L'accrescimento nella successione legittima
Padre deceduto senza testamento,madre in vita comproprietaria dell’abitazione,tre fratelli,due nipoti.Noi fratelli e nipoti vorremmo rinunciare all’ereditá perché vorremmo che mia madre rimanesse l’unica proprietaria.É possibile,o subentrano altri eredi?I fratelli ed i genitori di mio padre sono morti, rimarrebbero i nipoti
Precisiamo subito che la successione che si aprirà sarà una successione legittima, in quanto – in assenza di disposizioni testamentarie - la sorte dei beni del defunto è disciplinata dalle disposizioni della legge.
Per capire dunque a chi debba devolversi l’eredità, occorre esaminare innanzitutto il disposto dell’art.565del codice civile, intitolato “categorie dei successibili”, che fornisce il seguente, dettagliato, elenco dei soggetti chiamati all’eredità, in rigoroso ordine di prevalenza:
- coniuge, 2. discendenti, 3. ascendenti, 4. collaterali, 5. altri parenti 6. Stato italiano.
Le suddette categorie di successibili sono collocate in un ordine ben preciso: vi sono tre classi di successibili ex lege, formate rispettivamente dai parenti, dal coniuge e dallo Stato.
All'interno delle prime due classi (parenti e coniuge) sono distinguibili diversi ordini, fra i quali vige un rigoroso criterio di preferenza: cioè i successibili che appartengono ad un dato ordine escludono i componenti l'ordine successivo e sono a loro volta esclusi dai membri degli ordini anteriori.
I primi soggetti ai quali si devolverà l’eredità sono dunque il coniuge ed i figli del defunto.
Nella Sua esposizione, Lei ha precisato che i figli del defunto intendono rinunciare all'eredità e pertanto possono essere rilevanti per il quesito in esame anche le seguenti norme:
- l’art. 467 c.c. sulla rappresentazione, che dispone che tale istituto fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (o non vuole) accettare l’eredità.
- l'art. 522 c.c. che dispone che, nelle successioni legittime, la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione.
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, se i tre figli del defunto rinunceranno all'eredità, a norma dell'art. 467 c.c. saranno chiamati i loro figli (dunque i nipoti); se anche i nipoti rinunceranno, si accrescerà proporzionalmente la quota della moglie del defunto (che concorrerebbe con i rinuncianti) a norma dell'art. 522 c.c.
Avvocato Marta Calderoni