Eredità: il minore può succedere?

Buongiorno,la mia domanda è la seguente Mio papà è deceduto ad Aprile 2018,mio fratello vuole rinunciare alla sua parte di eredità,lui è divorziato ed ha un figlio minorenne. Al momento del decesso aveva il domicilio presso una casa di riposo fuori Roma,ma la residenza qui a Roma.. Tramite caf mi è stato dato un modulo e un foglio su come fare per prendere appuntamento con il tribunale e per pagare poi tutte le imposte di bollo.Ho saputo che il tribunale dovrà nominare un giudice tutelare per mio nipote minorenne. Come funziona?sarà il giudice tutelare a decidere se mio fratello può rinunciare o meno? Soprattutto siccome sul foglio che mi è stato dato c'è scritto che la richiesta va fatta al tribunale dove era domiciliato mio papà,significa che vale quindi il suo ultimo domicilio dove è morto? Mio fratello non ci dice molto,l'unica cosa sappiamo è che non vuole che risulti nulla a suo nome,sicuramente ha dei debiti,anche questo potrà influire sulla sentenza? Grazie
Eredità e Successioni (30/01/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto opportuno cercare di chiarire che cosa accadrà a seguito del decesso di Suo padre.

Dalla Sua esposizione abbiamo compreso che Suo fratello, chiamato insieme a Lei all'eredità di Suo padre, intende formalizzare rinuncia all'eredità: a tal fine dovrà recarsi nella cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale competente (quello del luogo di apertura della successione, ossia dell'ultimo domicilio di Suo padre - e NON della residenza) e rilasciare al cancelliere la dichiarazione di rinuncia. Non è previsto l'intrevento di nessun giudice.

A seguito della rinuncia formalizzata da Suo fratello, a norma dell'art. 467 del nostro codice civile saranno chiamati all'eredità per rappresentazione eventuali discendenti di Suo fratello: il figlio minorenne, nel caso specie.

L'art. 467 c.c., infatti, è dedicato alla c.d. rappresentazione, istituto che fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole (come nel caso di rinuncia) accettare l’eredità.

Poiché nel caso di specie il figlio di Suo fratello è minorenne, per esso è obbligatoria l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

A tal proposito precisiamo che, per poter accettare l’eredità con beneficio, il minore ha bisogno di essere a ciò specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di domicilio (di Suo nipote, nel caso di specie).

I genitori del minore chiamato all'eredità dovranno pertanto presentare un apposito ricorso in cui esporre la circostanza della successione (del nonno) e della possibilità per il bambino minore di diventare erede, nonché gli eventuali vantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero al bambino dall’acquisto dell’eredità.

Soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale, i genitori del minore potranno presentarsi innanzi al Notaio o al Cancelliere del Tribunale per compiere l’atto di accettazione in nome e per conto del minore, nonché per dare avvio all’inventario dei beni del defunto.

Avvocato Marta Calderoni

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