Quale è il termine ultimo per rinunciare all'eredità?

Salve, volevo chiedere alcune informazioni. Mio padre e' deceduto 1 mese e 9 gg fa,l asciando in giro diversi debiti. - entro quanto abbiamo tempo per effettuare la rinuncia dell'eredita'? - oggi siamo ad aprile, come ho detto qui sopra sono passati 1 mese e 9 gg dalla morte, e l'avvocato oggi avrebbe detto che per andare a firmare si andra' a finire a giugno...periodo nel quale i 3 mesi saranno gia' passati. Non e' che rischiamo di subirci i debiti essendo poi passati i 3 mesi? l'avvocato dice che a scadenza non sono 3 mesi - e' possibile fare la rinuncia con inventario? Ultima cosa, ho una figlia di 2 anni e mezzo da inserire nella rinuncia. Sappiamo che la procedura dice di aspettare i suoi 18 anni per effettuare la rinuncia firmata da lei, ma se volessimo io e il mio compagno rinunciare per lei in modo da chiudere la pratica tutta in una sola volta, non esiste nessun altro modo? Noi figli siamo tutti maggiorenni, e non possediamo nulla dei suoi beni. Vi ringrazio in anticipo

Eredità e Successioni (20/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Dall'apertura della successione i c.d. chiamati all'eredità, ovvero quei soggetti che per testamento o per legge sono individuati per subentrare nel patrimonio del defunto, hanno un termine di 10 (dieci) anni per accettare o per accettare con beneificio di inventario. Decorso inutilmente tale termine la chiamata all'eredità si intende decaduta e il chiamato non può più accettare. 

L'eccezione a tale termine è costituita per la rinuncia all'eredità laddove il rinunciante si trovi a qualsiasi titolo in possesso dei beni del defunto.

In tale ipotesi il chiamato all'eredità deve fare l'inventario entro tre mesi. Se entro tale termini ha attivato l'inventario ma non lo ha completato, può ottenere dal Tribunale del luogo di apertura della successione una proroga di altri tre mesi.

Decorsi 40 (quaranta) giorni dalla chiusura dell'inventario, il chiamato all'eredità deve accettare o rinunciare. In caso di inerzia, l'eredità si intende accettata.

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Per quanto sopra esposto, ove nessuno dei chiamati all'eredità sia in possesso dei beni oggetto del patrimonio successorio, come di fatto Ella ci rappresenta nella Sua richiesta, il termine è di 10 anni.

Nel medesimo caso, ovvero ove non siate in possesso dei beni ereditari, potrete effettuare la rinuncia all'eredità senza dover attivare l'inventario, meramente fornendo una dichiarazione (ed i documenti richiesti) alla cancelleria del Tribunale competente.

Dai fatti, in ogni caso, non è dato comprendere a quale adempimento si riferisca la locuzione "andare a firmare".

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Quanto alla rinuncia in nome e per conto della figlia minore d'età è necessario presentare ricorso al Giudice Tutelare affinchè autorizzi la rinuncia. 

L'art. 320 del Codice Civile recita infatti: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. <...> I genitori non possono <...> accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare".

 

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