Deposito cauzionale: quando deve essere restituito al conduttore?
La somma pari a 3 mensilità versata al momento della sottoscrizione del contratto di locazione costituisce il “deposito cauzionale”, la cui funzione è quella di garantire preventivamente il locatore dalle obbligazioni assunte dal conduttore e, in particolare, che alla cessazione del contratto l’immobile sia restituito nel medesimo stato in cui lo stesso conduttore l’ha ricevuto.
Infatti, qualora l’immobile riconsegnato sia nelle medesime condizioni in cui si trovava all’inizio della locazione, il deposito cauzione dovrà essere interamente restituito al conduttore. In caso contrario il locatore potrà trattenere unicamente la somma necessaria ad eseguire i lavori di ripristino dell’appartamento – previa comunicazione al conduttore e quantificazione dei danni mediante invio di preventivo – dovendo restituire la quota rimanente.
Per consolidata Giurisprudenza in materia, il deposito cauzionale e i relativi interessi devono essere restituiti dal locatore al conduttore al termine del rapporto contrattuale se il conduttore ha adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni. Infatti, con il cessare del rapporto contrattuale il deposito cauzionale cessa la sua funzione di garanzia.
Pertanto, se al momento della riconsegna dell’immobile è stato redatto verbale di rilascio da cui non emerge alcun danno e/o lavoro da eseguire presso l'immobile il proprietario è tenuto a restituire immediatamente il deposito cauzionale.
Al fine di ottenere tale restituzione è consigliabile tentare prima un approccio stragiudiziale mediante invio di formale lettera di richiesta – anche mediante legale.
Se tale tentativo di definizione bonaria non dovesse sortire alcun effetto sarà possibile procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo.