Ho rinunciato all’eredità. Posso revocare la rinuncia e accettare?
Nei mesi scorsi ho rinunciato all'eredità dei miei genitori entrambi morti nel giro di pochi mesi. Ora vorrei accettare tutto debiti compresi e immobili.
Posso procedere con un'accettazione tacita dell'eredità, oppure devo tornare alla cancelleria del tribunale? Grazie.
La fattispecie che propone è disciplinata dall'art. 525 del codice civile, che dispone: "Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità."
Ne discende che la rinuncia può non essere definitiva ed ha natura revocabile, a condizione che non siano trascorsi 10 anni dall'apertura della successione e se la delazione ereditaria non sia stata, effettivamente, accettata da altri chiamati all'eredità.
Per accettazione da parte di altri chiamati all'eredità si intende sia quella formalizzata prima che dopo l'intervenuta rinuncia.
Sotto il profilo formale, ovvero in relazione alle modalità della revoca della rinuncia, il nostro Ordinamento non prevede espressamente, né codifica, delle procedure e/o della forme necessarie per la sua espressione.
Si ritiene infatti, da parte della giurisprudenza prevalente, che non siano necessari atti formali. A parere di chi scrive, invece, posto che la rinuncia avviene al contrario con precisi atti formali, è preferibile che la stessa revoca abbia le stesse forme.
Suggeriamo quindi, anche per completa cautela, di verificare la possibilità di accettazione presso la cancelleria ove si è finalizzata la rinuncia o con un notaio, con atto scritto che indichi la revoca della rinuncia, l'assenza di altre accettazioni e il patrimonio ereditario.