Esecuzione lavori su spazi comuni del condominio. Posso impugnare la delibera?
Se la messa in opera di un "cappotto" comporta l'inaccessibilità e il conseguente inutilizzo di una buona parte del terrazzo, si può impugnare il verbale dell'assemblea e impedire la messa in opera dello stesso ?
La giurisprudenza individua due casi di impugnazione delle delibere assunte dall’assemblea condominiale.
Il verbale dell’assemblea e la relativa delibera possono essere impugnati se ricorre il vizio della nullità. In tal caso, qualsiasi condomino può impugnare la delibera se ha un oggetto impossibile o illecito, o se l’oggetto della delibera eccede la competenza dell'assemblea, o se con la delibera condominiale si assumono decisioni che incidono sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva del singolo condomino. In tal caso, la delibera condominiale può essere impugnata in ogni tempo.
Altra possibilità è che la delibera condominiale sia annullabile. La norma di riferimento è l’art. 1137 c.c. e la delibera è annullabile se è contraria alla legge o al regolamento di condominio. In questo caso, l’azione giudiziaria per l’annullamento della delibera deve essere intrapresa entro trenta giorni dalla deliberazione (se il condomino era presente ma era dissenziente, ossia non era d’accordo con quanto deciso dall’assemblea), oppure dalla comunicazione della delibera (se il condomino, anche se convocato, era assente alla riunione condominiale).
Venendo al Suo caso, la semplice inutilizzabilità o inaccessibilità del terrazzo per il tempo necessario alla messa in opera del “cappotto” non è di per sé motivo di impugnazione del verbale dell’assemblea condominiale.
Diversamente, se, ad esempio, non tutti i condomini sono stati convocati per l’assemblea, o se la delibera non è stata assunta a maggioranza dei condomini, la delibera può essere impugnata nel termine di trenta giorni.
Diverso ancora il caso in cui i lavori per la messa in opera del “cappotto” stiano avendo una durata irragionevole, o Le abbiano causato un danno dimostrabile. In tal caso, potrebbe valutarsi un’azione per il risarcimento del danno.