Polizza vita: cosa succede se il beneficiario muore prima del contraente?
Mia madre è intestataria di una una polizza assicurativa, nella quale risulto beneficiaria in caso di sua morte. Essendo io sposata in regime di comunione dei beni, potrebbe in caso di mio decesso, subentrare come beneficiario mio marito? Grazie per il chiarimento che vorrete fornirmi.
Se quanto descrive si riferisce ad una polizza vita pura e semplice, ovvero quel contratto che prevede che in caso di decesso del contraente una determinata somma sia destinata al beneficiario indicato, si ragiona nei termini seguenti.
Premettiamo che il regime patrimoniale attuale della coppia sposata non incide nella fattispecie (un coniuge è erede dell'altro per il vincolo matrimoniale, non per il regime patrimoniale scelto).
In caso di Sua eventuale premorienza rispetto al contraente della polizza, Suo marito subentra al Suo posto quale chiamato all'eredità.
Concretamente il marito della moglie beneficiaria di una polizza vita, se questa decede prima del contraente, prende il posto della moglie in quanto erede e beneficerà del premio assicurativo, che sarà liquidato al momento del decesso del contraente.
L'art. 1412 del Codice Civile dispone infatti: "La prestazione (liquidazione della polizza) deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante", prosegue la norma precisando che ciò vale, "purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente".
L'unico motivo per il quale la polizza possa non operare a beneficio di Suo marito, sarebbe pertanto un eventuale ed esplicito atto revocatorio da parte dello stipulante (Sua madre).