Responsabilità del venditore per vizi dell'immobile

Buonasera, Dopo aver acquistato in dicembre un appartamento il costruttore non si è fatto più vivo e alcuni lavori che andavano finiti entro 2 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna non sono mai stati terminati. Ad oggi questa persona che si nega via email e via telefono mi dice sistema tutto tu e poi io ti pago. Ho comprato anche una porta a parte e dopo aver dato acconto 4 mesi fà, ancora non sò se è arrivata ma mi chiede il saldo senza darmi una data di consegna. Cosa posso fare? Attendo vostra risposta. Distinti saluti.

Immobili (02/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La fattispecie reca un inadempimento del venditore, il quale è tenuto a consegnare all'acquirente il bene idoneo all'uso al quale sia destinato e conforme alla descrizione delle qualità e delle caratteristiche indicate in contratto.

Sempre con riferimento alla lettera contrattuale, le Parti debbono rispettare i termini indicati, poichè anche la violazione degli stessi comporta adempimento parziale e quindi inadempimento contrattuale.

Oltre all'inadempimento contrattuale tout court, realizzatosi appunto per non aver rispettato l'impegno a terminare i lavori residui, si profila nello specifico la responsabilità ex art. 1490 codice civile, relativa alla garanzia per i vizi.

Infatti, il venditore deve garantire il compratore da quei vizi (difetti) del bene che lo rendano inidoneo all'uso per il quale è destinato o che, in ogni caso, ne diminuiscano il valore.

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È quindi opportuno interventire con una lettera formale del legale che intimi e diffidi il venditore/costruttore - entro un termine assegnato - al completamento dei lavori rispetto ai quali si è obbligato, richiedendo la restituzione di quanto da Ella anticipato in termini economici e comunicando che, in difetto, si domanderà la riduzione del prezzo in coerenza con l'effettivo valore del bene, al netto dei lavori mancanti.

Va da sè che, laddove le opere mancanti rendessero del tutto inservibile il bene, si comunicherà l'opzione della risoluzione del contratto, con contestuale richiesta di restituzione dell'importo versato e del risarcimento del danno.

 

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