Eredità: il minore può succedere?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto opportuno cercare di chiarire che cosa accadrà a seguito del decesso di Suo padre.
Dalla Sua esposizione abbiamo compreso che Suo fratello, chiamato insieme a Lei all'eredità di Suo padre, intende formalizzare rinuncia all'eredità: a tal fine dovrà recarsi nella cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale competente (quello del luogo di apertura della successione, ossia dell'ultimo domicilio di Suo padre - e NON della residenza) e rilasciare al cancelliere la dichiarazione di rinuncia. Non è previsto l'intrevento di nessun giudice.
A seguito della rinuncia formalizzata da Suo fratello, a norma dell'art. 467 del nostro codice civile saranno chiamati all'eredità per rappresentazione eventuali discendenti di Suo fratello: il figlio minorenne, nel caso specie.
L'art. 467 c.c., infatti, è dedicato alla c.d. rappresentazione, istituto che fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole (come nel caso di rinuncia) accettare l’eredità.
Poiché nel caso di specie il figlio di Suo fratello è minorenne, per esso è obbligatoria l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
A tal proposito precisiamo che, per poter accettare l’eredità con beneficio, il minore ha bisogno di essere a ciò specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di domicilio (di Suo nipote, nel caso di specie).
I genitori del minore chiamato all'eredità dovranno pertanto presentare un apposito ricorso in cui esporre la circostanza della successione (del nonno) e della possibilità per il bambino minore di diventare erede, nonché gli eventuali vantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero al bambino dall’acquisto dell’eredità.
Soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale, i genitori del minore potranno presentarsi innanzi al Notaio o al Cancelliere del Tribunale per compiere l’atto di accettazione in nome e per conto del minore, nonché per dare avvio all’inventario dei beni del defunto.
Avvocato Marta Calderoni