario che spettano ai successori legittimi.

 

Sono successori legittimi del defunto il coniuge superstite, i figli legittimi, i genitori, i fratelli e le sorelle, gli atri parenti fino al sesto grado e lo Stato.

 

I successori legittimi sono divisi in tre ordini:

 

  1. coniuge e figli legittimi (cd. discendenti);
  2. genitori (cd. ascendenti legittimi), i fratelli e le sorelle;
  3. gli altri parenti collaterali fino al sesto grado.

 

Tra i diversi ordini vige un rigoroso criterio di preferenza: cioè i successibili che appartengono ad un dato ordine escludono i componenti l'ordine successivo e sono a loro volta esclusi dai membri degli ordini anteriori.

 

Il coniuge è sempre erede e concorre con i primi due gruppi, escludendo, invece, il terzo.

Inoltre, secondo il disposto dell’art. 540 c.c., al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

 

Di seguito sono riportate alcune delle ipotesi di successione legittima, che ricorrono più frequentemente nella pratica:

 

Successione legittima

Situazione familiare

coniuge

     figli

fratelli/sorelle e/o ascendenti

Parenti dal 3° al 6° grado

Soltanto coniuge

tutto

-

-

niente

Coniuge e un figlio

1/2

1/2

niente

niente

Coniuge e più figli

1/3

2/3

niente

niente

Solo uno o più figli

-

 

tutto in quote uguali

niente

niente

 

4. Cosa fare se la quota legittima viene lesa?

 

Quando la quota di legittima viene intaccata per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni disposte in vita dal de cuius, si verifica una di lesione di legittima.

I legittimari, in caso di esclusione o di lesione della propria quota di legittima, possono agire nei confronti di coloro che hanno ricevuto diposizioni testamentarie lesive dei propri diritti, al momento della morte del testatore e della conseguente apertura della successione.

Per determinare la quota spettante ai legittimari (e di conseguenza, per esclusione, anche la quota disponibile) è necessario operare il calcolo delle quote, agendo in questo modo:

1) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;

2) si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l’attivo (c.d. “relictum”);

3) si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore che avevano al tempo della successione (c.d. riunione fittizia);

4) dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l’asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Nel caso in cui venga così accertata una lesione della quota di legittima, per reintegrarla occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti inter vivos) o mortis causa che hanno prodotto la lesione stessa.

L'azione di riduzione, di fatto, consta di tali azioni:

 - azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni (riduzione delle donazioni) che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati.

Naturalmente occorre sempre attendere il decesso del de cuius, per capire se un legittimario è stato escluso dalla successione e per verificare relictum, donatum, asse ereditario e configurare la quota disponibile e quella di legittima.

 

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