Come chiedere di essere riconosciuto erede e che strumenti di tutela vi sono?
Buonasera, nel novembre 2014 è venuto a mancare mio nonno paterno senza lasciare testamento. Si è proceduto a successione legittima, eredi la moglie e i 3 figli di cui 1 è mio padre. Mio padre ha rinunciato alla sua quota di eredità. Per la quota di mio padre saremmo dovuti subentrare io e mio fratello, ad oggi la successione è stata fatta ma ne io ne mio fratello all’epoca minorenne siamo mai stati chiamati. Di fatto il patrimonio risulta diviso in 3 parti: 1 alla moglie 1 al figlio e 1 alla figlia. Della quota che spettava a mio padre nulla. Vorrei chiedere se e possibile procedere legalmente e in cosa si incorre. In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.
Come correttamente rileva, all'epoca della dipartita del nonno è stato omesso un passaggio dovuto, ovvero, per la rinuncia da parte di Suo padre, la chiamata all'eredità Sua e di Suo fratello, per il principio della rappresentazione (art. 467 cod. civ. "La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato").
Peraltro, essendo Suo fratello all'epoca minore di età, una eventuale accettazione dell'eredità doveva costituire oggetto di accertamento e valutazione del Giudice Tutelare. Infatti, ai sensi dell'art. 471 cod. civ. "Non si possono accettare le eredità devolute ai minori [...], se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374".
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Prendendo atto di come siano venuti meno questi passaggi, osserviamo gli strumenti che riconosce la legge per la nostra fattispecie.
L'art. 533 del Codice Civile dispone come: "L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni".
Dalla lettera normativa, emerge come legittimato attivo per tale azione sia l'erede, ovvero colui che espressamente o tacitamente abbia accettato l'eredità e non il mero chiamato all'eredità.
Tuttavia, sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono come questa stessa azione (definita: petizione di eredità) comporti implicitamente una accettazione dell'eredità e di fatto renda il già chiamato all'eredità un erede puro.
In seno a tale procedura sarà necessario e sufficiente al contempo documentare la morte del de cuius, la posizione di erede dell'attore e l'appartenenza dei beni richiesti all'asse ereditario.
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Precisato quanto sopra sotto il profilo degli strumenti procedurali, riteniamo percorribile e opportuna l'ipotesi di avviare in via immediata una richiesta formale, tramite l'avvocato, agli eredi, al fine di gestire in via stragiudiziale al vertenza.
In forza di tale iniziativa si formulerà un inventario dei beni che hanno composto l'asse ereditario, le quote spettanti (tenendo conto anche di quelle relative a Voi "estromessi"), e una ipotesi di divisione novativa del patrimonio ereditario.