Premi assicurativi e successione ereditaria. È possibile che operi la collazione o la riduzione?
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito a una successione. È venuta a mancare mia suocera, gli eredi sono il coniuge e 2 figli. La stessa possedeva una casa al 100%, alcune polizze vita investimento di cui i premi versati ammontano a qualche migliaio di euro di cui il beneficiario caso morte è il coniuge, una polizza vita con beneficiario l'altro figlio (già riscossa) e poche migliaia di euro sul c/c.
Mio marito vorrebbe capire se è possibile promuovere l'azione di collazione per far rientrare nel patrimonio i premi versati e dividere l'eredità in base alle quote legittime 1/3 ciascuno, dato che non c'è dispensa alla collazione.
Le polizze vita, o meglio i frutti che ne derivano, non cadono in successione.
Si tratta di contratti e il relativo diritto del beneficiario sorge per la causale negoziale e non successoria.
L'apertura della successione è "solo" il momento dal quale il driitto - già costituitosi con il contratto/polizza - può essere esercitato, non già la causa del diritto.
D'altra parte le somme che l'ente assicurativo versa al beneficiario non sono somme "del de cuius", ma effetto di una obbligazione contrattuale e di conseguenza non rientrano nell'asse ereditario.
Non opera pertanto la collazione per i diritti nascenti dal contratto assicurativo.
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Invece, quanto ai premi versati dal contraente - in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo - operano le norme sulla collazione e la riduzione delle donazioni.
Sono invero da intendersi donazioni i premi versati in ragione del contratto di polizza ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. "[...] Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni [...] relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni".
In questo senso ha precisatoCass. civ., Sez. II, Ord., 22/10/2019, n. 26873: "Si ricorda che in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo le norme sulla collazione e la riduzione delle donazioni sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario (cfr. art. 1923 c.c. comma II)".
Medesimo ragionamento è applicato dai tribunali di merito (tra gli altri citiamo il recente Tribunale Palermo, Sez. II, Sent., 18/05/2022, n. 2112), quando si afferma che: "Nondimeno, il pagamento del premio fatto dalla de cuius a vantaggio dei figli costituisce il mezzo per eseguire una liberalità non donativa (nds, donazione indiretta). I premi pagati, pertanto, comportano liberalità atipica ex art. 809 c.c., perché costituiscono il prezzo pagato dalla de cuius per beneficiarie i figli. Ne consegue che, il valore del premio assicurativo pagato deve essere considerato per la riunione fittizia ex art. 556 c.c. e per l'imputazione ex art. 564 c.c.(nds, ovvero per l'azione di riduzione, quando la donazione realizzi una lesione della quota di legittima).